Quando la polizia ti chiede i documenti

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Autore: Mariano Acquaviva

08 novembre 2017

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La polizia può fermare per chiedere i documenti quando la persona è indagata oppure può fornire informazioni utili per le indagini.

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Può capitare che, durante una tranquilla passeggiata serale, si venga fermati dalla polizia la quale chiede di vedere i documenti personali. Non poche volte, poi, è successo che la persona fermata sia invitata a seguire gli agenti presso la questura. Cerchiamo di fare chiarezza sul punto e di capire quando la polizia ti chiede i documenti.

Quando la polizia ti chiede i documenti: il fermo per l’identificazione personale

La legge consente alla

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polizia giudiziaria (cioè ai carabinieri, ai poliziotti, alla guardia di finanza e ad altre forze dell’ordine individuate dalla legge) di fermare, per procedere alla sua identificazione, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Se il fermato rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione che appaiono falsi, la polizia può accompagnarlo in questura e trattenerlo per il tempo strettamente necessario all’identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore
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, quando l’identificazione risulti particolarmente complessa, con facoltà per il fermato di avvisare un familiare o un convivente. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni di legge, ordina il rilascio della persona accompagnata [1].

La legge, quindi, consente alla polizia di fermare una persona qualora questa: sia indagata; si ritenga sia informata dei fatti. Il fermo può avvenire nei limiti strettamente necessari ad assumere informazioni e, se comporta il trasporto della persona negli uffici delle forze dell’ordine, deve essere dato immediato avviso all’autorità giudiziaria. È importante sottolineare che, nel caso di fermo per l’identificazione personale, non si ha diritto ad un

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avvocato! Un altro problema è legato al fatto che spesso chi ci ferma è un agente in borghese: cosa fare in questo caso? È possibile, a fronte della richiesta di informazioni, chiedere a propria volta di esibire il tesserino di identificazione: se l’agente non soddisfa la richiesta, non si è obbligati a rispondere alle sue domande.

Quando la polizia ti chiede i documenti: il fermo di indiziato di delitto

Pur condividendone il nome, differente funzione ha il fermo di indiziato di delitto. Secondo la legge, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero

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dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce pene severe. Negli stessi casi, prima che il p.m. abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. La polizia giudiziaria esegue inoltre il fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, come il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero [2].

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito il fermo sono obbligati a darne immediata notizia al p.m. competente. Consegnano al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano di tutti i suoi diritti, tra i quali spicca quello di nominare un

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difensore di fiducia. Il fermato ha inoltre il diritto di: ottenere informazioni in merito all’accusa; avere un interprete e la traduzione degli atti; avvalersi della facoltà di non rispondere; dare avviso ai familiari; essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dal fermo.

Dell’avvenuto fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio; essi, inoltre, hanno l’obbligo di porre il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dal fermo [3]. Segue quindi l’interrogatorio davanti al p.m. con l’assistenza obbligatoria di un difensore (di fiducia o d’ufficio). Durante l’interrogatorio, il pubblico ministero informa il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, eventualmente, le fonti. Se risulta evidente che il fermo sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge, il p.m. dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il p.m. del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito

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[4].

Entro quarantotto ore dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove il fermo è stato eseguito. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore [5].

Quando la polizia ti chiede i documenti: due tipologie differenti

Da quanto detto si capisce come il fermo possa assolvere a funzioni diverse: il primo (cioè quello per l’identificazione) si riduce spesso ad un mero controllo di routine, fatto nell’ambito di un’indagine più vasta e per la quale servono ulteriori elementi; il secondo, invece, è una vera e propria

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misura pre-cautelare (molto simile all’arresto in flagranza, con il quale condivide gran parte della disciplina) che può essere disposta dal pubblico ministero ovvero d’iniziativa della polizia giudiziaria quando vi siano fondati sospetti sulla colpevolezza di una persona, ovvero si tema che possa darsi alla fuga. La differenza è evidente anche sotto il profilo della tutela: nel fermo per l’identificazione personale si può essere condotti negli uffici delle forze dell’ordine solamente nel caso in cui il fermato rifiuti di fornire le proprie generalità oppure menta; in questa circostanza, inoltre, egli non ha diritto all’avvocato. Ben diverso è il fermo d’indiziato di delitto, ove non soltanto è necessaria la presenza del difensore, ma fondamentale è anche il ruolo (di garanzia) svolto dal pubblico ministero, il quale non si limita soltanto ad interrogare il fermato, ma anche a verificare che il fermo disposto autonomamente dalla polizia giudiziaria sia stato rispettoso di tutte le previsioni legislative. In caso contrario, infatti, il p.m. ordina l’immediato rilascio del fermato.
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Quando la polizia ti chiede i documenti: le sanzioni

Se la persona fermata rifiuta di fornire le sue generalità o di esibire i documenti, oltre all’accompagnamento in questura di cui abbiamo parlato, è possibile incorrere in una denuncia: si rischia la pena dell’arresto fino a un mese [6] nel caso in cui ci si rifiuti di dire il proprio nome mentre, se non si fanno vedere i documenti, la pena è dell’arresto fino a due mesi [7].

Se invece il fermato fornisce false generalità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, il reato è punito con pene maggiori: il codice penale prevede il carcere fino a un massimo di sei anni [8]; la stessa pena è prevista per chi altera il proprio corpo per impedire l’identificazione [9].

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