Accertamento nullo se cambia il dirigente che ha delegato la firma

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Autore: Maria Monteleone

09 novembre 2017

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

L’avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario in virtù di una delega del dirigente trasferito è nullo.

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Una delega di firma non è per sempre: se il dirigente delegante si trasferisce ad altro ufficio, la delega del funzionario originariamente incaricato non è più valida, se non confermata dal nuovo dirigente. Sono quindi illegittimi gli avvisi di accertamento firmati da un funzionario delegato da un dirigente non più assegnato all’ufficio che ha emesso l’atto. È quanto affermato da una recente ordinanza della Cassazione [1].

Come noto, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva. Quando l’atto è sottoscritto da un funzionario delegato e il contribuente contesta la validità della firma, spetta all’Agenzia delle Entrate

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provare la delega. In caso di mancata prova, l’avviso di accertamento è nullo.

Secondo la giurisprudenza, sono nulli gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio in materia tributaria sottoscritti da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo o da parte di un soggetto non validamente ed efficacemente delegato.

Ebbene, la Cassazione ha anche precisato che il potere di delega è del dirigente pro tempore in persona, con la conseguenza che nel caso del suo trasferimento, le deleghe decadono e i poteri ritornano al nuovo dirigente, che deve, se lo ritiene opportuno, riproporle.

Se il contribuente contesta la validità della firma, l’Agenzia delle Entrate deve produrre i documenti che dimostrino la

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riproposizione della delega da parte del nuovo dirigente, altrimenti l’atto sottoscritto in virtù di una delega (ormai non più valida) del dirigente trasferito è nullo.

Cosa succede se il contribuente contesta la firma

In caso di contestazione della firma riconducibile non già al “capo dell’ufficio titolare”, bensì ad un “funzionario della carriera direttiva”, «incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio».

Ciò in quanto, sempre secondo la Cassazione, il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio [2], dal momento che le qualifiche professionali di chi emana l’atto costituiscono un’essenziale garanzia per il contribuente.

Le suddette argomentazioni si basano sul principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e in particolare sulla parte pubblica) e sul principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione che detiene la relativa documentazione (delega), di difficile accesso per il contribuente.

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