Il dipendente deve firmare la lettera consegnata dal datore?
Possibile rifiutarsi di ricevere o firmare per accettazione una comunicazione aziendale consegnata a mani dal datore di lavoro?
Il datore di lavoro ti vuol punire per un comportamento inappropriato di cui, a suo dire, ti saresti macchiato durante le attività. Ne è nato subito un diverbio verbale: secondo il tuo punto di vista, il responsabile non sei tu ma altri colleghi. Lui però non ne vuol sapere e ha fatto preparare una lettera ufficile di contestazioni nei tuoi riguardi. Ti ha così chiamato e consegnato il foglietto a mani, chiedendoti di firmargli una seconda copia «per ricevuta e accettazione». Visti i climi incandescenti e il litigio in atto ti sei rifiutato di sottoscrivere la copia. «La voglio per raccomandata» hai detto solo per ostruzionismo e per prendere tempo. Il capo ti ha fatto notare che, in quanto suo dipendente, hai un dovere di collaborazione e di lealtà che ti impedisce di opporre ostacoli o altre sabotazioni: il tuo comportamento servirebbe solo a rallentare il procedimento disciplinare, ma non a bloccarlo, tantopiù che il diritto alla difesa verrebbe sempre rispettato, essendoti stati dati cinque giorni – come legge richiede – per presentare delle controdeduzioni. Dal canto tuo sostieni che nessuno ti può obbligare a mettere una firma e che la libertà personale resta ineliminabile. Chi dei due ha ragione?
Il tema è particolarmente sentito nella pratica: sono numerose le ipotesi (specie nelle aziende di piccole dimensioni) di “consegna a mano” delle lettere disciplinari, le buste paga, le contestazioni e anche i licenziamenti, spesso però rifiutate dal lavoratore che ritira la lettera ma non ne rilascia ricevuta o che rifiuta anche solo di prenderla in mano. Val la pena ricordare tuttavia che il dipendente è legato da un
Detto ciò, il dipendente può rifiutarsi di firmare la lettera consegnatagli a mano dal datore? In linea di principio no. E lo ribadiamo con le stesse parole della Cassazione: «non esiste, in termini generali ed incondizionati, l’obbligo, o l’onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore)».
È quindi illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore a ricevere la lettera di licenziamento che il datore intende consegnargli a mano all’interno della struttura nella quale lavorava e durante l’orario di lavoro.
In ogni caso la prova che l’atto scritto di licenziamento o di contestazione disciplinare (in ipotesi rifiutato dal lavoratore) sia stato consegnato rimane a carico del datore di lavoro che, eventualmente, potrà dimostrarlo – in assenza di «firma per ricevuta e consegna» da parte del destinatario – con testimoni o con altri comportamenti posti dal lavoratore (ad esempio una lettera di replica a quella consegnata a mano).
Insomma: la trasmissione della lettera può avvenire anche con forme svariate (anche via e-mail o Whatsapp), ma vi deve essere rigorosa prova che la trasmissione è stata reale ed effettiva.