Madre e figlio in case adiacenti ma separate: chi paga il canone Rai?

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Autore: Redazione

19 settembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Non ho tv e non ho mai pagato il canone grazie alla dichiarazione di non possesso. Da quest’anno il pagamento è legato al contatore e il mio alimenta anche la casa di mia madre, attaccata alla mia e dove c’è la tv. Che devo fare?

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Al fine di rispondere al quesito posto è necessario premettere che la legge di stabilità 2015, nell’introdurre l’obbligo di pagamento del canone Rai mediante la bolletta dell’energia elettrica, precisa anche quali sono gli utenti tenuti al pagamento e secondo quali modalità. Sono tenuti al pagamento del canone Rai coloro che sono intestatari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la residenza anagrafica. In questa ipotesi vige una presunzione di possesso di apparecchio radiotelevisivo che può essere superata soltanto mediante una dichiarazione sostitutiva presentata dall’utente secondo le modalità stabilite dal legislatore. A tal fine l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione che, a seconda delle diverse ipotesi previste, i contribuenti interessati dovranno presentare nonché le relative modalità di trasmissione. Sempre la legge di stabilità del 2015 precisa che il canone di abbonamento è dovuto una sola volta anche qualora, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, il contribuente o i componenti della stessa famiglia anagrafica posseggano più apparecchi televisivi. Sul punto l’Agenzia delle entrate puntualizza che per

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famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Qualora nessuno dei soggetti facenti parte della famiglia anagrafica ed aventi la residenza nella medesima abitazione (che risulti essere l’abitazione principale del nucleo familiare) sia possessore di un televisore dovrà presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza da quest’ultima stabiliti. Più nel dettaglio, la dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata all’Agenzia delle entrate nei seguenti modi:
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Tanto premesso relativamente alla disciplina generale, il lettore dichiara che il contatore dell’energia elettrica alimenta sia il suo appartamento che quello adiacente al suo in cui abita sua madre. Nonostante la suddivisione dell’immobile in due appartamenti, lui e sua madre hanno la residenza nel medesimo stabile il quale risulta essere per entrambi residenza principale e la madre fa parte della sua famiglia anagrafica secondo la definizione prima riportata. Poiché il lettore è il titolare dell’utenza che fornisce l’energia elettrica, dovrà pagare il canone Rai nonostante il possessore della televisione sia sua madre. Poiché però la legge di stabilità del 2015 prevede che il titolare dell’utenza debba pagare una sola volta per tutti i televisori presenti nella propria dimora principale, qualora il lettore dovesse acquistare un altro televisore non dovrà effettuare alcuna comunicazione ulteriore all’Agenzia delle entrate.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Giovanna Pangallo

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