È possibile obbligare un padre a vedere il figlio?

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Autore: Mariano Acquaviva

17 febbraio 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il padre che non partecipa alla vita del figlio deve risarcire il danno, quantificabile alla stregua di quello spettante a chi ha perso un genitore.

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Fare i genitori non è una facoltà, ma un dovere. Nel momento in cui nasce un figlio scattano una serie di obblighi cui non si può rinunciare neanche se c’è il consenso dell’altro o del figlio stesso. Ad esempio, il genitore separato è tenuto a contribuire al mantenimento della prole e a versare l’assegno fissato dal giudice finché non raggiunge una sua indipendenza economica. Ma non c’è solo il denaro. Tra gli obblighi del genitore (separato o divorziato) c’è anche quello di «fare il genitore» ossia di essere presente, vedere il figlio nelle date prefissate dal giudice, partecipando alla sua vita di tutti i giorni. In caso contrario, c’è il rischio di dover pagare il

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risarcimento del danno per la perdita dell’affetto.

Secondo la giurisprudenza [1], è possibile obbligare un padre a vedere il figlio. Ma non fisicamente: solo applicandogli le sanzioni come la perdita dell’affidamento condiviso o il risarcimento del danno. Approfondiamo l’argomento.

Il padre che non vede il figlio commette un illecito?

La mancanza di affetto comporta sempre uno scompenso nella crescita di un minore. Scompenso che deriva da un atto illecito, atteso il generale dovere di madre e padre di prendersi cura dei propri figli anche in caso di divorzio. Le cose infatti non cambiano se i minori vengono assegnati all’altro genitore. La divisione della coppia non può far venir meno i doveri genitoriali.

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Questo illecito viola uno dei principi costituzionali, quello alla tutela della famiglia. La conseguenza è che, nel caso del padre che nega la cura, l’istruzione e il mantenimento al figlio, oltre alle normali azioni previste dal diritto di famiglia (ad esempio il decreto ingiuntivo o il pignoramento dello stipendio per recuperare i soldi del mantenimento), c’è anche la possibilità di chiedergli un risarcimento per «danno non patrimoniale» [2].

La giurisprudenza riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale solo quando previsto dalla legge o in caso di lesione di interessi costituzionali, circostanza che – come detto – ricorre nel caso di specie. In altre parole, sebbene non si possa, almeno fisicamente,

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obbligare il padre a vedere il figlio, lo si può fare sotto minaccia di un’azione legale di risarcimento del danno. Azione che può esperire anche il figlio, a distanza di numerosi anni, quando ormai divenuto maggiorenne.

Il fatto di essere cresciuto senza l’assistenza del padre – assistenza economica e/o affettiva – gli consente di ottenere un congruo indennizzo. E non conta il fatto che, negli accordi tra i genitori, la madre abbia rinunciato a rivalersi contro l’ex coniuge o compagno: il figlio è titolare di un proprio interesse in difesa del quale può agire in qualsiasi momento.

Il padre che abbandona il figlio, in altri termini, si deve guardare non solo dalle azioni della madre, ma anche del figlio stesso.

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Secondo la giurisprudenza, la violazione dei doveri genitoriali può portare anche a un maxi risarcimento da pagare a chi l’ha subita.

Si può obbligare il padre a vedere il figlio?

Secondo la Cassazione [5] non si può obbligare fisicamente il genitore non collocatario a vedere il bambino. O meglio: l’obbligo di visita del minore costituisce un diritto-dovere che non risulta coercibile neppure con una multa. Si tratta di un potere-funzione che è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, in quanto esito di scelte autonome che rispondono anche all’interesse superiore del minore a una crescita sana ed equilibrata.

L’inadempienza può avere conseguenze gravi: la modifica dell’affidamento, i provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, fino alla decadenza, senza dimenticare la responsabilità penale per la

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violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte del 2008 [3], può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili di una persona, che abbiano tutela costituzionale.

Le Sezioni unite avevano citato «il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione e mantenimento)», precisando che ciò lede i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione [4] e dalle norme di diritto internazionale.

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Il padre che si disinteressa del figlio causa a quest’ultimo un grave danno al «corretto sviluppo psicofisico», violato dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. Il danno deriva dal dolore del figlio, dal suo turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell’arco della vita. La conseguenza è l’obbligo di pagare un risarcimento. Vediamo in quale misura.

Figlio abbandonato: come si calcola il risarcimento?

Come si calcola il danno non patrimoniale subito dal figlio abbandonato dal genitore? Secondo la giurisprudenza [1], un genitore assente è come un genitore morto. Quindi, bisogna prendere le tabelle del danno connesse al decesso di un genitore, diminuite perché rispetto a questo caso il rapporto umano non è perduto per sempre.

Il calcolo si basa sulle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso nel tribunale di Milano o di Roma (in attesa delle tabelle uniche nazionali). Nel caso di specie, applicando i suddetti parametri, si è giunti ad una valutazione di 263.087,05 euro (compresi gli interessi). La somma senza interessi è stata poi abbattuta del 70% perché l’assenza dalla vita della figlia ne ha riguardato solo una parte.

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