Pignoramento della pensione di anzianità sul conto corrente obbligatorio: storture del nuovo sistema
È giusto oggi consentire il pignoramento di tutte le somme del conto corrente su cui, per legge, gli anziani devono versare la pensione di anzianità?
Come noto, le recenti modifiche alla disciplina sul pignoramento “presso terzi” da parte di Equitalia hanno introdotto nuovi (e più favorevoli per il cittadino) limiti di quota massima di stipendio o pensione pignorabile, che derogano alla regola generale stabilita nel codice di procedura civile. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite è 1/5 dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in base all’ammontare del credito su cui viene effettuata l’esecuzione. Infatti, per importi non superiori a
Come a tutti noto, la legge “Salva Italia” [1] ha introdotto l’obbligo della tracciabilità per il pagamento delle pensioni superiori a 1000 euro: questo vuol dire che il pensionato non può più incassare la pensione presso gli uffici delle Poste Italiane, ma deve farsi accreditare le somme su strumenti e prodotti che garantiscano la tracciabilità: per esempio un libretto a risparmio da aprire alle Poste o un conto corrente bancario o postale.
Ciò implica che, per le pensioni superiori ai 1000 euro, è di fatto divenuto obbligatorio aprire un conto corrente dove l’Inps fa automaticamente confluire tali somme.
Dal primo ottobre 2012, in assenza di un conto corrente intestato al pensionato, l’Inps trattiene le somme dovute. L’importo viene versato solo dopo la comunicazione del codice
Nel caso in cui l’anziano abbia debiti con Equitalia, quest’ultima potrà pignorargli la pensione nei limiti di un quinto (o, a seconda dei casi sopra indicati, nei limiti di 1/10 o di 1/7) dell’importo complessivo: ma perché operi questo limite è necessario che il pignoramento (cosiddetto “presso terzi”) sia fatto direttamente alla fonte, ossia all’ente previdenziale (INPS) prima che questi eroghi la pensione.
Qualora invece l’anziano depositi successivamente tali somme in un conto corrente, l’orientamento della giurisprudenza è da sempre quello di consentire il pignoramento di tutto il denaro presente sul conto – e non solo di un quinto: ciò perché le somme, una volta depositate in banca, diventano un tutt’uno col patrimonio del debitore. In pratica, basta che Equitalia attenda anche un solo giorno – quel fatidico giorno in cui la pensione (obbligatoriamente) passa dalle casse dell’Inps al conto corrente – perché il limite di 1/5 (o di 1/10 o 1/7)
Peraltro non è neanche difficile, per Equitalia, scoprire dove l’anziano deposita la pensione, grazie all’Anagrafe Tributaria e alla possibilità di consultare tutte le banche dati dell’amministrazione finanziaria.
Ebbene, se questo orientamento poteva anche essere condivisibile finché il pensionato era libero di scegliere tra il conservare nel portafoglio la pensione o versarla sul conto con tutti gli altri risparmi, oggi si potrebbe profilare il rischio di una strumentalizzazione del nuovo obbligo di apertura del conto per i pensionati.
Il creditore che, infatti, voglia aggirare il problema del limite del quinto al pignoramento della pensione potrebbe notificare l’atto di pignoramento direttamente alla banca anziché all’Inps: l’Istituto di credito, per legge, sarà obbligato non solo a bloccare tutti i fondi già depositati sul conto dal debitore, ma anche le somme che ivi confluiranno fino alla data dell’udienza di assegnazione. In altre parole, quando l’Inps invierà gli accrediti alla banca del pensionato, questi verranno automaticamente pignorati e bloccati nella misura del 100% e non più di un quinto, come invece dovrebbe essere.
Insomma: ancora una volta la lotta esasperata all’evasione ha generato una nuova distorsione sul sistema.
Allora è legittimo chiedersi come potrà vivrà il povero pensionato a cui sarà stato pignorato tutto il conto corrente e, quindi, la totalità della pensione?