Copiare cd e dvd protetti: cosa rischio?

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Autore: Redazione

18 dicembre 2017

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Doppia sanzione: sia penale che amministrativa per chi copia software, cd e dvd protetti dal diritto d’autore.

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Finisce male l’anno per chi copia cd e dvd con software, musica o altri contenuti protetti dal diritto d’autore: con una sentenza di poche ore fa la Cassazione [1] ha confermato il doppio binario di pena per chi viene sorpreso a violare il copyright. Il pirata digitale rischia, infatti, sia una sanzione amministrativa che penale.

Due condanne per la stessa condotta

Raramente la legge punisce con due ordini di sanzioni il medesimo comportamento. Di solito gli illeciti vengono sanzionati o dalle norme civili (l’ingiuria, il mancato pagamento di una fattura), o da quelle amministrative (una violazione del codice della strada, l’emissione di un assegno scoperto), o da quelle tributarie (il mancato pagamento di un’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) o, infine, nei casi più gravi, da quelle penali (la guida in stato di ebbrezza, la diffamazione, l’omicidio).

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Nel caso di violazioni del copyright siamo nell’ambito di quelle condotte punite sia con sanzioni di carattere penali che amministrative quando rivolte al fine di lucro. La legge sul diritto d’autore [2] stabilisce infatti che «ferme le sanzioni penali applicabili» chi duplica software (programmi per computer), opere musicali o cinematografiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 1032. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

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Stando quindi alla dizione della legge – che appunto esordisce con la precisazione «ferme le sanzioni penali applicabili – oltre alla sanzione amministrativa c’è anche quella penale. In altre parole la condotta di chi masterizza, duplica, diffonde o copia dvd protetti commette nello stesso tempo un reato (per il quale è competente il giudice penale) e un illecito amministrativo (per il quale è competente l’autorità preposta).

Scatta allora la doppia punibilità, penale e amministrativa, per l’abusiva riproduzione e illecita duplicazione di software o altro materiale protetto da diritti d’autore perché uguali sono le condotte e punite sia penalmente che con la sanzione amministrativa.

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Non c’è neanche una condizione di pregiudizialità, per cui debba essere necessariamente accertata prima l’esistenza del reato e poi dell’illecito amministrativo.

Nel caso di specie un uomo aveva illecitamente riprodotto 178 cd e diversi programmi per pc. Per quanto riguarda il diritto d’autore – scrive la Cassazione – la condotta di «abusiva riproduzione e illecita duplicazione è sottoposta a un regime di «doppia punibilità», come emerge dalla legge sul diritto d’autore, che, mantenendo «ferme le sanzioni penali applicabili e stabilendo la punizione con la sanzione amministrativa pecuniaria delle stesse violazioni delle disposizioni previste nella medesima sezione della legge e qualificate come reato, ha inteso assicurare l’effettività della risposta sanzionatoria per la protezione del diritto d’autore, configurando come illecito amministrativo le stesse condotte che integrano fattispecie autonome di reato».

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