La legge è un diritto di tutti: la storia dello sciamano e del popolo credulone

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Autore: Angelo Greco

25 ottobre 2014

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Avvocati: si definiscono gli “intermediari tra il cittadino e la legge”, ma la legge è nata proprio per il cittadino, suo destinatario diretto: chiunque deve poter comprendere le norme in autonomia, in modo da vivere la propria socialità in modo pieno e consapevole. Perché allora l’avvocato è “intermediario”?

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In un paese indiano, alle falde di una montagna, lontano dal mondo civile, viveva uno stregone che aveva insinuato nel villaggio la credenza secondo cui nessuna malattia – qualsiasi essa fosse – potesse guarire da sola, se non con l’intervento della sua attività divinatoria. Attività che, ovviamente, avveniva dietro pagamento. Un pezzo di formaggio, una coppia di galline, un fagiano: tutto era utile per guarire una gengiva infiammata, un dito fratturato, un callo, una febbre improvvisa.

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Avvenne però un giorno che un uomo povero prese un banale raffreddore. Le sue scarse finanze gli impedirono di ricorrere allo sciamano; così rimase chiuso in casa ad aspettare la morte che – così egli credeva – sarebbe prima o poi arrivata.

Ma la morte non venne. E anzi, l’uomo riprese salute ed energia.

Il villaggio cominciò a chiedersi come potesse essere accaduto ciò. Anche il sedicente santone accorse dalla sua capanna, incredulo, per vedere coi suoi occhi. Cominciò ad analizzare il corpo dell’ex malato: lo portò nella propria tenda, lo scrutò, gli tolse alcuni pezzi di pelle, convinto che dentro vi fosse il diavolo. Alla fine, gli applicò un salasso per studiare il suo sangue. Ne tirò fuori talmente tanto che l’uomo, dopo una notte,

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morì per davvero, dissanguato.

Così, la mattina dopo, lo stregone andò sul monte e, convocata la gente del villaggio, esibì il corpo dell’uomo: “Vedete!” disse. “Alla fine il raffreddore ha avuto la meglio su questo povero corpo! Non esistono malattie curabili senza il mio intervento”.

Il ruolo che il nostro ordinamento affida all’avvocato è quello di “intermediario” tra il cittadino e la Legge. Ma non si cada in equivoci: l’intermediazione è solo “processuale”, non “sostanziale”. La legge nasce, infatti, prima che per l’avvocato, per il cittadino. Il legale ha il compito della difesa giudiziale, ma non anche quello di informare e spiegare il contenuto delle norme. Ogni persona ha il

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diritto/dovere di conoscere da sé la legge, in quanto diretta destinataria di essa. Credere il contrario significa essere come la gente del villaggio che ritiene inguaribile la malattia senza l’intervento dello sciamano.

Alcuni giorni fa, “La Legge per Tutti” ha festeggiato il suo ingresso in Google News. Abbiamo una profonda stima dei social network come mezzo di condivisione delle informazioni e delle idee. Il villaggio globale è cresciuto solo da quando si è potuto condividere le reciproche conoscenze. È dal confronto che nascono le soluzioni migliori. Scrivere un libro, lasciando la barriera tra lettore e scrittore, ha un peso completamente diverso dall’istituire un

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forum dietro ogni articolo e mettere in contatto l’autore con il cittadino.

Quando cominciammo a scrivere i primi articoli su “La Legge per Tutti” ci animava l’intenzione di spiegare che si può guarire anche con una medicina naturale e preventiva.

Siamo tutti consapevoli che l’enorme produzione normativa e la complessità del testo delle leggi ha minato l’intellegibilità dei diritti e dei doveri, non consentendo più di predicare che “la legge non ammette ignoranza”. A fronte di ciò, quindi, era (ed è) nostra intenzione creare una semplificazione in chiave empirica.

Del resto, è noto che, in Italia, il cittadino non è abituato a rivolgersi all’avvocato per la consulenza preventiva. Il web però può supplire a questa lacuna “formativa” e, con democratico senso di appartenenza a un’unica popolazione – quella del villaggio indiano di montagna – parlare la lingua di tutti, seppur con le approssimazioni di chi non è un tecnico.

Il cittadino può guarire anche senza lo sciamano. La legge non ha bisogno di intermediari.

La Legge (è) per tutti.

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