Donazione della casa al figlio in cambio di assistenza
Donazione della nuda proprietà della casa con onere di assistenza da parte del figlio: come funziona e quali sono le conseguenze dell’inadempimento.
Il genitore può donare al figlio la nuda proprietà di un immobile (conservando per sé l’usufrutto e potendo quindi continuare ad abitare nell’immobile) e subordinare la donazione stessa alla condizione che il figlio si prenda cura di lui, vita natural durante.
Si tratta della cosiddetta donazione modale, dove, a differenza della classica donazione in cui il beneficiario riceve solo vantaggi senza alcun preciso obbligo, vi è un onere imposto dal donante affinché il donatario possa godere del bene. Difatti, se il beneficiario della donazione non vi adempie, può vedersi
Grazie alla donazione modale il genitore si assicura l’assistenza del figlio e consente a quest’ultimo di avere la proprietà della casa, senza dover attendere le pratiche della successione.
Il donatario, al pari di qualsiasi controparte contrattuale, è tenuto a rispettare l’obbligo di assitenza, adempiendo l’onere, tuttavia entro i limiti del valore della cosa donata; ad esempio, al donatario non possono essere chiesti sforzi economici superiori al prezzo di mercato del bene donato. Oltre tale limite, infatti, egli può esimersi dal rispettare l’onere.
In caso di inadempimento del donatario, il donante può chiedere la risoluzione della donazione per inadempimento
Come riconoscere la donazione modale
Trasferire la nuda proprietà dell’immobile in cambio di una prestazione vitalizia di assistenza costituisce una donazione gravata da onere modale, onere tuttavia che non costituisce un corrispettivo tale da trasformare la donazione in una vendita e non snatura la gratuità del gesto. Tuttavia se il donatario non si prende effettivamente cura del donante, la donazione può essere “cancellata” per inadempimento.
Per stabilire se si tratti o meno di donazione modale è bene leggere con attenzione l’atto di donazione siglato davanti al notaio. È in esso che deve risultare, in modo chiaro, la clausola con l’onere per il donatario.
Nella donazione modale, il passaggio della proprietà si verifica immediatamente, alla stipula dell’atto di donazione e non subordinatamente a una successiva verifica dell’adempimento della prestazione del donatario. Dunque, in caso di inadempimento, dato che il bene è già di proprietà del donatario, il donante o i suoi eredi possono agire per ottenere la restituzione dell’immobile, essendo però a loro carico la dimostrazione che non è stato rispettato l’impegno assunto.