Ticket Pronto Soccorso: che succede se non si paga?
Conseguenze del mancato pagamento del ticket: sollecito di pagamento e cartella esattoriale.
In caso di mancato pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie usufruite al Pronto Soccorso, l’Asl procede all’invio di una comunicazione bonaria presso la residenza del destinatario, sollecitando di versamento del dovuto entro un determinato termine.
Se il cittadino non procede al pagamento della somma richiesta, neppure a seguito del sollecito bonario, l’importo del ticket può essere riscosso coattivamente. In tale ipotesi il recupero del credito viene affidato ad un agente della riscossione che notifica la cartella esattoriale nella quale, oltre all’importo del ticket, sono addebitate le sanzioni, gli interessi e gli oneri di riscossione.
Indice
Come difendersi dal sollecito di pagamento e dalla cartella per ticket sanitario
La prestesa creditoria dell’Asl per mancato pagamento del ticket sanitario può essere contestata quando le prestazioni sanitarie usufruite erano esenti oppure non erano soggette a pagamento del ticket. Non sempre, infatti, il ticket è dovuto.
Si ricorda, a tal proposito che la legge prevede il pagamento del ticket (il cui importo varia regionalmente) per le prestazioni erogate in Pronto soccorso ospedaliero
Sono esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione.
Il ticket non è previsto per le prestazioni erogate a pazienti cui è stato attribuito:
- Codice “rosso” – paziente molto critico
- Codice “giallo” – paziente mediamente critico
- Codice “verde” – paziente poco critico
Se il ticket non è dovuto, il cittadino può presentare presso l’Asl competente la documentazione comprovante l’esenzione o il mancato assoggettamento della prestazione sanitaria al ticket.
Esenzione ticket
La richiesta di pagamento del ticket potrebbe, inoltre, essere illegittima se il cittadino aveva diritto all’esenzione.
Il diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) si ha nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
- in presenza di determinate patologie (croniche o rare);
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità:
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Quando si prescrivono i ticket sanitari
Il contributo sanitario richiesto sotto forma di ticket si prescrive in dieci anni, decorrenti dal giorno in cui il pagamento era dovuto. La notifica del sollecito di pagamento interrompe però i termini di prescrizione, i quali riprendono nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata.
Impugnazione richiesta/cartella ticket: giudice competente
Il ticket per prestazioni sanitarie, in quanto contributo del cittadino alla spese pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, è da considerarsi come una vera e propria tassa. Per la relativa impugnazione è quindi competente la Commissione Tributaria e non il giudice ordinario.