Responsabilità sanitaria: si potrà citare l'assicuratore

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Autore: Redazione

20 marzo 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Si introduce l’azione diretta contro gli errori sanitari: si potrà citare l’assicuratore. Approvata la riforma in parlamento.

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Venerdì scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge di riforma della responsabilità sanitaria. Cambia la disciplina, la procedura e le tutele nei confronti dei medici e pazienti. Le modifiche infatti riguardano sia l’imputazione civile e penale dell’errore clinico, sia i risarcimenti dei danni.

Il doppio binario: azione contrattuale ed extracontrattuale

Prima di tutto si pone un

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doppio binario: locuzione spesso utilizzata in diritto per descrivere le due vie possibili per agire in giudizio.

Il legale che assisterà la vittima da una parte potrà adire l’autorità giudiziaria con un’azione tesa ad accertare la responsabilità extracontrattuale dell’operatore sanitario [2], dall’altro potrà accertare la responsabilità di natura contrattuale della struttura. Le conseguenze sono rilevanti.

Quindi sembrerebbe più facile, per la parte lesa, rivalersi nei confronti della struttura sociosanitaria, ma, d’altra parte l’entrata in campo delle assicurazioni potrebbero garantire una maggiore risarcimento del danno, laddove provato.

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Si potrà citare l’assicuratore

Infatti tra le novità della legge c’è la possibilità di citare in giudizio l’assicuratore del medico. Ricordiamo infatti che dal 2014 la legge prevede l’obbligo per il medico di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile e professionale [4]. La riforma consentirà alle vittime di citare direttamente gli istituti assicurativi [5], al fine di garantire una copertura economica del danno e, d’altra parte, di alleggerire la posizione del medico o dell’azienda sanitaria, che potranno limitare i danni al proprio patrimonio.

Tentativo di conciliazione obbligatorio

Nel tentativo di velocizzare i tempi si introduce anche in questo tipo di giudizi un

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tentativo di conciliazione obbligatorio, che sia alternativo alla mediazione.

Durante tale tentativo di conciliazione l’assicurazione avrà l’obbligo di formulare al paziente-attore un’offerta di risarcimento del danno o, in alternativa, di comunicare i motivi per i quali si ritiene non sussista obbligo risarcitorio.

Se l’accordo non viene raggiunto, l’avvocato della vittima dovrà introdurre il giudizio risarcitorio vero e proprio entro 90 giorni con il rito sommario di cognizione [6].

Si limita l’azione di rivalsa

Limitata fortemente, invece, l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico [7], vale a dire l’azione attraverso la quale le strutture sanitarie può rifarsi nei confronti di medici e dipendenti. Sarà esperibile solo in caso di dolo e colpa grave del sanitario e solo dopo che l’azienda abbia provveduto a risarcire il danno su sentenza o con accordo transattivo.

Inoltre il medico non potrà essere condannato a risarcire oltre il triplo del proprio reddito lordo annuale.

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