Equo compenso del professionista: come funziona?
Compensi sotto i parametri ministeriali considerati abusivi e quindi nulli: l’azione può essere esercitata entro massimo due anni.
Il cosiddetto «decreto fiscale» approvato dal Governo proprio nell’ultimo scorcio del 2017 [1], disciplina il cosiddetto equo compenso dovuto in caso di prestazioni erogate da professionisti. La nuova norma – originariamente concepita solo per gli avvocati, ma poi estesa a tutti i soggetti che il Job Act qualifica come «lavoratori autonomi» – si preoccupa di fissare un compenso minimo per le prestazioni professionali, ma solo in caso di convenzioni stipulate – anche in forma societaria – con le banche, le assicurazioni o con le «imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese». Di fatto, la normativa tende a garantire un «
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Chi ha diritto all’equo compenso?
L’equo compenso si applica innanzitutto all’avvocato, a prescindere dalla forma con cui questi esercita la professione: individuale, associazione professionale o società di professionisti. Coperte dal diritto all’equo compenso sono le attività giudiziali e anche quelle stragiudiziali se connesse all’attività giurisdizionale (si pensi agli arbitrati rituali e alla consulenza stragiudiziale rivolta alla successiva causa).
La disciplina si applica «per quanto compatibile» ai professionisti individuati dal Jobs Act del lavoro autonomo ossia a tutte le forme di lavoro intellettuale da svolgere con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. Al contrario degli avvocati, questi ultimi non hanno diritto all’equo compenso se svolgono l’attività in forma imprenditoriale o associata. Rientrano, quindi, nel campo di azione dell’equo compenso non solo coloro che sono titolari di una partita Iva ma anche chi ha firmato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co.co.co.). Ciò finisce per attribuire al giudice (del lavoro) il potere di accertare l’equità o meno del compenso previsto per i co.co.co e quindi di rideterminarlo, anche se non è dato sapere in base a quali parametri.
Nei confronti di chi si ha diritto all’equo compenso?
L’equo compenso non opera nei confronti di tutti i clienti ma solo verso i committenti “forti” come banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e imprese non ricomprese nel concetto di Pmi.
A quanto ammonta l’equo compenso?
La legge non dice a quanto ammonta l’equo compenso. Essa si limita a stabilire che il compenso si considera equo «quando risulta proporzionato alla quantità e alle qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale. Qui si crea un doppio binario:
- per gli avvocati, i criteri di riferimento sono i “parametri” individuati in base al Dm del 2014 utilizzati per la liquidazione delle spese processuali e che di norma valgono solo in mancanza di accordo tra le parti;
- per tutti gli altri professionisti si deve far riferimento al decreto legge n. 1/2012 che ha abolito le tariffe professionali e che copre solo le professioni regolamentate (ad es. commercialisti e notai).
Cosa comporta l’equo compenso?
In caso di tariffe al di sotto dei minimi appena indicati, la clausola contrattuale si considera vessatoria. Per cui il giudice potrà annullarla. Resta in piedi il resto del contratto. In pratica la legge sancisce la nullità delle clausole vessatorie che «determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato». Inoltre si considerano vessatorie le clausole che consistono nella riserva al cliente delle facoltà di modificare le condizioni del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito, o ancora nella possibilità di anticipare a carico del professionista le spese della controversia, nonché la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qual è il termine per agire per far dichiarare nulla la clausola?
Nella versione iniziale della legge sull’equo compenso la nullità della clausola poteva essere fatta valere entro massimo 24 mesi dalla firma del contratto. Si trattava di un termine di decadenza che, pertanto, non poteva essere interrotto e rinnovato senza limiti di tempo con una semplice lettera di diffida.
Con la legge di bilancio 2018, è stata modifica tale parte della norma. Pertanto l’azione per la dichiarazione della nullità della clausola è imprescrittibile e può essere fatta valere in qualsiasi momento, al pari della nullità di qualsiasi altro contratto. Attenzione però: la nullità opera solo nell’interesse esclusivo del professionista.
Le clausole che si considerano sempre vessatorie
In base alla nuova versione della norma esiste una presunzione assoluta di vessatorietà di alcune clausole anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.Tali clausole che si presumono vessatorie sono oggi tutte quelle che consistono:
- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
- nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
A quali contratti si applica l’equo compenso?
Il nuovo articolo dispone che il principio dell’equo compenso deve essere garantito in relazione alle prestazioni rese dai professionisti «in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrate in vigore della legge di conversione del presente decreto».
L’equo compenso poi non si applica ai contratti tra avvocati e Agenti della Riscossione esattoriale. La legge di bilancio 2018 stabilisce infatti che «le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste».
La previsione inserita dalla commissione bilancio è stato originato dalla relazione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione che aveva evidenziato che dal primo comma sarebbero scaturiti maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in circa 150 milioni di euro, se non fosse stato inserito il secondo comma in esame.
Le critiche all’equo compenso
Per l’Antitrust la norma sull’equo compenso «reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali». Il rischio resta duplice: da un lato la possibile scure della Corte di Giustizia Europea che potrebbe dichiarare illegittima e contraria ai patti comunitari la riforma; la stessa Corte, infatti, poco prima dell’approvazione della normativa sull’equo compenso, aveva ribadito con forza il divieto ai compensi minimi per i professionisti (leggi Avvocato libero di praticare le tariffe che vuole). Dall’altro lato resta il rischio che le grosse società spalmino sui consumatori l’aumento dei costi legali e per gli incarichi professionali, con conseguente aumento dei prezzi (leggi L’equo compenso andrà a danno dei consumatori). Questo non per privilegiare l’intera classe dei professionisti, ma solo quei pochi che sono riusciti a ottenere una convenzione con società forti.