Possibile una revisione della Costituzione contro i principi dello Stato?

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Quali sono i doveri del cittadino

Nell’estrema ipotesi di una revisione costituzionale che leda i principi supremi e che venga approvata dal popolo dopo il referendum confermativo, cosa accadrebbe? Come potrebbero il popolo o i giudici ordinari contrastare una tale follia?

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La dottrina costituzionalistica, fino agli anni ’70, riteneva che unico limite alla revisione costituzionale fosse quello procedurale.

Si riteneva, cioè, che non esistessero altri limiti alla revisione della Costituzione se non quelli dettati dalle norme (contenute nell’articolo 138 della Costituzione) che definiscono le modalità attraverso le quali la Costituzione può essere oggetto di revisione. Questo iniziale orientamento della dottrina costituzionale (si veda, ad esempio, P. Barile, “La revisione della Costituzione”, in

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Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze 1950) fu in seguito abbandonato dalla dottrina stessa ed anche dalla giurisprudenza costituzionale che, al contrario, abbracciarono la tesi, ovviamente motivandola in scritti e sentenze, dell’esistenza, sulla base di un criterio di interpretazione sistematica delle norme costituzionali, di limiti anche materiali alla revisione costituzionale.

Questi limiti furono individuati leggendo l’articolo 139 della Costituzione (che sancisce l’immodificabilità della forma repubblicana dello Stato) in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, con i principi costituzionali fondamentali e con le norme costituzionali poste a tutela dei diritti umani fondamentali.

Questo ormai consolidato orientamento ha posto le basi per l’individuazione di “un articolato nucleo di principi ed istituti considerati coessenziali alla forma repubblicana e pertanto qualificati dal suo grado di immutabilità” rispetto allo stesso potere costituente (il virgolettato è tratto da A. Pizzorusso, “Commento dell’art. 139 Cost.”, in

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Commentario della Costituzione, Bologna – Roma, 1981, p. 743).

Sempre il Pizzorusso (a pag. 742 e 743 del testo di cui sopra) finiva, così, con l’affermare che “rivedere la forma repubblicana significa, comunque, dar vita ad un fatto rivoluzionario, ad un colpo di stato, sia esso attuato con mezzi e modi pacifici o violenti, legali o illegali”.

Ciò sta a significare che toccare quel nucleo di principi fondamentali ed essenziali che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale dagli anni ’70 in poi hanno individuato e denominato “forma repubblicana”

costituirebbe comunque un illecito costituzionale, in quanto si tratterebbe di violare quei limiti sostanziali e materiali che questa stessa dottrina e giurisprudenza costituzionale hanno individuato.

Secondo questo orientamento oggi prevalente (vedasi su tutte la sentenza della Corte Costituzionale n. 1146 del 1988), il potere costituente, che si esaurisce nel momento in cui la Costituzione viene posta, si pone comunque in un grado superiore rispetto ai poteri costituiti ivi compreso il potere di revisione della Costituzione che, pertanto, incontra nel suo esplicarsi il limite di non poter violare “quei principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i

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principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (così la Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza n. 1146 del 1988).

Questa premessa era doverosa perché spiega il motivo per il quale qualsiasi futura revisione costituzionale, anche se adottata con legge costituzionale ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione e anche se avallata da un referendum confermativo, non potrebbe mai sovvertire questo nucleo di principi sui quali si fonda l’essenza stessa dello Stato democratico e repubblicano.

Una legge costituzionale che ledesse questi principi sarebbe sicuramente dichiarata incostituzionale nel momento in cui fosse portata all’esame della Corte Costituzionale.

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E ciò potrebbe accadere sia su iniziativa, ad esempio, dall’Ufficio centrale del referendum, ufficio che è normativamente previsto nei casi in cui le leggi di revisione costituzionale vengano sottoposte a referendum ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, sia su iniziativa del giudice (d’ufficio o su richiesta dei difensori delle parti) nel corso di un processo nel quale una norma di una legge del genere dovesse o potesse trovare applicazione.

Non si potrebbe nemmeno escludere il rifiuto, da parte del Presidente della Repubblica, alla promulgazione di una legge di revisione costituzionale palesemente incostituzionale.

Infine, ma non per ultimo, bisogna evidenziare il rimedio della disobbedienza civile: un rimedio pacifico a disposizione dei cittadini i quali potrebbero organizzare diverse forme di resistenza civica e pacifica all’applicazione di norme incostituzionali al massimo grado.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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