Bollo auto: va notificato?

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Autore: Redazione

27 settembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

La bugia: anche le tasse che devono essere pagate tutti gli anni devono essere oggetto di notifica, sebbene il contribuente sappia di doverle versare.

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In tema di cartelle di pagamento e Agenzia Entrate Riscossione (la nuova Equitalia) ne abbiamo sentite di tutti i colori dai nostri lettori, ma quella di oggi forse le supera tutte. La vicenda è avvenuta in una città del nord dove una automobilista, durante un normale controllo della polizia, viene avvisata dalla pattuglia di circolare con un fermo amministrativo. La questione la spaventa perché se da un lato sa che chi guida la macchina con il fermo commette un reato, dall’altro però è sicura di non aver ricevuto mai alcuna cartella o avviso. La contribuente sa infatti molto bene che, per essere valido, il fermo deve essere preceduto dalla

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notifica della cartella di pagamento e, almeno 30 giorni prima, da un preavviso di fermo auto. Così si reca presso gli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione e lì le stampano l’estratto ruolo dal quale si evince un debito per bollo auto non pagato. Dall’estratto, però, risulta che la notifica della richiesta di pagamento non è mai andata a buon fine perché avvenuta presso una residenza abbandonata ormai diversi anni prima dall’interessata. Allorché il dipendente dell’Agente della Riscossione (uno di quelli trasferiti automaticamente da Equitalia al nuovo ente pubblico senza un concorso o alcuna procedura di selezione – guarda il video Agenzia Entrate Riscossione è incostituzionale
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) risponde così: «Lei sa che ci sono delle tasse da pagare ogni anno, tra cui il fermo auto; per cui, anche se l’indirizzo è sbagliato, non è compito dello Stato ricordare al contribuente che deve pagare». Insomma, secondo l’impiegato, la notifica sarebbe un mero gesto di cortesia dell’Agente della Riscossione, un atto non prescritto da alcuna legge visto che è già il contribuente a dover ricordarsi di pagare periodicamente le tasse. Così la lettrice si è rivolta a noi per chiederci se il bollo auto va notificato.

Se il dipendente di Agenzia Entrate Riscossione avesse preso in mano il testo di legge avrebbe scoperto che:

Quindi, anche per le tasse che devono essere pagate periodicamente, come appunto il bollo auto, la notifica tanto dell’avviso di pagamento, quanto della cartella, quanto del preavviso di fermo, resta obbligatoria e va fatta presso il luogo di residenza. In difetto, nulla è dovuto.

C’è un’altra diceria che, con l’occasione, vogliamo sfatare. La prescrizione del bollo auto è uguale in tutta Italia e non varia da regione a regione. Essa, tanto per il bollo quanto per la successiva cartella di pagamento, è sempre di tre anni e decorre – come anticipato prima – dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto.

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