Rinuncia all’eredità: inventario non obbligatorio

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Autore: Redazione

18 gennaio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

È valida la rinuncia all’eredità da parte di chi è nel possesso dei beni del defunto anche senza aver fatto, nei tre mesi successivi all’apertura della successione, l’inventario.

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Nel momento in cui muore un caro, i familiari sono chiamati al non sempre facile compito di decidere se accettare l’eredità o rifiutarla. Nel primo caso, si diventa titolari solo di una quota del patrimonio del defunto, da dividere in un momento successivo con gli eventuali ulteriori eredi; in essa sono compresi però non solo i beni (case, terreni, conti correnti, auto, arredi, quadri, oggetti di valore, libretti, ecc.), ma anche i debiti di cui gli eredi devono rispondere in base alla propria quota. Nel caso invece di

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rinuncia all’eredità non si subentra né nei diritti né nei debiti. Gli indecisi possono optare per l’accettazione con beneficio di inventario: con la conseguenza che gli eventuali creditori potranno pignorare solo i beni ottenuti con l’eredità e non quelli personali, di cui l’erede era già titolare prima. Ma come si fa la rinuncia all’eredità? Il codice civile sembra imporre [1], a chi al momento della morte del defunto aveva già il possesso dei suoi beni (si pensi al figlio convivente), di fare entro 3 mesi l’inventario dei beni stessi e, nei 40 giorni successivi, dichiarare la rinuncia davanti a un pubblico ufficiale (un notaio o il cancellerie del tribunale). Stando invece a un recente studio del notariato
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[2], l’inventario non sarebbe condizione per la validità della rinuncia. Secondo questa interpretazione, dunque, per la rinuncia all’eredità l’inventario non è obbligatorio. Vediamo perché e quali sono le conseguenze.

Già in passato la dottrina e la giurisprudenza hanno condiviso l’ammissibilità di una valida rinunzia all’eredità senza l’inventario da farsi entro tre mesi dalla morte, da parte del chiamato all’eredità possessore dei beni ereditari.

Solo una sentenza della Cassazione [3] ha ritenuto, in passato, che il chiamato all’eredità per poter validamente rinunciare alla stessa debba prima fare l’inventario e solo dopo procedere alla rinuncia. Questa interpretazione troverebbe giustificazione nello scopo per il quale è previsto l’inventario; in particolare l’inventario viene richiesto per separare il patrimonio del defunto da quello dell’erede al fine, da un lato, di preservare il patrimonio personale dell’erede e dall’altro di tutelare i creditori affinché abbiano un’esatta rappresentazione del patrimonio ereditario onde evitare che la materiale apprensione dei beni ereditari da parte del chiamato possessore determini un’agevole sottrazione di questi ultimi.

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In verità l’inventario serve soprattutto all’erede per valutare la convenienza di una accettazione con beneficio di inventario o meno. Ma se già l’erede non ha dubbi sulla propria intenzione di rinunciare all’eredità, non c’è ragione di imporgli tale onere, peraltro tutt’altro che facile e a volte molto dispendioso. Sovente, compendi ereditari che hanno ad oggetto beni immobili includono negli stessi i beni mobili, con le ben note difficoltà di provare la proprietà degli stessi.

A ben vedere il codice civile stabilisce che, solo chi non decide nel termine di tre mesi se accettare o rinunciare l’eredità, si considera automaticamente erede puro. La conseguenza dell’acquisto dell’eredità nonostante la rinunzia nell’ipotesi di mancanza di redazione dell’inventario rappresenterebbe sanzione sproporzionata.

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Giurisprudenza e dottrina a più riprese hanno reputato incompatibile la redazione dell’inventario a carico di colui che preventivamente avesse rinunziato all’eredità [4].

La necessità di redigere l’inventario a carico di tutti i chiamati possessori a prescindere dalla loro volontà di accettare o meno l’eredità quale esigenza a tutela della conservazione dell’asse ereditario dovrebbe essere espressamente imposta dal legislatore, trattandosi di un onere molto gravoso.

Detta omissione appare, invece, indice dell’intento del legislatore di non sottoporre a simile sanzione anche colui che abbia già rinunziato all’eredità, esprimendo in modo univoco la propria volontà. Aderendo all’interpretazione minoritaria, ci sarebbe il rischio dell’inefficacia della rinuncia effettuata senza aver redatto l’inventario nei tre mesi dall’apertura della successione.

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A ben vedere, infatti, il legislatore in modo inequivoco applica la “sanzione” dell’acquisto dell’eredità in modo puro e semplice a situazioni in cui i chiamati, pur mantenendo il possesso di beni ereditari ovvero sottraendo o celando beni ereditari, non deliberano in ordine all’accettazione o rinunzia all’eredità. Nel caso in cui, invece, il delato abbia ritualmente manifestato la propria volontà contraria all’acquisto dell’eredità, attraverso la rinunzia, la caducazione di quest’ultima dovrebbe avvenire soltanto mediante un espresso o tacito atto volitivo ovvero mediante una espressa e inequivocabile previsione normativa che sia tale da sradicare un chiaro apporto volitivo.

In definitiva, la natura giuridica della rinunzia all’eredità e della sua revoca e il chiaro dettato normativo dovrebbero indurre a ritenere superflua e in contraddizione con le disposizioni esaminate la redazione dell’inventario per il chiamato rinunziante, in accoglimento di quanto sostenuto dalla dottrina e giurisprudenza più tradizionali [5].

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