Cambio residenza: quando è effettivo?

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Autore: Redazione

16 gennaio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando ha valore la notifica effettuata al vecchio indirizzo e quando invece questa deve avvenire presso la nuova casa di residenza.

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Nel momento in cui si fa la dichiarazione di nuova residenza, il Comune procede immediatamente alla variazione che, pertanto, ha effetto immediato. Ma esistono dei casi in cui, anche dopo il cambio di residenza, le notifiche al vecchio indirizzo sono ugualmente valide. Ciò succede solo per un periodo di tempo limitato, per dare la possibilità alla pubblica amministrazione di aggiornare i propri archivi e procedere alla rettifica dell’indirizzo presente nei terminali. Ma procediamo con ordine e vediamo quando è effettivo il cambio di residenza

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Cos’è la residenza?

La residenza, a differenza del domicilio, è il luogo ufficiale ove una persona vive e dimora, quello cioè che risulta agli uffici dell’anagrafe del Comune. Il domicilio è invece il luogo ove il cittadino si trova materialmente in un determinato momento. La residenza e il domicilio devono, di norma, coincidere: esiste infatti il divieto di indicare, come propria residenza, un’abitazione ove non si vive abitualmente (le cosiddette «residenze di comodo» sono vietate). Ciò non toglie però che, occasionalmente, residenza e domicilio possano non coincidere. Ad esempio, quando una persona si reca, nei mesi estivi, nella casa al mare non è tenuta, per quelle poche settimane, a variare la residenza; allo stesso modo, chi si deve trasferire solo per un anno in un’altra città per ragioni di lavoro può lasciare inalterata la precedente residenza. Tutte le volte, però, in cui si modifica il proprio domicilio in modo stabile è necessario fare una

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variazione di residenza e dichiarare al Comune il nuovo indirizzo in cui si va a vivere.

Cambio di residenza in tempo reale

Il cambio di residenza avviene ormai sempre “in tempo reale”. Al cittadino basta dichiarare il nuovo indirizzo affinché la pubblica amministrazione aggiorni i propri archivi. Non è più come un tempo ove il cambio di residenza veniva eseguito solo a seguito dei controlli fatti dalla polizia municipale per effettuare le verifiche.

Chi si trasferisce e cambia casa, non deve far altro che comunicare la nuova residenza in Comune. Ciò anche se rimane nella stessa via, ma varia il numero civico o se resta nello stesso palazzo, ma in un differente appartamento.

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Per comunicare il cambio di residenza bisogna recarsi presso gli uffici dell’anagrafe comunale ove è situato l’immobile in cui ci si trasferisce. Lì bisogna mostrare un documento di riconoscimento in corso di validità (va bene quindi una carta d’identità, la patente o anche il passaporto) e compilare la modulistica che lo stesso Comune distribuisce. Se si è in possesso di patente è necessario compilare anche il modulo della Motorizzazione civile con i dati di patente di guida e targa dell’auto.

Si può fare una dichiarazione di cambio di residenza inviandola al Comune anche per posta elettronica certificata (pec), fax o email ordinaria (in tal caso però la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale o utilizzare il sistema della carta d’identità elettronica). A tal fine è meglio consultare il sito del Comune interessato. L’ufficiale dell’anagrafe provvede, nei due giorni successivi alla presentazione della

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richiesta di cambio residenza, ad aggiornare i registri pubblici mutando la residenza del dichiarante. Tuttavia, la dichiarazione presentata dal cittadino determina il cambio di residenza in tempo reale: infatti, a prescindere da quando materialmente vi provvede l’ufficiale dell’anagrafe, il mutamento della residenza retroagisce alla data di deposito della dichiarazione del cittadino. Così, se la dichiarazione di cambio di residenza viene presentata il 1° febbraio e l’ufficiale effettua l’aggiornamento il 3 febbraio, il cambio di residenza si considera effettivo già dal 1° febbraio.

Nei successivi 45 giorni alla presentazione della richiesta di cambio di residenza, l’ufficiale anagrafico può mandare la

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polizia municipale (o altro personale del Comune) a fare i controlli ossia a verificare l’effettività del nuovo indirizzo. Proprio perché – come abbiamo detto poc’anzi – sono vietate le residenze di comodo, puramente fittizie, è necessario che il cittadino abiti effettivamente nel nuovo indirizzo. Se l’interessato non dovesse essere trovato all’indirizzo dichiarato, il cambio di residenza viene revocato.

Se il cittadino o il nucleo familiare si trasferisce in un’abitazione che è già residenza di un’altra persona o di un altro nucleo familiare, la dichiarazione con cui si richiede il cambio di residenza deve essere firmata anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale nucleo familiare.

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Entro quanto tempo fare il cambio di residenza?

C’è un termine entro cui presentare il cambio di residenza: questo termine è di 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione. Questo significa che, se il trasferimento è definitivo, non si può lasciare la residenza al vecchio indirizzo per più di 20 giorni; al contrario, se il trasferimento non è definitivo (ad esempio due mesi al mare) non si è tenuti al cambio di residenza anche oltre i 20 giorni.

Quando è effettivo il cambio di residenza?

Come abbiamo detto, il cambio di residenza avviene in tempo reale: vuol dire che, per tutti i cittadini, ha valore nel momento stesso in cui viene presentata la domanda al Comune, a prescindere da quando viene lavorata. Pertanto, se una persona cambia la residenza il 1° febbraio, tutte le

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lettere raccomandate spedite dopo tale data per aver valore devono essere inviate al nuovo indirizzo. Stesso discorso vale ad esempio per le multe o gli atti giudiziari per i quali la notifica deve avvenire al nuovo indirizzo di residenza ed è quindi il notificante a dover fare gli accertamenti. La notifica fatta al vecchio indirizzo non ha valore anche se ritirata da un familiare con cui precedentemente si conviveva. Si pensi al caso del figlio, che prima abitava col padre, il quale decide di andare a vivere da solo: se il genitore firma la raccomandata al postino, la stessa si considera “non pervenuta” al destinatario e, quindi, priva di valore legale.

Questa regola però non vale sempre. Esiste un’eccezione per quanto riguarda gli atti fiscali e, in particolare, gli

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accertamenti inviati dall’Agenzia delle Entrate e le cartelle di pagamento (le cosiddette «cartelle esattoriali»). In questo caso la legge [1] stabilisce che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo di residenza hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Questo significa che, per quanto attiene ai soli atti fiscali, la variazione di indirizzo ha effetto ai fini delle notifiche, dal 30° giorno successivo a quello:

Dopo il decorso di tale termine di 30 giorni, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente per la riscossione (il principale dei quali è Agenzia Entrate Riscossione) devono notificare gli atti al nuovo indirizzo. Per esempio, se il contribuente varia indirizzo il 1° gennaio, tutte le notifiche intervenute fino al 30 gennaio potranno essere effettuate al vecchio domicilio. Con la conseguenza che il destinatario ben farebbe a verificare, periodicamente, se siano pervenuti tentativi di notifica, anche con deposito alla Casa Comunale. Invece dal 1° febbraio in poi, le notifiche andranno effettuate al nuovo indirizzo.

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Le variazioni di domicilio fiscale dovute al trasferimento nel territorio di un Comune diverso da quello di provenienza hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate, senza che sia richiesto alcun obbligo di comunicazione da parte del contribuente. Dopo il decorso di tale termine di 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia devono notificare gli atti al nuovo indirizzo.

Ne consegue che il mutamento di domicilio fiscale è opponibile all’ufficio solo dopo decorsi 60 gironi dallo spostamento.

Che succede se non si fa il cambio di residenza?

Diversa invece è la soluzione per chi cambia residenza ma non lo comunica al Comune oppure lascia agli uffici anagrafici una residenza di comodo ove però non è mai presente. Chi non fa la variazione di residenza si considera

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irreperibile (gli avvocati parlano di «irreperibilità assoluta»). Ebbene, in questi casi, la notifica della cartella di pagamento segue regole differenti. Verosimilmente il postino o il messo comunale non troveranno più il nome del contribuente sul citofono, sul cancello o sulla cassetta delle lettere. E pertanto sono autorizzati a depositare l’atto presso la Casa Comunale (ossia il Comune del luogo ove doveva avvenire la residenza). Lì, in teoria, il destinatario potrebberitirare in qualsiasi momento il plico.

Ma tale adempimento non basta a rendere valida la notifica. Difatti, secondo la Cassazione, il messo comunale che si reca presso la vecchia abitazione indicata sulla busta deve effettuare ulteriori ricerche su dove il contribuente si possa essere trasferito, domandandolo per esempio anche al portiere e ai vicini di casa. Di tali ricerche deve dar atto nella relazione di notifica (un documento che compila quando consegna la cartella di pagamento e in cui dà atto delle attività di ricerca svolte). Se tale indagine non risulta eseguita (o, magari, non risulta semplicemente riportata sulla relazione di notifica), la cartella di pagamento non va pagata, perché si considera nulla.

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