Bollo auto: va notificato?
La bugia: anche le tasse che devono essere pagate tutti gli anni devono essere oggetto di notifica, sebbene il contribuente sappia di doverle versare.
In tema di cartelle di pagamento e Agenzia Entrate Riscossione (la nuova Equitalia) ne abbiamo sentite di tutti i colori dai nostri lettori, ma quella di oggi forse le supera tutte. La vicenda è avvenuta in una città del nord dove una automobilista, durante un normale controllo della polizia, viene avvisata dalla pattuglia di circolare con un fermo amministrativo. La questione la spaventa perché se da un lato sa che chi guida la macchina con il fermo commette un reato, dall’altro però è sicura di non aver ricevuto mai alcuna cartella o avviso. La contribuente sa infatti molto bene che, per essere valido, il fermo deve essere preceduto dalla
Se il dipendente di Agenzia Entrate Riscossione avesse preso in mano il testo di legge avrebbe scoperto che:
- il bollo auto, come tutte le imposte, va pagato una volta all’anno;
- se il contribuente non adempie, è compito della Regione (o, per le Regioni a Statuto Speciale, dell’Agenzia delle Entrate) inviare un sollecito di pagamento entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto (ad esempio, su un bollo dovuto per il 2016, i tre anni decorrono dal 1.01.2017 e quindi scadono il 31.12.2019). Superati i tre anni, il bollo auto cade in prescrizione: significa che non è dovuto più (leggi Bollo auto non pagato: prescrizione). All’ipotesi della mancata notifica dell’avviso di pagamento è equiparata quella della notifica nulla o inesistente, ossia non andata a buon fine perché non pervenuta all’indirizzo di residenza;
- se il contribuente riceve l’avviso di pagamento e tuttavia non versa il bollo, l’imposta viene «iscritta a ruolo» e viene incaricata l’Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere alla riscossione del tributo;
- a tal fine, dalla data di iscrizione a ruolo è necessario che venga notificata una cartella di pagamento entro 2 anni, altrimenti scatta la decadenza e anche in questo caso, nulla è più dovuto. La data di iscrizione a ruolo del bollo auto si può vedere o dalla cartella o da un estratto di ruolo richiesto all’esattore;
- anche dopo la notifica della cartella il bollo auto può cadere in prescrizione se, per tre anni (calcolati come per l’intimazione di pagamento), il contribuente non riceve alcun atto (alla mancata notifica è equiparata anche in questo caso la notifica a un indirizzo errato: per cui se la cartella viene spedita a un’abitazione ove il contribuente non ha mai abitato, il bollo auto non è dovuto);
- non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella è facoltà dell’Agente della Riscossione iscrivere un fermo auto sulla macchina del contribuente a condizione che questa non sia cointestata con un’altra persona o non sia indispensabile all’esercizio dell’arte o della professione. Ma 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo, l’esattore deve notificare – al corretto indirizzo del contribuente – il preavviso di fermo auto. In questo modo, il contribuente viene messo in condizione di sapere che, se non pagherà entro 30 giorni, scatterà automaticamente il blocco dell’auto senza ulteriori avvisi.
Quindi, anche per le tasse che devono essere pagate periodicamente, come appunto il bollo auto, la notifica tanto dell’avviso di pagamento, quanto della cartella, quanto del preavviso di fermo, resta obbligatoria e va fatta presso il luogo di residenza. In difetto, nulla è dovuto.
C’è un’altra diceria che, con l’occasione, vogliamo sfatare. La prescrizione del bollo auto è uguale in tutta Italia e non varia da regione a regione. Essa, tanto per il bollo quanto per la successiva cartella di pagamento, è sempre di tre anni e decorre – come anticipato prima – dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto.