Il dipendente deve firmare la lettera consegnata dal datore?

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Autore: Redazione

11 gennaio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Possibile rifiutarsi di ricevere o firmare per accettazione una comunicazione aziendale consegnata a mani dal datore di lavoro?

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Il datore di lavoro ti vuol punire per un comportamento inappropriato di cui, a suo dire, ti saresti macchiato durante le attività. Ne è nato subito un diverbio verbale: secondo il tuo punto di vista, il responsabile non sei tu ma altri colleghi. Lui però non ne vuol sapere e ha fatto preparare una lettera ufficile di contestazioni nei tuoi riguardi. Ti ha così chiamato e consegnato il foglietto a mani, chiedendoti di firmargli una seconda copia «per ricevuta e accettazione». Visti i climi incandescenti e il litigio in atto ti sei rifiutato di sottoscrivere la copia. «La voglio per raccomandata» hai detto solo per ostruzionismo e per prendere tempo. Il capo ti ha fatto notare che, in quanto suo dipendente, hai un dovere di collaborazione e di lealtà che ti impedisce di opporre ostacoli o altre sabotazioni: il tuo comportamento servirebbe solo a rallentare il procedimento disciplinare, ma non a bloccarlo, tantopiù che il diritto alla difesa verrebbe sempre rispettato, essendoti stati dati cinque giorni – come legge richiede – per presentare delle controdeduzioni. Dal canto tuo sostieni che nessuno ti può obbligare a mettere una firma e che la libertà personale resta ineliminabile. Chi dei due ha ragione?

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Il dipendente deve firmare la lettera consegnatagli dal datore oppure può anche rifiutarsi? La risposta è stata fornita da una sentenza della Cassazione [1] che non molti conoscono. Val la pena quindi ripercorrere la motivazione dei supremi giudici e capire quelle che sono le ragioni che stabiliscono diritti e limiti del dipendente di ricevere atti a mano dall’azienda.

Il tema è particolarmente sentito nella pratica: sono numerose le ipotesi (specie nelle aziende di piccole dimensioni) di “consegna a mano” delle lettere disciplinari, le buste paga, le contestazioni e anche i licenziamenti, spesso però rifiutate dal lavoratore che ritira la lettera ma non ne rilascia ricevuta o che rifiuta anche solo di prenderla in mano. Val la pena ricordare tuttavia che il dipendente è legato da un

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patto di fedeltà e collaborazione con il datore che gli impedisce di opporre rifiuti “per partito preso”, ossia senza valide ragioni che non siano collegabili all’esercizio dei propri diritti. Questo significa – sostiene la Corte – che, se in linea di massima, nessuno può essere obbligato a firmare un atto, per quanto a lui stesso indirizzato (tanto è vero che l’automobilista non deve per forza sottoscrivere la contravvenzione che gli viene consegnata dalla pattuglia di polizia al momento dell’infrazione) ciò non vale negli ambienti di lavoro. Il lavoratore subordinato – detto in parole povere – ha un vero obbligo di ricevere comunicazioni a mano in forza del vincolo che lo lega al datore e che comporta, per ragioni funzionali al rapporto di lavoro, una soggezione all’azienda.
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Detto ciò, il dipendente può rifiutarsi di firmare la lettera consegnatagli a mano dal datore? In linea di principio no. E lo ribadiamo con le stesse parole della Cassazione: «non esiste, in termini generali ed incondizionati, l’obbligo, o l’onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore)».

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È quindi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore a ricevere la lettera di licenziamento che il datore intende consegnargli a mano all’interno della struttura nella quale lavorava e durante l’orario di lavoro.

In ogni caso la prova che l’atto scritto di licenziamento o di contestazione disciplinare (in ipotesi rifiutato dal lavoratore) sia stato consegnato rimane a carico del datore di lavoro che, eventualmente, potrà dimostrarlo – in assenza di «firma per ricevuta e consegna» da parte del destinatario – con testimoni o con altri comportamenti posti dal lavoratore (ad esempio una lettera di replica a quella consegnata a mano).

Insomma: la trasmissione della lettera può avvenire anche con forme svariate (anche via e-mail o Whatsapp), ma vi deve essere rigorosa prova che la trasmissione è stata reale ed effettiva.

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