Un docente può svolgere anche la libera professione?
Il docente che esercita una libera professione non commette illecito, a condizione che….
Spesso i docenti – universitari o di scuola – esercitano anche una seconda attività lavorativa di carattere professionale. Vediamo a quali condizioni ciò è possibile.
Indice
Il dovere di esclusività
In generale la legge prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti da privati senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (incompatibilità relativa) [1].
Inoltre, essi non possono esercitare attività di natura commerciale o industriale o professionale, così come non possono lavorare alle dipendenze di datori di lavoro privati (incompatibilità assoluta) o assumere cariche in società aventi scopo di lucro, tranne quando la nomina sia di competenza dello Stato e l’amministrazione competente (nel caso dei docenti, il Miur – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) abbia dato l’autorizzazione
Docenti universitari e personale docente della scuola
I docenti universitari [3] e gli insegnanti [4] godono di un regime particolare.
Infatti la libera professione – assoggettata a incompatibilità assoluta con riferimento alla gran parte degli altri dipendenti pubblici – può essere svolta anche dai professori universitari e dagli insegnanti, purché non sia incompatibile o in conflitto di interessi con la funzione pubblica esercitata.
Con particolare riferimento al personale docente della scuola, lo svolgimento della libera professione è consentito a condizione che sia stato autorizzato dal dirigente scolastico e non pregiudichi l’attività di docenza, sia compatibile con gli orari di servizio e risulti coerente con l’insegnamento impartito
Un esempio in tal senso è quello dei docenti di scienze giuridiche ed economiche, i quali possono esercitare anche la professione di avvocato.
I docenti universitari a tempo determinato e gli insegnanti con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% possono esercitare anche quelle attività di natura commerciale, industriale o professionale che sono invece proibite agli altri dipendenti pubblici, sempre, si badi, che non pregiudichino il corretto svolgimento delle attività connesse alla docenza e non siano comunque incompatibili con questa.
Attività consentite anche senza autorizzazione
Sono ammesse anche in assenza di autorizzazione
- la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
- lo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
- la partecipazione a convegni e seminari
- gli incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
- gli incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
- gli incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
- l’attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
- l’attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
- gli incarichi presso le commissioni tributarie
- gli incarichi come revisore contabile.
Le sanzioni
Una volta che venga accertata l’incompatibilità della professione libera svolta con la pubblica funzione esercitata, il docente verrà diffidato dal porre fine a tale inconciliabilità, optando per l’uno o l’altro dei due lavori. Se non lo fa entro 15 giorni, può essere licenziato per giusta causa.
Nel caso in cui abbia omesso di richiedere l’autorizzazione prevista dalla legge o abbia ugualmente esercitato l’attività privata pur in presenza del diniego di autorizzazione, il compenso che gli spetterebbe per le prestazioni svolte andrà versato – da parte del committente privato o dello stesso pubblico dipendente – al bilancio dell’amministrazione di appartenenza (nel caso dei docenti, il Miur).