Sanzioni per chi non vaccina

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Autore: Mariano Acquaviva

11 dicembre 2017

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

I genitori che non vaccinano i figli pagheranno una sanzione fino a cinquecento euro e non potranno iscriverli alle scuole dell’infanzia.

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Da qualche mese in Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale, cioè il dovere di vaccinare i figli per consentire loro di frequentare le scuole. L’obiettivo è, chiaramente, quello di evitare il diffondersi di malattie non ancora debellate, alcune delle quali si credeva non esistessero più nel nostro Paese.

La nuova legge [1] prevede sanzioni per chi non rispetta l’obbligo delle vaccinazioni. Vediamo di cosa si tratta.

Quali sono i vaccini obbligatori?

La legge prevede che per l’iscrizione a scuola siano necessari alcune

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vaccinazioni obbligatorie. Nello specifico, i vaccini obbligatori sono dieci, mentre per altri quattro è prevista un’offerta attiva e gratuita. Le vaccinazioni obbligatorie sono quelle contro:

  1. poliomielite;
  2. tetano;
  3. difterite;
  4. epatite B;
  5. Haemophilus influenzae B;
  6. pertosse;
  7. morbillo;
  8. parotite;
  9. rosolia;
  10. varicella.

Sei di questi vaccini obbligatori sono somministrati in formulazione esavalente (poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B e pertosse), i restanti in tetravalente (morbillo, parotite, rosolia e varicella). Per questi ultimi è prevista l’obbligatorietà per tre anni.

Le quattro vaccinazioni offerte attivamente sono quelle contro:

In totale, quindi, sono

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quattordici i vaccini previsti dalla legge.

Quali sono le sanzioni per chi non vaccina?

Per i genitori che non vaccinano i figli è prevista una sanzione economica che va da cento a cinquecento euro. Rispetto all’iniziale decreto legge [2], le somme sono state di gran lunga ridotte (inizialmente si parlava di ben 7.500 euro!) ed è stata eliminata la sanzione (invero eccessiva) della perdita della responsabilità genitoriale.

Una circolare del Ministero della Salute [3] ha spiegato che i bambini non vaccinati non potranno frequentare i nidi e la scuola dell’infanzia. Il divieto, pertanto, colpisce solo i bambini fino a sei anni. La sanzione pecuniaria, infatti, estingue l’obbligo della vaccinazione

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ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Non vale la stessa regola per la scuola dell’obbligo: «Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami».

La stessa circolare ha precisato che ai genitori inadempienti può essere comminata

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una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse di cui si tiene conto solo ai fini di una maggiorazione della sanzione. Così la circolare: «Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. […] Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico
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».

La circolare infine specifica che una nuova sanzione può essere comminata soltanto se i genitori non osservano ad altro e diverso obbligo vaccinale: «Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione.

La sanzione può essere inflitta anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale.

Quali sono gli obblighi per i genitori?

Entro il 31 ottobre per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre per la scuola dell’infanzia, i genitori possono presentare la relativa

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documentazione di avvenuta vaccinazione oppure un’autocertificazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo. Per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione. Chi, invece, è in attesa di effettuare la vaccinazione, può presentare copia della prenotazione dell’appuntamento all’Asl.

In caso di sola autocertificazione, entro il 10 marzo dell’anno successivo deve essere presentata la documentazione che prova l’avvenuta vaccinazione. Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione dei minori a scuola: gli istituti scolastici comunicheranno direttamente alle Asl di appartenenza lo stato di vaccinazione dei propri alunni, senza ulteriori oneri per le famiglie.​

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L’obbligo vaccinale riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, fino a sedici anni di età, cioè i minorenni che non hanno cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Per essi è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.

La legge, infine, prevede che i dirigenti scolastici hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione, tutte le informazioni e la documentazione necessaria a verificare che l’obbligo di vaccinazione sia stato rispettato. Pertanto, quando richiesto, i genitori dovranno esibire la documentazione che provi l’effettuazione delle vaccinazioni oppure l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale​; copia della prenotazione dell’appuntamento all’Asl. ​

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