Come fare per tutelare un’auto con un trust?

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.
Vorrei costituire un trust per mettere al riparo un’auto di un mio cliente (il mio cliente dovrebbe essere il trustee a l’attuale intestatario il disponente) . Come devo fare?
La legge, in generale, prevede che il trust sia riferibile ad almeno tre soggetti che, per evitare l’insorgere di problematiche fiscali, devono essere diversi fra loro:
- il disponente (settlor);
- il beneficiario (beneficial owner);
- l’amministratore fiduciario (trustee).
Nel caso del lettore, sembra mancare uno dei soggetti necessari per la costituzione valida del vincolo di destinazione in capo al bene che si vuole proteggere. Si ritiene, tuttavia, che la soluzione possa essere la seguente: una volta individuati i tre soggetti di cui sopra si può validamente costituire il
trust nel quale il disponente, con atto unilaterale, mette a disposizione il bene (autovettura) da proteggere, a favore del beneficiario. Il consiglio pratico che si dà, qualora lo schema sopra evidenziato possa essere rispettato, è quello di approfondire le ragioni dell’operazione e di verificare le variabili ad essa connesse. Ad esempio, occorrerà definire le modalità con le quali il trustee dovrà gestire il bene e verificare se dall’impiego del bene possano derivare proventi, i quali potranno poi essere reinvestiti nel trust o messi a disposizione del beneficiario. Inoltre, dovrebbe essere precisata la durata del trust e dovrebbero essere stabilite le eventuali condizioni della consegna, al beneficiario, dei beni protetti, alla scadenza del vincolo. Iltrust naturalmente potrebbe anche essere utilizzato sia per vendere che per acquisire beni (sia mobili, che immobili). Sono veramente molte le variabili che occorre valutare durante la procedura di costituzione di un trust, senza contare le numerose impostazioni giurisdizionali diverse, da valutare e da adattare al caso specifico. Si evidenzia ancora che, al momento della costituzione, occorrerà l’intervento del notaio e che l’Agenzia delle entrate esigerà l’imposta di donazione sul valore del bene, nella misura applicabile (4%, 6% oppure 8%), a seconda dei rapporti, di parentela o meno, esistenti fra disponente e beneficiario. Per tale motivo è opportuno sempre valutare, a priori, la convenienza economica dell’operazione di conferimento di beni in trust e del successivo costo di mantenimento, rispetto al valore del bene che si intende proteggere. Si deve inoltre tenere conto del fatto che il trustee dovrà gestire, anche contabilmente, i beni sottoposti al vincolo e redigere annualmente la dichiarazione dei redditi del trust. Infine, si fa presente che la trascrizione del trust come intestatario di autovetture nel Pubblico registro automobilistico, è possibile.
Articolo tratto da una consulenza del dr. Mauro Finiguerra
Sostieni laleggepertutti.it
Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui