Pagamento in contanti: come provarlo?

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Autore: Redazione

14 settembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Per dimostrare di aver pagato una persona con contanti non è necessario avere una prova documentale: è sufficiente anche un testimone.

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I contanti restano il metodo più utilizzato per i piccoli pagamenti. Ma, a differenza di bonifici e assegni, non consentono la tracciabilità: un vantaggio per chi vuole evadere il fisco, ma una penalizzazione per chi, un domani, volesse dimostrare l’avvenuto versamento della somma e l’estinzione del debito. Ed in assenza della prova si può essere condannati dal giudice a pagare una seconda volta. Un esempio per tutti è quello della domestica non regolarizzata, che invece viene pagata ad ore ed in nero: se un giorno questa dovesse intentare una causa al datore di lavoro chiedendo la regolarizzazione del contratto e dei contributi, potrebbe anche esigere il pagamento di tutte le mensilità arretrate che, invece, le sono state date

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in contanti e senza ricevute. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi: si pensi al caso dell’acquisto di un prodotto in un negozio per il quale si vuol far valere la garanzia o al mandato professionale erogato al professionista a cui è stato dato un anticipo in nero che questi, invece, nega. Esiste una tutela in questi casi? Come provare un pagamento in contanti?

Sicuramente i due metodi migliori per dimostrare la consegna dei contanti sono quelli della «ricevuta di pagamento» e, in assenza di questa, la «testimonianza» di una che ha assistito alla scena della consegna del denaro. Ma, in entrambi i casi, sono necessarie alcune precisazioni. Vediamole singolarmente.

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La ricevuta di pagamento

La ricevuta di pagamento – anche detta quietanza – è sicuramente il metodo più consono e appropriato per dimostrare di aver eseguito un pagamento. Ma trattandosi di un documento redatto dalle parti è necessario che sia compilato con una certa cura e precisione. Esso infatti deve innanzitutto riportare quantomeno la firma di chi riceve i soldi (non necessariamente quella di chi li consegna), fungendo da dichiarazione unilaterale, una sorta di riconoscimento e confessione dell’avvenuto pagamento. In secondo luogo deve essere

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datata: diversamente, facile sarebbe dimostrare che la stessa si riferisce a debiti pregressi che non hanno nulla a che fare con il rapporto in contestazione. Terzo aspetto: deve dare conto della causale, ossia della ragione per cui i soldi vengono dati (ad esempio «Ricevo la somma di euro …. a titolo di anticipo/pagamento per la vendita di cinque cassette di frutta consegnate in data odierna» oppure «…a titolo di corrispettivo di quanto concordato nel contratto del … all’articolo …»). Se la causale non dovesse essere specificata con precisione si potrebbe ad esempio affermare che i soldi sono invece la restituzione di un altro debito o degli interessi e non del capitale, ecc. Insomma, mettere le cose in chiaro paga sempre.
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Attenzione: chi paga una somma, a prescindere dalla modalità prescelta (sia essa per contanti, ma anche per bonifico o assegno) ha sempre diritto ad esigere la quietanza di pagamento cui l’altra parte non può sottrarsi.

Qui di seguito suggeriamo un modello di ricevuta di pagamento che può essere personalizzato a seconda delle esigenze del caso concreto.

«Il sottoscritto …, c.f. …, dichiara di aver ricevuto, in data …, l’importo di euro … in contanti, dal sig. …, a saldo [oppure: in acconto] del prezzo concordato di cui al contratto del … avente ad oggetto …

Data, firma».

Il testimone

Che succede se non si è in possesso di una quietanza? A volte gli importi sono così insignificanti o le relazioni tra le parti sono talmente strette da rendere inopportuna la redazione di un documento formale. Come

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dimostrare in questo caso il pagamento in contanti? Si può usare un testimone? In linea almeno teorica non è quasi mai possibile dimostrare un pagamento attraverso un testimone che ha assistito alla scena della consegna del denaro contante. Questo perché una vecchia norma del codice civile [1], mai modificata né attualizzata all’inflazione, vieta l’utilizzo dei testimoni per tutti quei contratti di valore maggiore di 2,58 euro. Si tratta di un importo così basso da rendere il divieto “assoluto”, valido cioè in qualsiasi occasione. Come detto, però, tale limite risale alla prima scrittura del codice (il 1942) e non è stato più aggiornato al costo della vita. Perché il legislatore se n’è dimenticato? Lo ha fatto perché ce l’ha coi testimoni e li vede con sospetto? In realtà c’è una differente ragione: il secondo comma della stessa norma offre un margine di apertura al giudice consentendogli di ammettere comunque la prova testimoniale anche per i contratti superiori a 2,58 se ciò risulti opportuno sulla base della situazione concreta (ossia tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza). Insomma, quando gli usi e le consuetudini sposate dalla collettività portano a ritenere che un determinato pagamento avviene senza formalità e senza ricevute allora ben venga il testimone. Non è il caso dell’acquisto di un’auto: chi mai darebbe un acconto di 2.500 euro a una persona senza avere un margine di sicurezza che non sia un documento scritto? Potrebbe però essere l’acconto versato all’avvocato per l’avvio di una causa o il prezzo pagato al bar per l’ordine relativo a una torta di compleanno. In sintesi, un pagamento si può anche dimostrare con un testimone, sempre che il giudice decida di ammetterlo; potrebbe farlo, ad esempio, se ritiene verosimile la perdita della ricevuta di pagamento o il fatto che la stessa non sia stata mai rilasciata.
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Su chi può testimoniare, la Corte Costituzionale ha sdoganato le dichiarazioni anche dei familiari e del coniuge. Il divieto di prova testimoniale ricade – oltre ovviamente che sulle parti in causa – anche a chi ha un particolare interesse alla causa.

Lo scontrino

Anche lo scontrino, per quanto sia un documento fiscale, può essere sufficiente a provare un pagamento in contanti. C’è in verità qualche giudice che la pensa diversamente (leggi: Lo scontrino non dimostra il pagamento di un bene), ma la Cassazione è più orientata a tutelare l’acquirente (leggi Vendita al dettaglio: lo scontrino prova l’acquisto); secondo infatti la Corte Suprema, lo scontrino fiscale rilasciato dal negoziante è il mezzo più specifico e dettagliato per provare l’acquisto di beni di consumo da parte dell’acquirente, soprattutto se il documento descrive quel tipo di articoli e il relativo prezzo corrisponde al valore del bene.

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Il giuramento decisorio

Quando non si ha alcuna prova dell’avvenuto pagamento in contanti c’è un ultimo sistema per dimostrarlo: chiedere davanti al giudice il giuramento decisorio [2]. Si tratta però di un’arma a doppio taglio poiché si tratta di una cosiddetta «prova legale»: essa cioè vincola il giudice in modo assoluto e non gli dà possibilità di decidere in modo difforme dal contenuto del giuramento. Con questo sistema, una parte chiede all’altra, davanti al giudice, di giurare una determinata circostanza. L’avversario che giura affermando di non aver mai ricevuto il pagamento vince immediatamente la causa perché il giudice è tenuto a dargli ragione, anche se ha mentito (le prove della falsità della affermazione potranno eventualmente essere utilizzate in sede penale per la falsa testimonianza). Viceversa, la parte che giura ammettendo di aver ricevuto i soldi perde il giudizio. In particolare, la parte che deve giurare può:

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Che succede se non si hanno le prove del pagamento?

Se la parte che ha pagato in contanti non ha nessuna delle predette prove per dimostrare l’adempimento e non ha intenzione di rischiare con il giuramento, l’unico modo di evitare di dover pagare una seconda volta è sperare che, nel frattempo, il credito si prescriva.

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