Manutenzione strada privata: chi paga?

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Le spese per mantenere le strade private possono pesare anche sulla PA

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Non è raro che in alcuni incidenti in cui sono coinvolti soprattutto i pedoni, sorga la domanda di chi debba risarcire i danni. Ma la domanda che prima bisogna porsi è per la manutenzione della strada privata chi paga ? La manutenzione della strada privata dipende infatti dall’uso che se ne fa: pubblico o privato. Anche una strada che sorge su un suolo privato può infatti essere di uso pubblico. In questo caso responsabile della sua manutenzione è la Pubblica amministrazione (PA). Se invece la strada privata, non è aperta al pubblico e su di essa può accedervi solo il suo proprietario, alla sua manutenzione è tenuto solamente quest’ultimo.

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Manutenzione strada privata non aperta al pubblico

Per strada privata si intende quella realizzata su un fondo che appartiene ad uno o più proprietari, che serve al loro uso esclusivo, ed è chiusa al transito di altri soggetti. Proprio perché strada privata non soggetta al pubblico passo, i proprietari di comune accordo potranno anche decidere di chiuderla, impedendo così il transito ai soggetti non autorizzati.

Trattandosi di proprietà privata la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada non aperta al pubblico, spetterà ai privati proprietari della medesima. Di conseguenza, anche gli eventuali danni arrecati dalla cattiva manutenzione della strada privata, saranno a carico degli stessi proprietari.

Manutenzione strada privata aperta al pubblico

La strada privata aperta al pubblico, come la precedente, è quella costruita su un suolo che appartiene a privati cittadini, ma diversamente da quella, non essendo chiusa al passaggio di estranei, può essere di uso comune e posta al servizio della collettività intera per soddisfare esigenze pubbliche (ad esempio per il raggiungimento di una scuola).

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In questo caso la manutenzione della strada privata, pur essendo di proprietà dei privati, per il solo fatto di essere aperta al pubblico e al servizio concreto di tutti, grava sulla Pubblica amministrazione che è pertanto anche responsabile degli eventuali danni arrecati agli utenti per la sua cattiva manutenzione.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione in una recente ordinanza [1]. Per i giudici della Corte infatti la P.A. non deve limitarsi a garantire il transito e la circolazione in sicurezza di mezzi e pedoni solo sulle strade di sua proprietà vale a dire pubbliche. È tenuta difatti alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, antistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada. Nel caso specifico, quindi, la PA dovrà pagare il risarcimento del danno causato al pedone dalla cattiva manutenzione della strada privata, perché il fatto che si tratti di strada privata non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.

La logica è quella di ritenere quindi che se la pubblica amministrazione (comune, provincia, regione, Stato) non inibisce l’uso anzi consente alla collettività di utilizzare un’area di proprietà privata per il pubblico transito si assume anche l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non venga trascurata.

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