Pagamento in contanti: come provarlo?
Per dimostrare di aver pagato una persona con contanti non è necessario avere una prova documentale: è sufficiente anche un testimone.
I contanti restano il metodo più utilizzato per i piccoli pagamenti. Ma, a differenza di bonifici e assegni, non consentono la tracciabilità: un vantaggio per chi vuole evadere il fisco, ma una penalizzazione per chi, un domani, volesse dimostrare l’avvenuto versamento della somma e l’estinzione del debito. Ed in assenza della prova si può essere condannati dal giudice a pagare una seconda volta. Un esempio per tutti è quello della domestica non regolarizzata, che invece viene pagata ad ore ed in nero: se un giorno questa dovesse intentare una causa al datore di lavoro chiedendo la regolarizzazione del contratto e dei contributi, potrebbe anche esigere il pagamento di tutte le mensilità arretrate che, invece, le sono state date
Sicuramente i due metodi migliori per dimostrare la consegna dei contanti sono quelli della «ricevuta di pagamento» e, in assenza di questa, la «testimonianza» di una che ha assistito alla scena della consegna del denaro. Ma, in entrambi i casi, sono necessarie alcune precisazioni. Vediamole singolarmente.
Indice
La ricevuta di pagamento
La ricevuta di pagamento – anche detta quietanza – è sicuramente il metodo più consono e appropriato per dimostrare di aver eseguito un pagamento. Ma trattandosi di un documento redatto dalle parti è necessario che sia compilato con una certa cura e precisione. Esso infatti deve innanzitutto riportare quantomeno la firma di chi riceve i soldi (non necessariamente quella di chi li consegna), fungendo da dichiarazione unilaterale, una sorta di riconoscimento e confessione dell’avvenuto pagamento. In secondo luogo deve essere
Attenzione: chi paga una somma, a prescindere dalla modalità prescelta (sia essa per contanti, ma anche per bonifico o assegno) ha sempre diritto ad esigere la quietanza di pagamento cui l’altra parte non può sottrarsi.
Qui di seguito suggeriamo un modello di ricevuta di pagamento che può essere personalizzato a seconda delle esigenze del caso concreto.
«Il sottoscritto …, c.f. …, dichiara di aver ricevuto, in data …, l’importo di euro … in contanti, dal sig. …, a saldo [oppure: in acconto] del prezzo concordato di cui al contratto del … avente ad oggetto …
Data, firma».
Il testimone
Che succede se non si è in possesso di una quietanza? A volte gli importi sono così insignificanti o le relazioni tra le parti sono talmente strette da rendere inopportuna la redazione di un documento formale. Come
Su chi può testimoniare, la Corte Costituzionale ha sdoganato le dichiarazioni anche dei familiari e del coniuge. Il divieto di prova testimoniale ricade – oltre ovviamente che sulle parti in causa – anche a chi ha un particolare interesse alla causa.
Lo scontrino
Anche lo scontrino, per quanto sia un documento fiscale, può essere sufficiente a provare un pagamento in contanti. C’è in verità qualche giudice che la pensa diversamente (leggi: Lo scontrino non dimostra il pagamento di un bene), ma la Cassazione è più orientata a tutelare l’acquirente (leggi Vendita al dettaglio: lo scontrino prova l’acquisto); secondo infatti la Corte Suprema, lo scontrino fiscale rilasciato dal negoziante è il mezzo più specifico e dettagliato per provare l’acquisto di beni di consumo da parte dell’acquirente, soprattutto se il documento descrive quel tipo di articoli e il relativo prezzo corrisponde al valore del bene.
Il giuramento decisorio
Quando non si ha alcuna prova dell’avvenuto pagamento in contanti c’è un ultimo sistema per dimostrarlo: chiedere davanti al giudice il giuramento decisorio [2]. Si tratta però di un’arma a doppio taglio poiché si tratta di una cosiddetta «prova legale»: essa cioè vincola il giudice in modo assoluto e non gli dà possibilità di decidere in modo difforme dal contenuto del giuramento. Con questo sistema, una parte chiede all’altra, davanti al giudice, di giurare una determinata circostanza. L’avversario che giura affermando di non aver mai ricevuto il pagamento vince immediatamente la causa perché il giudice è tenuto a dargli ragione, anche se ha mentito (le prove della falsità della affermazione potranno eventualmente essere utilizzate in sede penale per la falsa testimonianza). Viceversa, la parte che giura ammettendo di aver ricevuto i soldi perde il giudizio. In particolare, la parte che deve giurare può:
- giurare, e vincere la causa;
- non giurare o non presentarsi senza giustificato motivo, e perdere la causa;
- riferire il giuramento a chi glielo ha deferito; in altre parole la parte invece di giurare chiede all’altra di giurare in sua vece. Se la parte cui è stato riferito il giuramento si rifiuta di giurare perderà lei la causa, diversamente se giura vincerà, ma non potrà a sua volte riferire il giuramento alla parte che glielo aveva riferito.
Che succede se non si hanno le prove del pagamento?
Se la parte che ha pagato in contanti non ha nessuna delle predette prove per dimostrare l’adempimento e non ha intenzione di rischiare con il giuramento, l’unico modo di evitare di dover pagare una seconda volta è sperare che, nel frattempo, il credito si prescriva.