Molestie per email: non è reato. Un orientamento criticabile

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Autore: Angelo Greco

17 novembre 2012

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Alcune sentenze non considerano reato le molestie avvenute per e mail, ritenendo che esse non abbiano un’invasività diretta nella sfera del destinatario poiché quest’ultimo può scegliere se aprire o meno la posta elettronica.

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Inviare decine di email alla propria ex, magari spaventarla, ma comunque invadere il suo indirizzo di posta elettronica con una pioggia di messaggi: secondo la Cassazione [1] “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. È un orientamento che, per quanto poco condivisibile, è ormai sposato dai giudici della Suprema Corte (ne avevamo già parlato in un precedente articolo “Lo sfogo via mail non costituisce molestia”).

Lo sfogo via mail non costituisce molesti

La ragione di tale interpretazione sta in una parola apparentemente tecnica: la comunicazione per email è “

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asincrona”, non crea cioè una invasività diretta nella sfera del destinatario, poiché quest’ultimo può scegliere se aprire o meno la posta elettronica.

Diverso è il caso in cui la molestia avviene con un sms, una telefonata o una chiamata al citofono: tali mezzi elettronici, al contrario delle email, rendono la comunicazione “sincrona”, cioè diretta e immediata, in quanto il destinatario non può scegliere di sottrarvisi. Invece, nell’ipotesi della posta elettronica – secondo la Cassazione – il rapporto tra vittima e aggressore è mediato ed eventuale.

L’interpretazione del reato di molestie [2] che ne danno oggi i giudici non tiene conto del fatto che i moderni strumenti della tecnologia (v. smartphone, tablet, computer di ogni tipo) sono ormai configurati, in

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default, con l’opzione di avviso automatico all’arrivo di una mail. In taluni casi, addirittura (e in barba alla privacy), viene data anche un’anteprima del testo del messaggio: un po’ come al videocitofono o con gli sms.

Le nuove comunicazioni, dunque, hanno assottigliato la differenza che c’è tra gli short messages del telefonino e la posta elettronica. Difficile, se non impossibile, sottrarsi al “ding” di avviso di una email, così come al “dring” del citofono. Certo, si può anche far finta di nulla e non aprire la mail. Ma allo stesso modo si potrebbe evitare di aprire l’sms o rispondere al citofono.

È allora il caso che i giudici della Cassazione svecchino la loro dotazione di strumenti informatici e, apprendendo dove, nel frattempo, è arrivata la tecnologia, mutino questi orientamenti vetusti.

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