Quando una sentenza penale passa in giudicato
Le sentenze passano in giudicato, e quindi si dicono definitive o irrevocabili, quando non è più possibile impugnarle.
La sentenza penale emessa in primo grado può essere impugnata prima nel merito (con l’atto di appello) e poi per motivi di legittimità (con il ricorso per cassazione). Per tale ragione, la pena contenuta nella sentenza non può essere eseguita se prima non siano stati esperiti tutti e tre i gradi di giudizio o se non sia comunque decorso il termine per impugnare. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quando una sentenza penale passa in giudicato.
Indice
Cos’è una sentenza
La sentenza
I diversi tipi di sentenze
Le sentenze penali possono essere di proscioglimento o di condanna. In particolare, le prime possono essere:
- di non doversi procedere [2], quando l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita oppure quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria (ad esempio quando vi è stato già un giudizio per il medesimo fatto o quando, nel corso del processo, il reato per il quale si procede viene dichiarato prescritto);
- di assoluzione [3], quando il fatto non sussiste (ad esempio l’omicidio non si è mai verificato), l’imputato non lo ha commesso (l’omicidio c’è stato ma si accerta che non sia stato Tizio a commetterlo), il fatto non costituisce reato (Tizio ha sparato ma per legittima difesa) o non è previsto dalla legge come reato (si tratta di un reato depenalizzato) ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità. Ancora, vi sarà assoluzione quando manca o è insufficiente la prova che il fatto sussiste, l’imputato lo ha commesso, che u fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.
Cerchiamo di capire ancora meglio cosa significano queste formule giuridiche.
Il giudice pronuncia:
- una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste quando il fatto di reato contestato non è stato dimostrato nel dibattimento (si contesta un omicidio ma dal dibattimento emerge che Tizio, la vittima, non è morto o è morto per cause naturali, per un infarto);
- una sentenza di assoluzione perché l’imputato non ha commesso il fatto (questo è il caso in cui dal dibattimento emerga chiaramente che il fatto di reato è avvenuto ma non è stato commesso dall’imputato bensì da un’altra persona);
- una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, se il fatto contestato è stato compiuto proprio dall’imputato ma non può essere considerato un illecito penale perchè manca l’elemento soggettivo (è il caso di un omicidio stradale commesso da Tizio quando dal dibattimento è emerso che egli non ha potuto fare nulla per evitare l’evento);
- una sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (il giudice dichiara provato il fatto storico, come l’ingiuria, ma attesta che quest’ultimo non rientra in nessuna fattispecie di reato perchè vi è stato una modifica legislativa, per esempio la depenalizzazione);
- una sentenza di assoluzione perchè il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non unibile per un’altra ragione (in questo caso il fatto storico è realmente avvenuto, è stato commesso dall’imputato e configura un reato, ma l’imputato non è comunque punibile perchè, per esempio, minore di anni 14 oppure perché è totalmente infermo di mente);
- una sentenza di estinzione del reato [4] (per esempio per intervenuta prescrizione).
Il giudice pronuncia una
Passaggio in giudicato della sentenza
Il giudice può, al termine del dibattimento, scegliere se comunicare alle parti esclusivamente la sua decisione (definita tecnicamente dispositivo, nel quale chiarisce solo se ha assolto l’imputato o lo ha condannato ed, eventualmente, a quale pena) o anche la motivazione che ne è posta a fondamento (in questo caso si parlerà di sentenza con motivazione contestuale) [6]. Ciò perché la legge consente al giudice di redigere i motivi contestualmente al dispositivo o nel termine di quindici, trenta o, al massimo, 90 giorni (per i casi più complessi). Il numero di giorni in cui il giudice deciderà di depositare le motivazioni dovrà essere riportato nella sentenza e sarà importante per calcolare la scadenza del termine per impugnare. Solo quando sarà scaduto il termine senza che le parti abbiano presentato impugnazioni, o quando le parti abbiano già presentato sia l’appello che il ricorso per cassazione, le sentenze di condanna potranno definirsi passate in giudicato, cioè definitive ed irrevocabili [7]. Soltanto con il passaggio in giudicato la pena applicata in sentenza potrà essere espiata.