Sanzioni per chi non vaccina
I genitori che non vaccinano i figli pagheranno una sanzione fino a cinquecento euro e non potranno iscriverli alle scuole dell’infanzia.
Da qualche mese in Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale, cioè il dovere di vaccinare i figli per consentire loro di frequentare le scuole. L’obiettivo è, chiaramente, quello di evitare il diffondersi di malattie non ancora debellate, alcune delle quali si credeva non esistessero più nel nostro Paese.
La nuova legge [1] prevede sanzioni per chi non rispetta l’obbligo delle vaccinazioni. Vediamo di cosa si tratta.
Indice
Quali sono i vaccini obbligatori?
La legge prevede che per l’iscrizione a scuola siano necessari alcune
- poliomielite;
- tetano;
- difterite;
- epatite B;
- Haemophilus influenzae B;
- pertosse;
- morbillo;
- parotite;
- rosolia;
- varicella.
Sei di questi vaccini obbligatori sono somministrati in formulazione esavalente (poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B e pertosse), i restanti in tetravalente (morbillo, parotite, rosolia e varicella). Per questi ultimi è prevista l’obbligatorietà per tre anni.
Le quattro vaccinazioni offerte attivamente sono quelle contro:
- meningococco B;
- meningococco C;
- pneumococco;
- rotavirus.
In totale, quindi, sono
Quali sono le sanzioni per chi non vaccina?
Per i genitori che non vaccinano i figli è prevista una sanzione economica che va da cento a cinquecento euro. Rispetto all’iniziale decreto legge [2], le somme sono state di gran lunga ridotte (inizialmente si parlava di ben 7.500 euro!) ed è stata eliminata la sanzione (invero eccessiva) della perdita della responsabilità genitoriale.
Una circolare del Ministero della Salute [3] ha spiegato che i bambini non vaccinati non potranno frequentare i nidi e la scuola dell’infanzia. Il divieto, pertanto, colpisce solo i bambini fino a sei anni. La sanzione pecuniaria, infatti, estingue l’obbligo della vaccinazione
Non vale la stessa regola per la scuola dell’obbligo: «Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami».
La stessa circolare ha precisato che ai genitori inadempienti può essere comminata
La circolare infine specifica che una nuova sanzione può essere comminata soltanto se i genitori non osservano ad altro e diverso obbligo vaccinale: «Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione.
La sanzione può essere inflitta anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale.
Quali sono gli obblighi per i genitori?
Entro il 31 ottobre per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre per la scuola dell’infanzia, i genitori possono presentare la relativa
In caso di sola autocertificazione, entro il 10 marzo dell’anno successivo deve essere presentata la documentazione che prova l’avvenuta vaccinazione. Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione dei minori a scuola: gli istituti scolastici comunicheranno direttamente alle Asl di appartenenza lo stato di vaccinazione dei propri alunni, senza ulteriori oneri per le famiglie.
L’obbligo vaccinale riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, fino a sedici anni di età, cioè i minorenni che non hanno cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Per essi è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
La legge, infine, prevede che i dirigenti scolastici hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione, tutte le informazioni e la documentazione necessaria a verificare che l’obbligo di vaccinazione sia stato rispettato. Pertanto, quando richiesto, i genitori dovranno esibire la documentazione che provi l’effettuazione delle vaccinazioni oppure l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale; copia della prenotazione dell’appuntamento all’Asl.