Escort: aprire un sito di annunci in Italia è legale?
Vorrei aprire un sito di annunci di escort all’estero (in Svizzera) dove ciò è considerato legale. Sono cittadino italiano, abito in Italia ma per l’occasione aprirei una società a responsabilità limitata (probabilmente una SAGL che è simile ad una srl italiana). In Italia da quanto ho capito una tale attività è “possibilmente legale” ma praticamente passibile di processo con risvolti penali. Voglio fare le cose in regola in entrambi i Paesi. A quali conseguenze può andare incontro un cittadino italiano che voglia aprire una tale attività in Svizzera?
La normativa italiana riguardo la pubblicazione di annunci relativi ad escort, in base agli orientamenti della Corte di Cassazione
Se, al contrario, il gestore del sito, oltre alla pubblicazione degli annunci, si occupa anche di fornire servizi aggiuntivi, come ad esempio effettuare dei servizi fotografici osè per sponsorizzare le ragazze, consigliare sulle modalità di svolgimento della professione del meretricio, concordare incontri e appuntamenti con i clienti, si commette un reato penale. In altre parole, il gestore del sito internet di annunci che si comporta da tramite tra le prostitute e i propri clienti, svolgendo una vera e propria attività di intermediazione tra le parti, corre il rischio di essere accusato di favoreggiamento della prostituzione.
Alla luce di quanto detto, qualora il lettore volesse intraprendere tale attività in Italia, lo potrebbe fare creando un sito internet con la funzione di bacheca virtuale in cui la
La giurisprudenza conferma quanto detto.
“Per la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione mediante inserzioni pubblicitarie, la semplice condotta di inserzione su un quotidiano di donne che si offrono per incontri sessuali non è sufficiente: occorre che vengano compiute altre attività finalizzate ad agevolare la prostituzione onde rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con in maggior numero di clienti (come l’interessamento di chi effettui le inserzioni a pubblicare le foto delle donne da contattare, ovvero il far sottoporre le stesse a servizi fotografici erotici)” Cassazione, sezione penale, sentenza n. 91215/2015.
“La pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quella sui tradizionali organi d’informazione a mezzo stampa, deve essere considerata “come un normale servizio in favore della persona”. Tale giudizio è stato confermato dalla sentenza, sempre di questa Sezione, n. 4443 del 12/1/2012, nella cui motivazione si opera una precisazione, nel senso che il reato di favoreggiamento risulta, invece, integrato allorchè alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata “si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna… evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio col maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente
Seguendo tali accorgimenti, a parere dello scrivente, non sarà necessario porre in essere un’attività in Svizzera.
Ma, qualora fosse convinto di dare al sito internet un taglio più incisivo, figurando come gestore effettivo delle prostitute, sarebbe preferibile dare vita a questa attività in Svizzera, previa iscrizione presso la Camera di Commercio del Cantone di interesse. Infatti, in tale Paese il meretricio è legalizzato, tassato e disciplinato in maniera precisa ed approfondita e, a differenza dell’Italia in cui lo sfruttamento è considerato reato, rappresenta una forma imprenditoriale come un’altra.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Rossella Blaiotta