Causa persa da nullatenente: che fare?

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Autore: Redazione

21 novembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Che succede se chi perde la causa non è in grado di pagare le spese processuali. Come recuperare le somme indicate in sentenza.

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Quando si perde una causa, il giudice condanna la parte soccombente a restituire, a chi invece ha vinto, tutte le spese sopportate per il giudizio (cosiddetta «condanna alle spese processuali»): dall’onorario all’avvocato (secondo dei parametri prefissati da un decreto ministeriale) alle imposte per l’avvio del procedimento, dal compenso al consulente tecnico d’ufficio ai diritti per le notifiche. Se non c’è adempimento spontaneo si può passare al pignoramento dei beni del debitore: la sentenza infatti, anche se appellata, è un titolo provvisoriamente esecutivo. Che significa in parole povere? Che se la parte soccombente non paga, il vincitore può pignorarle i beni. Ma

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che fare se la causa viene persa da un nullatenente? Quali mezzi di tutela prevede la legge?

Il cosiddetto «nullatenente» è colui che, in teoria, non è intestatario di beni. In realtà si tratta di ipotesi molto limitate, poiché difficilmente si potrebbe vivere senza soldi a meno di fare una vita da mendicante. Così, c’è sempre una pensione o un reddito minimo su cui potersi appoggiare.

La legge comunque vuole che chi non è in grado di pagare un debito non può essere perseguito civilmente o penalmente. Quindi, se chi perde la causa non ha beni intestati il creditore non ha armi per recuperare i propri soldi. Ma questo, come detto, è solo in teoria. Nei fatti le cose vanno spesso diversamente. Cerchiamo quindi di vedere cosa fare in presenza di un nullatenente.

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Se la parte soccombente era col gratuito patrocinio

Una ipotesi che spesso si verifica è quando chi perde la causa è stato ammesso al cosiddetto «gratuito patrocinio», meccanismo che consente di scegliere un proprio avvocato difensore e di farlo pagare allo Stato. Per ottenere questo beneficio non bisogna avere un reddito superiore a 11.369,24 euro così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Il fatto di aver ottenuto il gratuito patrocinio non dispensa però dall’obbligo di pagare le spese processuali all’avversario in caso di sconfitta. Difatti, una situazione di reddito scarso non consente di giustificare cause temerarie. Per cui il giudice può condannare la parte ammessa al beneficio a restituire i costi del giudizio sopportati dall’avversario.

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Se la parte soccombente è disoccupata

Se il soccombente è disoccupato non è possibile rivalersi nei confronti dei suoi genitori; ma se è sposato in regime di comunione dei beni, si possono aggredire i beni del coniuge entro il limite del 50%.

Se la parte lavora in nero, è possibile verificare se percepisce un assegno di disoccupazione. In tal caso è possibile sporgere una segnalazione all’Inps per indebita percezione di contributi statali.

Si può pignorare l’assegno di disoccupazione?

L’indennità di disoccupazione ha natura previdenziale e il codice civile prevede, per tali tipi di prestazioni, l’impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%. Attualmente, l’importo dell’assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell’indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari e nella misura di un decimo (fino a 2.500 euro) per crediti esattoriali.

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Se la parte soccombente è pensionata

La pensione, anche quella di inabilità, può essere pignorata. Il limite pignorabile è un quinto detratto il minimo vitale pari a 672,10 euro.

Se la parte soccombente è un autonomo

Se la parte ha un reddito di lavoro autonomo, è possibile agire nei confronti dei suoi clienti e chiedere loro di pagare i compensi al creditore con il meccanismo del pignoramento presso terzi. In tal caso, dopo aver notificato l’atto di precetto, il creditore può accedere all’anagrafe tributaria e verificare chi sono i clienti abituali del debitore (spesso succede che determinate persone lavorino sempre con le stesse aziende) per poi pignorare i futuri compensi che questi erogheranno.

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Ci sono sempre gli arredi

Il debitore che abbia una casa in cui vivere si presume anche titolare dei relativi arredi, salvo prova contraria che dovrà fornire (con dimostrazione scritta) l’eventuale titolare. Quindi il creditore potrà sempre avviare un pignoramento mobiliare che, quanto meno, potrebbe sortire un effetto di pressione psicologica per le ripercussioni sul piano sociale che comporta ricevere un ufficiale giudiziario in casa.

Quanto tempo posso aspettare prima di avviare il pignoramento?

Il termine di prescrizione della sentenza di condanna è di 10 anni; per cui il creditore può sempre attendere un momento successivo in cui il debitore diventi titolare di beni (si pensi a un lascito da eredità). Se così non dovesse essere il creditore potrebbe rivalersi nei confronti degli eredi dei nullatenente, su cui il debito si trasmette (sempre che questi non abbiano rinunciato all’eredità). Il creditore però dovrà fare in modo che non intervenga la prescrizione del proprio credito. Come? Inviando, prima della scadenza di ogni decennio, una lettera di diffida.

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