Impugnazione licenziamento: quale giudice se il datore è fallito?

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Come si ripartisce la competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare.

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Impugnazione del licenziamento con domanda di reintegra: se il datore di lavoro è soggetto a fallimento, è competente il giudice del lavoro o il giudice fallimentare? Una recente sentenza della Cassazione [1] ha chiarito il criterio per stabilire la competenza funzionale del giudice.

Ripartizione della competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare

Secondo l’orientamento consolidato in materia, le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore

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, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di somme, rientrano nella competenza del giudice del lavoro. Questi deve limitarsi all’accertamento o alla costituzione del diritto. Rientrano invece nella competenza del giudice fallimentare tutte le azioni derivanti dal fallimento e connesse ai crediti vantati nei confronti del fallito.

Nella procedura concorsuale confluiscono tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti dei fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria per realizzare le finalità dell’istituto: l’unità dell’esecuzione e la par condicio dei creditori.

Impugnazione licenziamento con domanda di reintegra

Dove si colloca dunque la controversia instaurata dal dipendente che impugna il licenziamento e chiede la reintegrazione nei confronti dei datore che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito? Secondo la Cassazione, tale domanda ha un oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, non rientra nella competenza del giudice fallimentare. La domanda resta infatti estranea alle finalità dell’unità dell’esecuzione e della par condicio creditorum (fondamento della competenza del tribunale fallimentare).

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La domanda di reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo, per il suo stesso oggetto (ed indipendentemente dalla sua strumentale utilizzazione ai fini della condanna al pagamento di somme), resta di competenza del giudice del lavoro.

La competenza del giudice del lavoro permane anche in ordine alle domande di accertamento del diritto alla qualifica o altre pretese di contenuto non economico (come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre) e, come tali, estranee ai crediti nel confronti del datore, presupponendo la permanenza dell’attività aziendale anche dopo l’apertura del fallimento.

Dunque, a prescindere dalla procedura concorsuale, è sempre competente il giudice del lavoro per le controversie relative all’accertamento dell’esistenza, alla corretta qualificazione, alla validità della cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione all’azione d’accertamento della qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito. La competenza del giudice del lavoro, in luogo di quello fallimentare, si giustifica con:

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Secondo la Cassazione, attribuire le domande in questione alla cognizione del tribunale fallimentare, con le regole dell’accertamento del passivo, comporterebbe un eccessivo ed inutile dispendio di tempo oltre che un ingiustificato pregiudizio alla tutela del lavoratore.

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