Prescrizione dei crediti

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Quando scade un credito: tutti i termini per cartelle di pagamento, tasse e tributi; ma anche bollette per utenze di luce, telefono, gas, condominio, affitto, pensioni, stipendio, agenzia immobiliare.

Annuncio pubblicitario

A differenza del diamante, un creditore non è per tutta la vita. I crediti (o i debiti, a seconda del lato della barricata da cui si guarda) hanno una data di scadenza, come il latte o la pasta fresca. Che si tratti di enti pubblici o di privati (un fornitore di utenze, una banca, un’assicurazione, un condominio, la stessa Agenzia delle Entrate) deve stare attento ai tempi di prescrizione dei crediti, se non vuole dire addio per sempre ai soldi. Vediamo, allora quando «scadono» i crediti o, detto in un altro modo, quando il debitore può stappare la bottiglia di champagne.

Annuncio pubblicitario

Prescrizione del credito di una cartella di pagamento

Qui bisogna distinguere subito due cose. Non c’è da confondere la cartella di pagamento vera e propria e il credito contenuto nella cartella stessa (una multa per eccesso di velocità, contributi Inps non pagati, Irpef o Iva non versate, ecc.). A seconda del tipo di credito, quindi, ci sono termini di prescrizione del credito diversi. Anzi: ricordiamo che una sola cartella di pagamento può contenere più crediti con tempi di prescrizione diversi (ad esempio, 5 anni per l’Imu, 10 per il canone Rai). In questo caso, c’è la scadenza parziale della cartella, cioè la prescrizione di un credito ma non dell’altro.

Annuncio pubblicitario

Tuttavia, esiste un termine di prescrizione per la cartella di pagamento per intero, vale a dire quando è stata impugnata con ricorso e, quindi, è stata oggetto di causa in Tribunale. Se viene contestata in toto ed il giudice rigetta il ricorso con una sentenza di condanna e la prescrizione è sempre di 10 anni indipendentemente dal contenuto, cioè dal tipo di debito contestato al contribuente. La prescrizione, infatti, non interessa la cartella ma la sentenza che, come tutte le sentenze, «scadono» solo dopo 10 anni. Perché? Lo spiega la giurisprudenza: una cartella di pagamento non è un titolo giudiziale, quindi non ha la stessa natura giuridica di una sentenza. Significa che la prescrizione della cartella fa riferimento al credito, mentre per quella della sentenza si applica il termine dei 10 anni. In altre parole: se il credito dell’Imu contenuto in una cartella ha un termine di prescrizione di 5 anni, valgono i 5 anni. Se contesto la cartella e ho una sentenza che non mi dà ragione, il termine di prescrizione è di 10 anni.

Annuncio pubblicitario

Come sapere se il credito in cartella è in prescrizione?

Ogni cartella di pagamento riporta (o deve riportare) in modo dettagliato quello che c’è da pagare, perché lo si deve pagare e l’anno in cui quell’importo non è stato pagato. Ecco da dove parte il conto alla rovescia: dall’anno a cui si riferiscono causale ed importi.

Può capitare, però, che un contribuente sbadato perda la cartella di pagamento. Se da sbadato diventa sveglio, chiederà all’Agenzia di riscossione la stampa dell’estratto di ruolo. È un semplice documento che contiene gli elementi delle cartelle esattoriali e dei ruoli in essa contenuti. Non è un atto impositivo e non rientra tra i cosiddetti atti impugnabili prescritti dalla legge.

Detto questo, il contribuente dà un’occhiata all’estratto di ruolo. Se in quel documento vengono riportati dei debiti, cioè delle cartelle che non gli sono mai state notificate, non farà altro che portarli sul tavolo di un giudice. Ma solo quelle che non le sono state notificate, perché in tutti gli altri casi, l’estratto di ruolo non è impugnabile. Perché è così importante leggere bene l’estratto di ruolo? Perché se su quel documento sono indicati dei

Annuncio pubblicitario
crediti andati in prescrizione, l’unico modo per difendersi è quello di presentare un’istanza in autotutela o attendere il successivo atto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (una diffida, un sollecito di pagamento, un pignoramento, un avviso di fermo o un’ipoteca).

Se i termini di prescrizione dei crediti in cartella sono scaduti?

Quando scatta la prescrizione dei crediti in cartella, qualsiasi contestazione, qualsiasi azione esecutiva o cautelare diventa illegittima. Risponde il tribunale ordinario ad un tentativo di pignoramento.

Quando un credito contenuto in una cartella va in prescrizione, il contribuente «sveglio» lo farà sapere subito all’Agenzia di riscossione e al creditore. Quindi, presenterà un’istanza in autotutela (attraverso raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata) indirizzata all’amministrazione titolare del credito (meglio che una copia sia indirizzata, per conoscenza, anche all’Agenzia di riscossione. Si eviterà così un ricorso al giudice ed una parcella all’avvocato, entrambe inutili in questo caso).

Annuncio pubblicitario

Con l’istanza – che può essere presentata in carta semplice, esente da bollo, firmata dallo stesso contribuente senza bisogno di difensore tecnico – si deve chiedere lo sgravio della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.

L’istanza in autotutela non sospende i termini per presentare ricorso al giudice contro eventuali preavvisi di fermo/ipoteca o pignoramenti, né sospende l’esecutività della cartella. In più, il silenzio dell’Ente si considera rigetto e, pertanto, in caso di mancata risposta, si dovrà necessariamente adire il giudice.

Quali sono i termini di prescrizione dei crediti

Come detto all’inizio, ogni cartella di pagamento – a seconda del credito che contiene – ha un termine di prescrizione. Nello specifico:

Attenzione

Annuncio pubblicitario
, però: in caso di accertamento immediatamente esecutivo, se il contribuente non lo contesta, l’Agenzia di riscossione deve iniziare l’esecuzione con la notifica del pignoramento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo [2]. Tuttavia, se l’Agenzia procede in base a sentenza, si applica anche in questo caso il termine di prescrizione di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza per quanto spiegato sopra.

Andiamo avanti.

Lo schema dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento lo troverete a fine articolo, nella tabella A.

Annuncio pubblicitario

L’interruzione della prescrizione dei crediti in cartella

L’Agenzia delle Entrate Riscossione può sospendere il decorso del termine di prescrizione notificando al contribuente uno dei seguenti atti con raccomandata a.r. o con posta certificata (ci deve essere la prova del ricevimento):

Morale? Il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente da capo dal giorno successivo alla notifica dell’atto stesso.

I termini di notifica del credito nelle cartelle di pagamento

Le cartelle di pagamento relative al debito dei contribuenti per imposte sui redditi (l’ Irpef, ad esempio) e Iva devono essere notificate, a pena di decadenza, nei termini esposti nella tabella B riportata in fondo all’articolo. La data di esecutività del ruolo e quella della sua consegna all’agente della riscossione sono privi di rilevanza per il contribuente. L’onere di provare il rispetto dei termini grava sull’Amministrazione finanziaria.

Annuncio pubblicitario

Per i tributi diversi da imposte sui redditi e Iva, si applicano i termini di decadenza previsti dalle singole normative. Facciamo un esempio: per la riscossione delle imposte indirette diverse dall’Iva – imposta di registro, di successione, ipotecarie e catastali, Invim – si applica solo il termine di prescrizione di 10 anni. Secondo una parte della giurisprudenza, invece, si applica anche in questo caso il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Comunque, ed in ogni caso, se la notifica non avviene entro i termini citati, l’Ufficio perde definitivamente il diritto a richiedere il pagamento dei tributi dovuti. E chi si è visto si è visto.

La prescrizione di un credito non contenuto in cartella

Non tutti i crediti sono contenuti in una cartella esattoriale. Quelli vantati da una banca, da un’azienda o da un artigiano, dalla compagnia di assicurazioni o da un commerciante non arriveranno mai al debitore dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma gli arriveranno eccome.

Annuncio pubblicitario

Il punto è che anche quelli vanno in prescrizione a seconda del tipo di debito. E quando scadono, il creditore non può più pretendere nulla, nemmeno se si rivolge a un giudice. Non ci sarà un pignoramento, una causa. Purché non ci sia un atto interruttivo della prescrizione. In questo caso, come per le cartelle di pagamento, la prescrizione del credito può essere interrotta. E la decorrenza della prescrizione ripartirà da capo. Meglio fare un esempio.

Firmo con una finanziaria un contratto la cui prescrizione scade nel 2027. Ma nel 2020, la finanziaria mi sollecita – con raccomandata a.r. – il pagamento. A questo punto, la prescrizione di 10 anni scadrà nel 2030. Se sono ancora vivo. E, per una volta, non è una battuta: se muore il debitore prima che scada il debito, a risponderne sono i suoi eredi, a meno che abbiano rifiutato l’eredità.

Attenzione, però: se interviene un atto interruttivo della prescrizione il termine potrebbe essere così lungo da non arrivare mai a prescriversi.

Che cosa può interrompere la prescrizione di un credito?

Annuncio pubblicitario

I termini di prescrizione di un credito

Troverete, comunque, schematizzati nella tabella C a fondo articolo i tempi di prescrizione dei crediti, ma partiamo da due regole di principio:

Detto questo, ci sono molti casi in cui la prescrizione del credito può essere inferiore, pur restando il termine massimo fissato in 10 anni:

Annuncio pubblicitario

TABELLA A: I TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE

Annuncio pubblicitario

TIPOLOGIA DEL CREDITOTERMINE DI PRESCRIONECOMPETENZA
IRPEF10 anniCommissione Tributaria
IVA10 anniCommissione Tributaria
IRES10 anniCommissione Tributaria
Imposta di Registro10 anniCommissione Tributaria
Imposte ipocatastali10 anniCommissione Tributaria
Crediti accertati con sentenza (a prescindere dalla natura del credito)10 anniNon è più impugnabile se la sentenza è divenuta definitiva
Canone RAI10 anniCommissione Tributaria
Diritti CCIAA10 anniCommissione Tributaria
Contributi INPS e INAIL anteriori al 1.01.201610 anniTribunale ordinario sez. lavoro
Contributi INPS e INAIL successivi al 1.01.20165 anniTribunale ordinario sez. lavoro
Contributi per Gestione separata5 anniTribunale ordinario sez. lavoro
Contributi minori5 anniTribunale ordinario sez. lavoro
TASI5 anniCommissione Tributaria
TARSU5 anniCommissione Tributaria
TARI5 anniCommissione Tributaria
ICI5 anniCommissione Tributaria
IMU5 anniCommissione Tributaria
Sanzioni per multe stradali5 anniGiudice di Pace
Sanzioni per omesso o ritardato versamento tributi5 anniCommissione Tributaria
Altre sanzioni5 anniGiudice di Pace
Bollo auto3 anniCommissione Tributaria

TABELLA B: I TERMINI DI NOTIFICA DEL CREDITO

Annuncio pubblicitario

TIPO DI CREDITOTERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazionientro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [4]
somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale delle dichiarazionientro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [5]
somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficioentro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
somme dovute in base agli atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistentientro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo

TABELLA C: I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO NON IN CARTELLA

TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 10 ANNI
crediti derivanti da contratti o atti leciti
crediti con banche e finanziarie e rate di mutuo
riconoscimento della qualifica superiore per il lavoratore dipendente
demansionamento da parte del datore di lavoro
diritto al pagamento del risarcimento in caso di assicurazione sulla vita
pagamento del prezzo per acquisti in genere
TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 5 ANNI
crediti derivanti da atti illeciti
crediti per bollette della luce, acqua e gas (se si perde la causa, prescrizione di 10 anni): 2 anni. Per tutte le altre bollette (ivi compreso il telefono): 5 anni. Se però si fa causa e si perde, la prescrizione è di 10 anni
spese condominiali
singole annualità rendite vitalizie
singole annualità delle pensioni alimentari: 5 anni
canone d’affitto
oneri di condominio
fitti di beni rustici
interessi dovuti alla banca o a qualsiasi altro creditore
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
diritto al pagamento dello stipendio per il lavoratore dipendente
diritto al pagamento del Tfr e di tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
pagamento degli utili da parte di una società
possibilità dei soci di agire contro gli amministratori della società, per responsabilità nella gestione
pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro
pagamento della retribuzione (busta paga) del lavoratore dipendente part time o full time, sia nel pubblico che nel privato
TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 3 ANNI
pagamento dei corsi di lingua inglese o altre lingue ad insegnanti privati
pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni a termini più lunghi di un mese
pagamento dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese
pagamento del notaio
cambiali
pagamento dei compensi dei professionisti, per l’opera prestata e per il rimborso delle spese vive sostenute (se il professionista ha fatto firmare al cliente un contratto, vale il termine generale di 10 anni)
TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 2 ANNI
diritto al risarcimento in caso di incidenti stradali
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione
causa per contestazione di danni e vizi su contratti di appalto (denuncia entro 60 giorni dalla scoperta)
TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 1 ANNO
diritto del mediatore a vedersi pagata la propria provvigione
diritto dell’agente immobiliare al compenso per una vendita o un affitto
diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto
pagamento del premio da pagare all’assicurazione per la polizza (di qualsiasi polizza si tratti)
pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni entro i limiti prestabiliti, a giorni o a singole ore, e comunque non oltre un mese
pagamento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro non superiori a un mese
pagamento di convitti
pagamento dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio
pagamento dei farmacisti per le medicine acquistate presso la farmacia
iscrizione a scuole e palestre private
causa per contestazioni per lavori affidati a ditte di riparazione, manutenzione (la contestazione va fatta entro 8 giorni)
TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE INFERIORE A 1 ANNO
pagamento per il pernottamento in un hotel, albergo, ostello, affittacamere, b&b
diritto di recesso in caso di acquisto di un prodotto fuori dal negozio (vendite su internet, su corrispondenza, televendite, telemarketing, ecc.): 14 giorni
diritto di recesso su pacchetti viaggio, su contratti bancari o assicurativi o su finanziamenti acquistati su Internet: 14 giorni
diritto di recesso da una polizza vita: 30 giorni
assegni: 6 mesi
CASI PARTICOLARI DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO
risarcimento o restituzione del prezzo, da parte del negoziante, per aver acquistato un oggetto difettoso: per contestare il difetto ci sono 60 giorni
contestazioni al costruttore del palazzo per gravi difetti strutturali: la garanzia opera per 10 anni
vacanza rovinata per pacchetto viaggi non conforme alle promesse: presentazione reclamo: 10 giorni dal rientro

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui