Lasciare l’appartamento basta per la disdetta dell’affitto?

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Per recedere dal contratto di locazione è sempre necessaria la comunicazione scritta dell’inquilino.

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Sei in affitto e i rapporti col padrone di casa sono sempre stati buoni, rispettosi e cordiali. Senonché hai bisogno di trasferirti e hai deciso di dare disdetta al contratto. Incontri il padrone di casa e glielo anticipi a voce: «Tra sei mesi lascio l’appartamento», gli dici nel corso della conversazione. Lui ti fa capire che non ci sono problemi e che vi sentirete in prossimità dell’abbandono dell’immobile per la consegna delle chiavi e la restituzione della caparra. Così, avendo trovato la sua accondiscendenza, eviti di spendere i soldi per la raccomandata di disdetta. Tutto avviene secondo programmi: il giorno in cui hai deciso di lasciare la casa, ti incontri con l’agente immobiliare incaricato dal locatore, a lui consegni il mazzo di chiavi e finalmente te ne vai. Ma dopo un po’ ti arriva un decreto ingiuntivo per dei

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canoni di affitto non pagati. Come mai? Chiami al tuo ex padrone di casa e lui ti spiega che, dopo essersi consultato col suo avvocato, ha scoperto che la disdetta dell’affitto non è stata data correttamente, ossia con raccomandata a.r. come prescrive la legge. Che puoi fare? Lasciare l’appartamento basta per la disdetta dell’affitto? La risposta è in una sentenza della Cassazione pubblicata poche ore fa [1].

Chi vuol lasciare l’appartamento e dare disdetta al contratto di affitto – fermo restando il rispetto della naturale scadenza del contratto che vale anche per l’inquilino (salvo sussista una giusta causa) e del periodo di preavviso (di solito 6 mesi) – deve anche inviare una raccomandata a.r. con cui comunica il recesso. Non è ammesso il recesso orale, ossia comunicato verbalmente. Pertanto è valido il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del conduttore per il pagamento di tutti i canoni nel frattempo maturati.

È vero – sottolinea la Corte – che nel nostro ordinamento vale il cosiddetto «principio di libertà della forma», che lascia libere le parti di un contratto di decidere come regolamentare questo e le modalità per scegliere per la conclusione e per la disdetta. Ma ciò vale solo quando la legge non impone che il contratto sia necessariamente scritto, come nel caso dell’

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affitto [2]. Quando ciò succede, infatti, tanto la nascita del contratto quanto la sua morte devono avvenire per iscritto. E quindi, la disdetta della locazione non può mai avvenire con una dichiarazione orale anche se esplicita (come «Lascio l’appartamento») ma va comunicata formalmente per iscritto ossia con:

Inutile quindi avvisare oralmente il proprietario e che, d’accordo con questi, viene consegnato il mazzo di chiavi o addirittura individuato un nuovo inquilino da far subentrare al proprio posto.

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