Ritardo volo aereo: c’è risarcimento anche sotto le tre ore
Spesso il passeggero ritiene di non aver diritto al risarcimento per il ritardo del proprio volo perché inferiore a tre ore. In realtà non è così
In materia di ritardo dei voli e conseguenti risarcimenti spesso c’è, fra i viaggiatori, una notevole confusione, che a volte può spingere a compiere scelte sbagliate, o perché si ignorano i propri diritti o perché se ne ha solo una conoscenza superficiale e confusionaria.
La maggior parte dei viaggiatori, ormai, è a conoscenza del fatto che un ritardo del proprio volo aereo, che sia pari o superiore alle tre ore fa sorgere un diritto a ottenere un risarcimento, da parte della compagnia aerea.
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La compensazione pecuniaria prevista dal regolamento europeo
Il regolamento europeo del 2004 prevede, in questi casi, un
La particolarità di questo risarcimento è la sua natura risarcitoria e forfetaria: si tratta di una somma omnicomprensiva, destinata cioè a coprire il disagio fisico e psicologico che il passeggero ha sofferto, a causa del verificarsi del ritardo.
Si tratta di un meccanismo che opera automaticamente, per cui è sufficiente che il ritardo abbia i requisiti individuati dal regolamento europeo, fra cui la durata superiore alle tre ore, per far nascere automaticamente, in capo al passeggero, il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria, senza che sia necessario fornire prova di aver sofferto un disagio, perché questo si considera conseguenza inevitabile del ritardo. Fatte salve, naturalmente, quelle ipotesi per le quali la legge prevede che non vi sia responsabilità da parte della compagnia aerea.
Discorso differente, invece, per gli altri tipi di danno patrimoniale, come ad esempio quello derivante dall’aver perso ad esempio un volo di
I ritardi inferiori alle tre ore
Per i ritardi inferiori alle tre ore, invece, non si applica il regolamento UE del 2004, ma la Convenzione di Montreal del 1999, che non prevede alcun meccanismo automatico di risarcimento. [2]
Ciò però non significa assolutamente che in questi casi il passeggero non abbia diritto a nessun risarcimento, ma semplicemente che cambiano le regole per ottenerlo.
Non si avrà più diritto a un risarcimento automatico, d’importo predefinito, per il sol fatto di aver subito il ritardo, ma il risarcimento verrà riconosciuto solo se viene data prova di aver effettivamente subito un danno ed il suo importo, almeno in teoria, potrebbe essere anche di gran lunga superiore a quelli previsti del regolamento UE del 2004.
Spetterà quindi al viaggiatore provare non solo il fatto che il suo volo ha subito un ritardo, ma anche ogni singola circostanza utile a far accertare che tipo di danno abbia subito e che questo sia riconducibile alla responsabilità della compagnia aerea.