Divorzio: l’assegno può essere ridotto se l’ex moglie lavora?

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Autore: Redazione

29 novembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sono divorziato. Ogni mese verso il mantenimento alla mia ex moglie e alle mie due figlie piccole, per le quali esiste l’affidamento congiunto e la collocazione paritaria a giorni alterni. La mia ex moglie percepisce un reddito per un lavoro part-time. La casa coniugale è stata assegnata a lei, che peraltro ha anche un’abitazione di sua proprietà data in locazione. Alla luce della nuova sentenza 11504/17, posso chiedere una revisione degli accordi divorzili per ottenere una riduzione o sospensione dell’assegno mensile oppure ciò che è stato deliberato non può più essere modificato? Io ho comunque un reddito superiore.

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Le mutate condizioni economiche dell’ex moglie del lettore danno a quest’ultimo la possibilità di presentare una richiesta di

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revisione degli accordi patrimoniali, a prescindere dall’intervenuto mutamento dell’orientamento della Cassazione sugli assegni di mantenimento, che oggi non dovranno essere più perequativi. In proposito, la giurisprudenza, ha considerato legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato impiego, anche se “in nero” (Cass. n. 19042/2003).

Anche perché, la determinazione dell’assegno divorzile ha come presupposto la verifica dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ed il raffronto tra le rispettive possibilità economiche (Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2015, n. 21669); pertanto, una volta che il raffronto tra le rispettive capacità economiche si riduce poiché o il coniuge onerato diminuisce il reddito, o il coniuge beneficiario lo aumenta, sussiste la possibilità di una delle due parti di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento. Ora, non si conoscono i termini dell’accordo di divorzio; né tantomeno si è a conoscenza di eventuali accordi sulla non modificabilità dei patti presi che, da come può dedursi, sono stati effettuati tramite negoziazione assistita. Tuttavia, in mancanza di ostacoli derivanti da quegli accordi, non ci dovrebbero esseri dubbi di sorta sulla possibilità di ridurre quell’assegno.

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Con riguardo alla nuova sentenza della Corte di Cassazione, l’unico rischio è quello di trovare qualche giudice ancorato al precedente orientamento. Difatti, non essendoci un vincolo legislativo ferreo alle pronunce della Corte Suprema (così come viceversa accade negli ordinamenti di Common Law), il lettore potrebbe incappare in qualche magistrato non convinto del revirement giurisprudenziale effettuato con la sentenza di ieri. In questo caso, questi sarebbe costretto ad impugnare l’eventuale provvedimento negativo fino ad arrivare in Cassazione, e lì ottenere la conferma di quanto ieri sentenziato dai giudici di palazzo Cavour. Tuttavia, essendoci i presupposti, comunque, per una modifica dell’assegno (a meno di accordi vincolanti presi in fase di divorzio congiunto), il lettore potrà fare istanza al giudice presentando domanda di revoca di quell’assegno alla luce della giurisprudenza da ultimo emanata dalla Corte di Cassazione e, in subordine, chiedere la modifica per le mutate condizioni economiche della sua ex moglie. Se tra lo stesso e la sua ex ricorrono dei rapporti civili, si consiglia prima di tutto di trovare un dialogo al fine di trovare un’intesa per una congrua riduzione. In questo modo, si eviterebbero le lungaggini processuali e le spese legali di un eventuale giudizio.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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