Autorizzazione pergotenda

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Autore: Mariano Acquaviva

16 febbraio 2018

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Per l’installazione di una pergotenda occorre il permesso di costruire? Scopriamolo insieme.

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La realizzazione di una pergotenda è spesso fonte di grattacapi. Questo avviene perché non sempre si è sicuri se sia necessario richiedere o meno al Comune il permesso di costruire. In fondo, pensano tutti, si tratta solo di una tenda! Eppure, bisogna prestare attenzione.

È la giurisprudenza ad aver fatto chiarezza, negli anni, sulla necessità o meno del titolo edilizio. Vediamo allora quale autorizzazione occorre per installare una pergotenda.

Autorizzazione pergotenda: cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza

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[1] ha da tempo stabilito l’illegittimità dell’ordine di demolizione della pergotenda installata su un terrazzo in maniera abusiva, cioè senza titolo edilizio. I giudici hanno specificato che questo manufatto non costituisce aumento di volume o di superficie coperta e non configura l’alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio: la pergotenda, perciò, rientra nell’attività edilizia libera [2] (che non necessita, cioè, di alcun titolo edilizio abilitativo del Comune) a condizione, però, che possieda modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente ed immediatamente rimuovibile.

In un’altra sentenza [3], il Consiglio di Stato, riprendendo il suo precedente orientamento, ha ricordato che tutte le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia di un certo rilievo sono sempre soggetti al rilascio del

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permesso di costruire; tuttavia, le opere precarie (come, ad esempio, gli interventi di arredo) non necessitano di alcun titolo.

Secondo i giudici, la pergotenda costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, di solito non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. L’opera principale, infatti, non è la struttura in sé, cioè quella che sorregge la tenda, ma la tenda stessa, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di semplice

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elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Tuttavia, bisogna distinguere. La pergotenda che presenta elementi strutturali incompatibili con il carattere della precarietà o temporaneità necessita sempre del permesso di costruire. Di conseguenza, per una pergotenda dotata di vetro strutturale occorre il titolo edilizio. Questo perché il vetro è comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni e fa sì che la struttura si configuri non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia.

Pergotenda: quali distanze?

Quanto al rispetto delle distanze, sempre la giurisprudenza

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[4] ha osservato che la pergotenda può configurare una stabile struttura potenzialmente capace di violare la normativa in merito alle distanze, non rilevando l’eventuale valutazione della pubblica amministrazione sull’assenza di alcun abuso, considerato che l’ambito di valutazione civilistico è autonomo e distinto da quello amministrativo. I giudici ritengono applicabile la disciplina delle distanze alla pergotenda nel caso in cui la stessa sia una stabile struttura, sia cioè configurabile come costruzione, opera edilizia stabilmente infissa al suolo, con o senza l’impiego di malta cementizia.

Pergotenda e condominio

Quanto, infine, ai rapporti con il condominio, la pergotenda va posizionata sulla proprietà esclusiva dell’interessato: non necessita, perciò, di alcuna autorizzazione condominiale. Si consiglia, comunque, di valutare se l’installazione di questa struttura possa in qualche modo impedire o limitare i

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diritti di veduta di altri condomini o, addirittura, il diritto di uso di spazi condominiali. In questi casi è necessario ottenere l’assenso scritto dei condomini che dall’installazione del manufatto vedono ridotti o impediti i diritti sulle loro proprietà esclusive o sui beni condominiali.

Pergotenda e vincolo paesaggistico

Per quanto attiene, invece, all’esistenza del vincolo paesaggistico, occorre presentare istanza per la relativa autorizzazione: nella prassi amministrativa, infatti, è usuale che siano sottoposte ad autorizzazione paesaggistica tettoie e similari manufatti, ragion per cui, prudenzialmente, è consigliabile presentare istanza per ottenere l’autorizzazione.

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