Quando si può dire che una raccomandata è stata ricevuta
Gli effetti della raccomandata ritirata in ritardo presso l’ufficio delle Poste: da quando la legge presume che sia stata conosciuta?
Quando non eri a casa è passato il postino per consegnarti una raccomandata. Te ne accorgi perché ha lasciato, nella cassetta delle lettere, l’avviso di giacenza. Il giorno dopo, però cadi malato e non hai possibilità di andare alle Poste a ritirarla. Prima che tu ti rimetta e riesca a trovare un giorno libero per fare la fila all’ufficio, passano un paio di settimane. A questo punto, però, ti chiedi se sia il caso di recuperare la raccomandata o far finta di niente; e soprattutto, che succede se ritiri la raccomandata in ritardo
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La raccomandata non consegnata si considera ricevuta?
La prima cosa su cui è importante porre l’accento, prima di trattare il tema in oggetto, è questa: chi non ritira una raccomandata dal postino quando bussa alla porta, o non la va a prendere all’ufficio postale nel momento in cui questa viene depositata per assenza del destinatario, non cambia la sorte della comunicazione. Questa si considera ugualmente arrivata a destinazione e, quindi, ricevuta e conosciuta. Diversamente, sarebbe troppo facile sottrarsi alla notifica di una citazione, di un rinvio a giudizio, di un avviso di mora, di uno sfratto. Far finta di nulla peggiora solo la situazione: difatti il destinatario, non conoscendo il contenuto della lettera, non potrà neanche difendersi e comportarsi di conseguenza. Ad esempio: scadranno ugualmente i termini per far ricorso contro una multa o una cartella di pagamento.
Attenzione però: se quando arriva il portalettere non sei a casa, la raccomandata viene depositata all’ufficio postale; se invece apri la porta e dichiari di non volerla ritirare, questa viene restituita al mittente e non c’è più modo di recuperarla.
Raccomandata per atti giudiziari
Cerchiamo ora di capire quando si può dire che una raccomandata è stata ricevuta.
Prenderemo qui in considerazione il caso in cui, nel momento in cui arriva il postino, il destinatario non è a casa, né sono presenti conviventi, colf o domestiche autorizzate a ricevere il plico. Iniziamo dall’ipotesi in cui tale raccomandata contenga atti giudiziari (quelli cioè notificati dal tribunale o da un avvocato mediante l’ufficiale giudiziario).
Il delegato alla consegna immette, nella buca delle lettere, una comunicazione con cui informa il destinatario del proprio arrivo e del tentativo di notifica. Nel (solo) caso degli atti giudiziari, il destinatario viene poi raggiunto da una seconda raccomandata informativa con cui gli viene comunicata la giacenza della busta presso l’ufficio postale e la possibilità del ritiro della stessa entro 30 giorni. Se la raccomandata non viene ritirata entro tale termine, viene restituita al mittente con la dizione «
Immaginiamo tutte le possibili ipotesi che possono venirsi a verificare per capire quando la raccomandata si considera ricevuta:
- la raccomandata ritirata prima di 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa che informa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale si considera ricevuta nel giorno stesso in cui viene ritirata;
- la raccomandata ritirata dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa che informa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa. Per il calcolo di questi 10 giorni occorre escludere il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della predetta raccomandata informativa [1];
- la raccomandata mai ritirata all’ufficio postale si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa.
È proprio questo il chiarimento fornito dalla Cassazione qualche giorno fa [2]: nelle ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo del servizio postale (non quindi attraverso l’ufficiale giudiziario), in caso di assenza del destinatario dell’atto, il giorno a partire dal quale si calcola il termine di 10 giorni per il perfezionamento della compiuta giacenza non deve individuarsi nella data di ricezione della raccomandata con la quale viene dato avviso dell’attività svolta dall’agente postale, bensì nella
In parole più semplici: la raccomandata si considera sempre conosciuta, sia che venga ritirata, sia che non. Tuttavia, se viene ritirata prima di 10 giorni da quando l’ufficio postale ha inviato la raccomandata informativa, essa si considera ricevuta nel giorno stesso del ritiro; se invece viene ritirata dopo il decimo giorno, essa si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio (e non dal ricevimento) della raccomandata informativa.
Raccomandata per tutti gli altri atti
Per tutte le altre raccomandate che non contengono atti giudiziari le regole sono diverse. Il destinatario viene a conoscenza del tentativo di consegna della lettera solo attraverso l’avviso immesso nella cassetta delle lettere. Ebbene, secondo la Cassazione [3], è proprio da questo momento che la raccomandata si considera ricevuta, senza che rilevi il decorso dei 10 giorni che invece vale nell’ipotesi degli atti giudiziari. Difatti, il codice civile [4] stabilisce che le comunicazioni si considerano ricevute nel momento in cui arrivano al domicilio del destinatario, sia che questi sia presente, sia che non lo sia. Ad esempio un avviso di convocazione dell’assemblea di condominio si considera ricevuto proprio quando arriva il postino anche se non c’è nessuno in casa ad aprirlo. Sul punto leggi anche Convocazione assemblea condominiale: quanti giorni prima?