Acquisto di beni usati: quale garanzia?
Comprare oggetti di seconda mano: quali diritti ha l’acquirente e quali obblighi il venditore?
Come noto, l’acquirente ha diritto a ricevere una garanzia legale per tutti i difetti di produzione che si dovessero manifestare nei due anni successivi all’acquisto del prodotto. Il termine si riduce a un solo anno per chi compra per esigenze lavorative (e dunque con Partita Iva e richiesta di fattura). Ma cosa succede se l’oggetto è “di seconda mano”? Qual è la garanzia in caso di acquisto di beni usati?
Proveremo ad affrontare l’argomento in questa breve e pratica guida, tenendo distinti gli acquisti fatti presso un professionista (ossia da un negoziante specializzato proprio nella vendita di beni usati) da quelli fatti da privati (magari tramite internet). Come vedremo a breve, sui primi incombono obblighi di maggior tutela verso l’acquirente rispetto ai secondi. Ma procediamo con ordine.
Indice
In cosa consiste la garanzia legale?
L’acquirente ha diritto a ricevere quanto promessogli con la vendita [1]. Il bene acquistato deve quindi essere:
- idoneo all’uso per il quale è stato comprato;
- conforme alla descrizione fatta dal venditore.
Se il bene acquistato non presenta tali caratteristiche, la vendita è viziata (si parla tecnicamente di “difetto di conformità”). Pertanto il venditore, anche se in buona fede, è responsabile nei confronti dell’acquirente.
La garanzia è di:
- due anni, per chi compra in veste di consumatore, ossia per bisogni personali o familiari;
- un anno, per chi compra in veste di professionista, ossia per soddisfare bisogni collegati alla propria attività lavorativa.
Il contratto non può mai ridurre la durata della garanzia. Può tutt’al più allungarla (cosa che avviene, di solito, dietro pagamento di un sovrapprezzo). Perciò si parla di
Vediamo ora, più nel concreto, quali sono i diritti dell’acquirente collegati alla garanzia legale. L’acquirente che si accorge di un difetto preesistente del prodotto, anche se manifestatosi in un momento successivo all’acquisto, ha una serie di diritti. Innanzitutto può far valere le sue lamentele nei confronti di chi gli ha venduto l’oggetto, senza che questi possa costringerlo a rivolgersi al produttore, aggravandone la posizione. È dunque il venditore tenuto a fornire la garanzia.
In secondo luogo, l’acquirente può chiedere, a propria insindacabile scelta:
- la sostituzione del prodotto con un altro nuovo e identico;
- oppure la sua riparazione entro termini ragionevoli.
Se entrambe queste soluzioni dovessero risultare troppo onerose o impossibili (si pensi a un prodotto ormai uscito dal commercio), il venditore può imporre all’acquirente di optare per una delle seguenti opzioni:
- la risoluzione del contratto ossia il rimborso del prezzo dietro restituzione della somma spesa;
- la riduzione del prezzo di vendita, in modo proporzionale alla riduzione del valore in conseguenza del difetto.
Ma come far valere la garanzia? Solo nel caso di acquisto da parte di professionista (e dunque, quando la garanzia è di 1 solo anno), l’acquirente ha l’obbligo di denunciare al venditore il difetto entro 8 giorni dall’acquisto, pena la decadenza dalla garanzia. Tale comunicazione però non è necessaria se:
- il venditore ha riconosciuto il difetto, ad esempio ricevendo il bene per sottoporlo a riparazione;
- il venditore ha occultato dolosamente il vizio.
Viceversa, nel caso di vendita al consumatore, quest’ultimo non ha alcun obbligo di preventiva comunicazione e può rivolgersi al venditore in qualsiasi momento, purché nell’arco dei due anni di garanzia.
Chi vende oggetti usati è tenuto a fornire la garanzia?
Anche chi vende beni usati deve fornire la garanzia se svolge la propria attività in modo professionale (parliamo quindi di negozianti, concessionari auto, piattaforme, ecc.). La garanzia è esclusa per tutti i difetti facilmente visibili all’atto dell’acquisto. Ad esempio, se una persona compra dei jeans usati che presentano delle macchie non può successivamente chiederne la sostituzione, proprio perché il vizio era riscontrabile, al momento dell’acquisto, con l’
Dunque chi compra un oggetto usato deve di certo prestare maggiore attenzione perché deve immaginare che il prodotto, proprio in quanto “di seconda mano”, potrebbe presentare delle forme di usura che uno nuovo non ha. Ed è proprio in ragione di questa usura che il prezzo è inferiore.
Così, anche le parti meccaniche – si pensi all’acquisto di un’auto – che sono soggette a maggior consumo con l’uso sono esclude dalla garanzia. Non lo sarebbe il motore, perché è proprio da questo che dipende la funzione principale del bene, ma potrebbero esserlo i freni o gli pneumatici.
In sintesi la garanzia non è dovuta se, al momento della conclusione del contratto di vendita, l’acquirente conosceva i vizi della cosa e l’ha comunque acquistata oppure se i vizi erano evidenti o facilmente riconoscibili, salvo che, in questo secondo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Fatta questa premessa, anche chi vende oggetti usati è tenuto alla garanzia di due anni. Tuttavia (e ciò succede solo per i beni di “seconda mano”), le parti possono accordarsi per una
Anche in questa ipotesi – come abbiamo visto per l’acquisto di oggetti nuovi – le parti non possono eliminare, con una clausola contrattuale, la garanzia prevista dalla legge. Con conseguente nullità di qualsiasi patto stipulato in tal senso.
Come funziona la garanzia dei prodotti usati?
La garanzia dei prodotti usati funziona negli stessi termini e modalità di quelli nuovi. Quindi:
- l’obbligo di denuncia dei vizi entro 8 giorni sussiste solo nel caso di acquisto per finalità lavorativa, non avendo alcun termine invece il consumatore;
- la garanzia è di due anni per chi acquista in veste di consumatore e solo di un anno per chi acquista in veste di professionista;
- l’acquirente ha diritto a chiedere la sostituzione o la riparazione, in prima battuta; solo se queste sono impossibili o eccessivamente onerose può chiedere il rimborso del prezzo o lo sconto.
Cos’è la garanzia convenzionale?
Diversa dalla garanzia legale è la cosiddetta garanzia convenzionale
Si badi bene che la garanzia convenzionale è ulteriore e non alternativa a quella legale, in quanto quest’ultima è ineliminabile. Ciò vuol dire che il venditore può offrire una garanzia convenzionale accanto, e non al posto di, quella legale di due anni (o un anno, a seconda dei casi).
C’è garanzia per la vendita di oggetti usati da privati?
Diverso è il discorso nel caso in cui la compravendita avviene tra soggetti privati (si pensi ai mercatini dell’usato, agli scambi tramite web, ecc.). In questo caso
Chi compra un oggetto da un privato quindi deve fare molta attenzione. Egli può esercitare solo l’azione di risoluzione del contratto entro cinque anni dall’acquisto solo quando il bene venduto è diverso da quello prospettato (o presenza qualità di livello inferiore): si pensi a chi vende un paio di scarpe usate, pubblicando le foto sul web, tuttavia dette foto si riferiscono a un periodo anteriore, quando ancora il prodotto era nuovo.
Insomma, il venditore non deve trarre in inganno l’acquirente (diversamente potrebbe anche rispondere del reato di truffa).
Se una persona compra un’auto da un privato e questa, dopo poco, si rompe, il venditore non è tenuto a offrire la garanzia se il guasto dipende da un’usura che poteva essere facilmente riscontrabile dal compratore in sede di acquisto, eventualmente avvalendosi di un proprio tecnico di fiducia.