Un docente può svolgere anche la libera professione?

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Autore: Massimo Coppin

29 agosto 2017

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi Federico II di Napoli, esercita la professione di avvocato da circa dieci anni. È altresì mediatore presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nonché amministratore di condominio. Svolge da quindici anni attività di docente e formatore nell’area giuridica ed economica presso istituti e centri studi pubblici e privati. Ha maturato esperienze anche nell’ambito delle risorse umane e come team leader.

Il docente che esercita una libera professione non commette illecito, a condizione che….

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Spesso i docenti – universitari o di scuola – esercitano anche una seconda attività lavorativa di carattere professionale. Vediamo a quali condizioni ciò è possibile.

Il dovere di esclusività

In generale la legge prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti da privati senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (incompatibilità relativa) [1].

Inoltre, essi non possono esercitare attività di natura commerciale o industriale o professionale, così come non possono lavorare alle dipendenze di datori di lavoro privati (incompatibilità assoluta) o assumere cariche in società aventi scopo di lucro, tranne quando la nomina sia di competenza dello Stato e l’amministrazione competente (nel caso dei docenti, il Miur – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) abbia dato l’autorizzazione

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[2]

Docenti universitari e personale docente della scuola

I docenti universitari [3] e gli insegnanti [4] godono di un regime particolare.

Infatti la libera professione – assoggettata a incompatibilità assoluta con riferimento alla gran parte degli altri dipendenti pubblici – può essere svolta anche dai professori universitari e dagli insegnanti, purché non sia incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata.

Con particolare riferimento al personale docente della scuola, lo svolgimento della libera professione è consentito a condizione che sia stato autorizzato dal dirigente scolastico e non pregiudichi l’attività di docenza, sia compatibile con gli orari di servizio e risulti coerente con l’insegnamento impartito

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[5]. Ciò perché l’attività libera, accrescendo la competenza e l’esperienza di chi la esercita, produce indirettamente effetti positivi anche sulla professionalità dell’insegnante.

Un esempio in tal senso è quello dei docenti di scienze giuridiche ed economiche, i quali possono esercitare anche la professione di avvocato.

I docenti universitari a tempo determinato e gli insegnanti con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% possono esercitare anche quelle attività di natura commerciale, industriale o professionale che sono invece proibite agli altri dipendenti pubblici, sempre, si badi, che non pregiudichino il corretto svolgimento delle attività connesse alla docenza e non siano comunque incompatibili con questa.

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Attività consentite anche senza autorizzazione

Sono ammesse anche in assenza di autorizzazione

  1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
  2. lo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  3. la partecipazione a convegni e seminari
  4. gli incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
  5. gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
  6. gli incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
  7. l’attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
  8. la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
  9. l’attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
  10. gli incarichi presso le commissioni tributarie
  11. gli incarichi come revisore contabile.

Le sanzioni

Una volta che venga accertata l’incompatibilità della professione libera svolta con la pubblica funzione esercitata, il docente verrà diffidato dal porre fine a tale inconciliabilità, optando per l’uno o l’altro dei due lavori. Se non lo fa entro 15 giorni, può essere licenziato per giusta causa.

Nel caso in cui abbia omesso di richiedere l’autorizzazione prevista dalla legge o abbia ugualmente esercitato l’attività privata pur in presenza del diniego di autorizzazione, il compenso che gli spetterebbe per le prestazioni svolte andrà versato – da parte del committente privato o dello stesso pubblico dipendente – al bilancio dell’amministrazione di appartenenza (nel caso dei docenti, il Miur).

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