Molestie per email: non è reato. Un orientamento criticabile
Alcune sentenze non considerano reato le molestie avvenute per e mail, ritenendo che esse non abbiano un’invasività diretta nella sfera del destinatario poiché quest’ultimo può scegliere se aprire o meno la posta elettronica.
Inviare decine di email alla propria ex, magari spaventarla, ma comunque invadere il suo indirizzo di posta elettronica con una pioggia di messaggi: secondo la Cassazione [1] “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. È un orientamento che, per quanto poco condivisibile, è ormai sposato dai giudici della Suprema Corte (ne avevamo già parlato in un precedente articolo “Lo sfogo via mail non costituisce molestia”).
La ragione di tale interpretazione sta in una parola apparentemente tecnica: la comunicazione per email è “
Diverso è il caso in cui la molestia avviene con un sms, una telefonata o una chiamata al citofono: tali mezzi elettronici, al contrario delle email, rendono la comunicazione “sincrona”, cioè diretta e immediata, in quanto il destinatario non può scegliere di sottrarvisi. Invece, nell’ipotesi della posta elettronica – secondo la Cassazione – il rapporto tra vittima e aggressore è mediato ed eventuale.
L’interpretazione del reato di molestie [2] che ne danno oggi i giudici non tiene conto del fatto che i moderni strumenti della tecnologia (v. smartphone, tablet, computer di ogni tipo) sono ormai configurati, in
Le nuove comunicazioni, dunque, hanno assottigliato la differenza che c’è tra gli short messages del telefonino e la posta elettronica. Difficile, se non impossibile, sottrarsi al “ding” di avviso di una email, così come al “dring” del citofono. Certo, si può anche far finta di nulla e non aprire la mail. Ma allo stesso modo si potrebbe evitare di aprire l’sms o rispondere al citofono.
È allora il caso che i giudici della Cassazione svecchino la loro dotazione di strumenti informatici e, apprendendo dove, nel frattempo, è arrivata la tecnologia, mutino questi orientamenti vetusti.