Raccogliere frutta o fiori dagli alberi pubblici è reato?

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Autore: Redazione

10 dicembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Può essere incriminato per furto o per danneggiamento chi ruba un fiore o un frutto da un giardino pubblico o in mezzo alla strada?

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Ti trovi al parco con la donna che stai corteggiando ormai da molto tempo. Dopo numerose avance lei ha finalmente accettato il tuo invito a passare una domenica pomeriggio insieme. Tutto volge per il meglio e, in un momento di acceso romanticismo, cogli un fiore da un’aiuola e glielo porgi. Lei arrossisce e ti ringrazia: «sei molto gentile» ti dice. Ma non la pensa allo stesso modo un agente della municipale proprio dietro di te che si è accorto del gesto e ha iniziato a sciorinarti tutto il codice penale. A te sembra assurdo parlare di

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reato per un fiore, ma lui non è dello stesso avviso: il parco è comunale e nessuno, se non la pubblica amministrazione, può appropriarsi dei beni che vi si trovano, ivi compresi i fiori. Ciò che però ha fatto più innervosire l’agente è che hai strappato, a suo dire, tutto il fuscello della pianta: «Ora non crescerà più nulla», ti ha detto con tono minaccioso. È intenzionato insomma a farti un verbale. Ma per cosa? Raccogliere frutta o fiori dagli alberi pubblici o dalle siepi è reato? Cercheremo di capirlo qui di seguito.

Il gesto di chi coglie un fiore in un parco e lo dona alla donna che ama è poesia per la letteratura romantica, un reato per la letteratura giuridica. Ma, come vedremo a breve, le possibilità di punire questa condotta sono estremamente basse, se non inesistenti.

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I reati che possono essere contestati a chi raccoglie frutta o fiori dagli alberi e dalle siepi pubbliche sono quelli di furto e di danneggiamento, quest’ultimo nel caso in cui, oltre al fiore, si rovini la pianta. Ma se il furto non può essere punito quando si risolve in un bene di valore minimo, il secondo è stato invece depenalizzato l’anno scorso. Cerchiamo di spiegarci meglio.

È vero che il reato di furto sussiste tutte le volte in cui si ruba la «cosa mobile altrui», ma è anche vero che questa deve avere un valore apprezzabile. Un fiore o un frutto ha certo una sua utilità estetica, che prescinde dal valore, ma di certo è minima quando si inserisce in un contesto floreale più ampio (si pensi a una siepe o a un albero di mele). Quindi è difficile punire l’appropriazione di un fiore con il codice penale; è difficile cioè che un giudice possa ritenere sussistente il reato di furto. Ad ogni modo, anche se si dovesse trovare un tribunale intransigente e amante della natura, una norma di recente introdotta nel codice penale

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[1] ha stabilito che tutte le volte in cui la condotta determina un danno tenue, non si celebra alcun processo penale – che viene pertanto archiviato immediatamente – né si può applicare alcuna pena. C’è poi la possibilità – sempre in teoria – di rispondere di furto aggravato da violenza sulle cose [2].

Le cose si possono complicare per chi, egoisticamente, nel raccogliere il fiore o il frutto danneggia la pianta. In tal caso, infatti, anche a non voler contestare il furto si potrebbe configurare il danneggiamento; tuttavia questo reato è stato in parte depenalizzato l’anno scorso. Oggi per chi danneggia le cose esposte alla pubblica fede (ossia quelle in mezzo alla strada e senza protezioni come appunto lo sono i fiori e le piante) sono previste solo sanzioni amministrative: insomma una semplice multa che irroga il Prefetto. Se poi il Sindaco ha adottato un’ordinanza comunale con cui vieta la raccolta dei fiori o dei frutti è possibile subire una contravvenzione anche dalla polizia municipale. Ma attenzione: il reato di danneggiamento non è stato del tutto abolito; esso è rimasto in vigore nella sua forma aggravata: il codice penale stabilisce infatti che è reato il danneggiamento di «piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento». Quindi, in teoria, si può ancora rispondere di danneggiamento.

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