Chi guadagna da un sito internet che rischia col fisco?

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Autore: Redazione

10 settembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Legittimo l’accertamento fiscale basato sulla titolarità di un sito internet dal quale derivano ricavi pubblicitari o e-commerce.

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Ormai non è un segreto (un tempo lo era): chi ha un sito con qualche banner pubblicitario, guadagna da internet. Non c’è bisogno di affaticarsi a trovare i singoli inserzionisti: basta rivolgersi a una concessionaria di pubblicità – che può essere una società privata o lo stesso Google (tramite il servizio GoogleAdsense) – la quale lo paga in percentuale al numero di clic sui banner o alle visualizzazioni. C’è poi chi aggiunge anche un’attività di e-commerce, arrotondando così il proprio stipendio. È il caso, ad esempio, dei siti che vendono libri o dischi usati, videogiochi di seconda mano, collane fatte in casa o magliette stampate. In tutti questi casi viene prodotto un reddito che deve essere denunciato all’Agenzia delle Entrate e quindi va tassato. Cosa che non tutti fanno. Specie il piccolo blogger appassionato di elettronica o l’esperta di cucina che dispensa ricette a tutte le massaie. Che succede in questi casi?

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Cosa rischia col fisco chi guadagna da un sito internet e, soprattutto, quante possibilità ci sono che l’Agenzia delle Entrate lo intercetti?

Se qualche anno fa, il web era il mondo dell’evasione fiscale, oggi non lo è più, prova ne sono due interessanti sentenze di questi giorni. Il fisco ha messo i “sensori” sui siti internet per verificare quali di questi producono reddito e quali, invece, no.

Contribuenti traditi dai propri siti internet. Secondo i giudici tributari è valido l’accertamento fiscale originato dalla semplice verifica del sito internet quando quest’ultimo è in grado di fruttare guadagni. A dirlo sono la Commissione Tributaria Provinciale di Trento

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[1] e della Sardegna [2].

Attenzione quindi a ciò che si pubblicizza sul proprio sito internet, sulla propria fanpage di Facebook o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione online: si tratta di contenuti che possono destare il sospetto dell’Agenzia delle Entrate e originare accertamenti fiscali.

Gli esempi di cui si compone il web sono migliaia: si va dall’attività di vendita di artigianato a quelli di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli (prodotti sott’olio, peperoncino, ecc.); dall’effettuazione di corsi di ripetizioni private e di recupero scolastico all’organizzazione di escursioni e viaggi; dai servizi di intrattenimento per bambini e babysitteraggio alla realizzazione di oggettistica su misura come borse, collane, orecchini; dalla vendita di stampe fotografiche alla realizzazione di veri e propri progetti per arredare la casa.

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Se il titolare del sito, allo scopo di esaltare il proprio prodotto, millanta professionalità ed esperienza pluriennale nel settore, facendo capire al pubblico che il proprio parco clienti è ampio, sta realizzando una vera e propria confessione che risulterà poi estremamente difficile confutare davanti all’Agenzia delle Entrate, anche se si tratta di semplici vanterie per invogliare i clienti.

Le due sentenze in commento costituiscono dunque una sorta di monito per tutti quei contribuenti che nella costruzione e nell’aggiornamento continuo dei propri siti internet o degli spazi dedicati all’interno dei social, possono essere tentati di pubblicizzare o diffondere notizie ed informazioni circa le attività praticate o praticabili, o sui prezzi e le condizioni economiche praticate.

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