È reato pubblicare conversazioni private?

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Autore: Mariano Acquaviva

30 marzo 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Screenshot e registrazioni telefoniche o video: che succede se vengono pubblicate, condivise, inoltrate o diffuse sui social o su WhatsApp?

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Lo screenshot è l’immagine scattata a una schermata del computer o del cellulare; quasi sempre riguarda conversazioni avvenute in chat private, “immortalate” al fine di conservarle nel proprio archivio personale oppure di farle vedere a terzi. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: è reato pubblicare conversazioni private?

Nella società dell’informazione e dell’informatizzazione, è molto facile spargere ai quattro venti una comunicazione privata, pubblicandola su Instagram o inoltrandola tramite WhatsApp in formato “immagine” (gli screenshot, per l’appunto). Insomma, è un gioco da ragazzi far sapere agli altri cosa ha detto una persona. Il punto però è se tale comportamento sia vietato anche quando la pubblicazione non arreca danno e non c’è alcuna lesione dell’onore. È bene dunque chiedersi se

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è reato pubblicare conversazioni private e quali sono le conseguenze di questa condotta.

Conversazioni private: cosa dice la Costituzione?

Secondo la Costituzione (art. 15) la corrispondenza è segreta; limitazioni possono provenire solo da un provvedimento motivato del giudice.

La norma, peraltro, non fa riferimento solo alla posta tradizionale, quella delle vecchie lettere imbustate (che ormai si usano ben poco), ma ad ogni altra forma di comunicazione; quindi ben si addice anche ai moderni mezzi elettronici come le chat, le email, gli sms.

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La Costituzione, però, nulla dice in merito alle sanzioni e a cosa rischia chi contravviene a questa regola. Il codice penale interviene a colmare questa lacuna.

È reato pubblicare conversazioni private senza consenso?

Secondo il codice penale (art. 617-septies), chi, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Dunque, è da ritenere che questo reato non scatti tutte le volte in cui la pubblicazione non costituisca un danno per la vittima oppure in cui l’altra parte sia informata del fatto che si stia procedendo a una registrazione.

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Costituisce altresì reato il comportamento di chi sottrae e poi comunica a terzi l’altrui corrispondenza, a lui non diretta; si commette in questa ipotesi il delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.)

Invece può scattare il reato di diffamazione se la pubblicazione della conversazione privata viene fatta allo scopo di deridere o di offendere l’altrui persona, come nel caso di chi diffonde una conversazione con una persona la quale ha commesso, nello scrivere, numerosi errori grammaticali o ha ammesso delle proprie colpe (art. 595 cod. pen.).

C’è infine la possibilità che la pubblicazione della conversazione sia diretta a far conoscere a terzi fatti o dati personali come l’indirizzo, lo stato di salute, il numero di telefono o la foto di una persona. In tal caso siamo nell’ambito del trattamento illecito dei dati personali che viola la legge sulla privacy, con conseguente responsabilità civile (obbligo di rimuovere il danno e di pagare il risarcimento).

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo È legale pubblicare un messaggio privato senza il consenso?

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