Quante ferie mi spettano?

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Autore: Noemi Secci

11 agosto 2024

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Come maturano le ferie: rateo mensile, periodi non lavorati, part time, assunzione e licenziamento nel mese, assenze.

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Hai iniziato da poco un nuovo lavoro e non sai quante ferie spettano, o se il datore di lavoro te le concederà? Devi innanzitutto sapere che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge [1]: si tratta di assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente. Le ferie permettono al lavoratore, in pratica, di beneficiare di un periodo libero che gli permetta non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa.

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Proprio perché assolvono a questo importante scopo, le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i contratti collettivi applicati, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.

Le ferie spettanti possono comunque essere proporzionate al periodo lavorato dal dipendente: non si tratta, in questo caso, di una discriminazione, perché minore è l’attività lavorativa prestata, più ridotta è la necessità di recupero. Ma facciamo il punto della situazione e vediamo in che misura maturano le ferie, quali assenze retribuite non compromettono la loro maturazione, e che cosa succede quando non viene lavorato tutto il mese.

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Come maturano le ferie

Le ferie che spettano complessivamente in un anno, nella misura minima prevista dalla legge, sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono contate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

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Solitamente, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo del totale annuo di assenze spettante.

In pratica, se il contratto collettivo prevede il minimo legale di 26 giornate l’anno di ferie, è dovuto, per ogni mese lavorato, un rateo di 2,167 giornate, pari a 14,44 ore (considerando un orario di 40 ore settimanali).

Il rateo, come anticipato, spetta se il mese è lavorato per intero, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: per fare un esempio, se il lavoratore è assunto il 19 del mese, o viene licenziato il 7 del mese, durante tali mensilità le ferie non maturano (salvo che il contratto collettivo applicato non preveda una disposizione più favorevole, con le ferie proporzionate in base alle giornate, o addirittura alle ore lavorate, e non alle frazioni di mese).

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Come maturano le ferie nel contratto part time

Lo stesso ragionamento, relativamente ai ratei mensili, vale per i dipendenti con orario part time verticale o misto (nel quale l’attività lavorativa è prevista soltanto in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno): il rateo, difatti, non matura se risultano lavorate, in un mese, meno di 15 giornate, salvo diversa previsione del contratto collettivo.

Nessun ostacolo alla maturazione piena dei ratei, invece, per quei lavoratori che hanno un contratto part time orizzontale (cioè lavorano tutti i giorni con orario ridotto): con l’orario ridotto, difatti, tutte le giornate risultano lavorate, anche se per un minor numero di ore. Pertanto, le ferie spettano in

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misura piena relativamente alle giornate, dato che la riduzione è relativa al solo orario: ad esempio, se un dipendente lavora per 6 giorni a settimana, per 3 ore al giorno, ogni giornata di ferie spettanti sarà pari a 3 ore.

Maturazione delle ferie durante le assenze

Le ferie continuano a maturare anche durante determinate assenze tutelate dalla legge:

Non maturano

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le ferie, invece, durante le seguenti assenze:

Ferie e malattia

La malattia che si verifica durante le ferie ne interrompe il godimento, se la patologia è tale da impedire la finalità di recupero psico-fisico delle assenze. L’effetto sospensivo si produce a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza

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della malattia (in base a quanto comunicato dal dipendente).

Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale, per verificare se effettivamente la patologia impedisce il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

Ferie da smaltire

La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono differire eccessivamente la fruizione dell’astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).

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Se il contratto collettivo prevede ferie ulteriori alle 4 settimane, queste possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.

Ferie non godute e divieto di monetizzazione

La normativa stabilisce che le ferie non possono essere monetizzate, cioè che non possono essere sostituite da un’indennità, e che qualsiasi accordo che prevede un’indennità al posto della loro fruizione è nullo [2].

Vi sono, comunque, alcuni casi eccezionali nei quali è possibile erogare un’indennità al posto delle ferie. Le ipotesi, nello specifico, sono:

Prescrizione delle ferie

Le ferie, essendo un diritto irrinunciabile, non si prescrivono: ciò che si prescrive è l’indennità prevista per il loro mancato godimento.

Non avendo questa indennità la natura di retribuzione, ma di risarcimento, il termine di prescrizione è di 10 anni, e parte dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, e non dal momento di maturazione delle ferie [3].

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