Cartella esattoriale: che fare se manca la prova della notifica?
Agenzia Entrate riscossione è tenuta a conservare oltre cinque anni l’avviso di ricevimento della raccomandata o la relata di notifica.
Tra i tanti motivi che spingono i contribuenti a tentare la sorte dell’impugnazione della cartella esattoriale, del fermo amministrativo, di un’ipoteca o di un pignoramento, vi è il difetto di notifica del cosiddetto «atto prodromico». Se il contribuente non ha mai ricevuto, prima dell’ultima notifica, alcuna comunicazione o diffida di pagamento, tutta la catena delle notifiche successiva ad essa è illegittima. Ad esempio: intanto la cartella di pagamento può essere valida in quanto c’è stata, prima di essa, la consegna di un avviso di accertamento. Intanto il fermo amministrativo è valido in quanto è arrivato in precedenza un preavviso di fermo e, prima di esso, la stessa cartella. A sua volta, l’ipoteca sulla casa è illegittima se non preceduta anch’essa da un preavviso nei 30 giorni prima e, ancor prima, da una cartella. E così il pignoramento è valido solo se non è decorso più di un anno dalla notifica dell’ultima cartella esattoriale. Se volessimo usare una metafora, potremmo dire che l’esecuzione forzata esattoriale segue un meccanismo “a cascata”, ma se manca uno solo di questi gradini intermedi tutto il procedimento può essere annullato. E poiché non sempre le prove delle notifiche vengono fornite in modo preciso e tempestivo, è anche vero che
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Come avvengono le notifiche delle cartelle esattoriali
Le cartelle possono essere comunicate al contribuente tramite:
- posta raccomandata a/r: in tal caso, arriva il postino a casa e consegna la busta al destinatario o, in sua mancanza, a un familiare convivente o a un/a addetto/a alla casa, purché con più di 14 anni e non palesemente incapace. La notifica ha valore dal momento stesso in cui la busta viene consegnata, anche se il familiare convivente non la dà poi all’effettivo destinatario (quest’ultimo potrebbe anche non venirlo a sapere poiché non gli viene inviata alcuna ulteriore comunicazione). Il mittente, ossia l’esattore, deve conservare la cartolina con l’avviso di ricevimento: è solo questo il documento che attesta l’avvenuta notifica e con cui potrà provare di aver assolto al proprio obbligo di notifica;
- consegna a mano: di solito è curata da messi comunali o altri soggetti autorizzati (come gli agenti della municipale). In questo caso, il notificante redige un verbale in cui descrive le operazioni di consegna della cartella (anche in questo caso, in assenza del destinatario, la consegna può essere fatta a un familiare convivente o un addetto alla casa). Tale verbale si chiama «relazione di notifica» e, al pari dell’avviso di ricevimento della raccomandata, è la prova della correttezza delle operazioni e dell’avvenuta notifica della cartella stessa. Come l’avviso di ricevimento, va conservato per dimostrare che la cartella è stata notificata al destinatario;
- posta elettronica certificata (pec): tale notifica può avvenire solo per chi ha un domicilio digitale come professionisti, imprese e imprenditori. La prova della notifica è la ricevuta dell’avvenuta consegna che il mittente riceve, sempre tramite pec, dal gestore del servizio della posta certificata.
Come sapere se è stata fatta una notifica di una cartella
Può avvenire che il contribuente perda la cartella di pagamento o che questa venga consegnata a un familiare convivente che poi la smarrisca o dimentichi di darla al destinatario. Oppure potrebbe succedere che, non trovando nessuno in casa, il postino depositi la busta all’ufficio postale e lì rimanga fino alla compiuta giacenza. In tali casi il contribuente potrebbe voler sapere, in un momento successivo, se la notifica della cartella è mai avvenuta o se è avvenuta correttamente. Lo scopo è chiaro: in caso contrario potrebbe impugnare i successivi atti dell’Agente della riscossione (un pignoramento, un fermo, un’ipoteca). Questa verifica si fa presentando una
A seguito di questa verifica il contribuente può verificare se la notifica della cartella esattoriale, del preavviso di fermo o di ipoteca è effettivamente avvenuta o meno e, in quest’ultimo caso, proporre ricorso a colpo sicuro. Eccependo infatti l’omessa notifica dell’atto prodromico, il cittadino si libera del debito. Certo, in teoria nulla toglie che l’ente possa nuovamente e correttamente notificare l’atto, ma visti i tempi dei processi e dei procedimenti amministrativi è più che probabile che nel frattempo si sia compiuta la prescrizione o la decadenza del diritto alla riscossione.
Per quanto tempo il contribuente può chiedere la prova della notifica?
Veniamo ora a un aspetto particolarmente delicato: quello della conservazione, da parte dell’Agente della riscossione, delle prove dell’avvenuta notifica dell’atto prodromico (per gli avvisi di accertamento bisogna invece rivolgersi all’ente titolare del credito: l’Agenzia delle entrate, l’Inps, ecc.). La legge dice che l’esattore è tenuto a conservare solo per cinque anni i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento. Ma quest’obbligo vale solo nei confronti del contribuente che faccia istanza di accesso agli atti amministrativi. Se invece si va in causa, perché il debitore presenta opposizione al pignoramento, all’ipoteca o al fermo, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna cartella, l’unico modo che ha l’esattore per dimostrare il contrario è produrre proprio i documenti che attestano la notifica. E tale obbligo va ben oltre i cinque anni. In altri termini il giudizio di opposizione potrebbe incardinarsi anche dopo il quinto anno e se l’Agente della riscossione ha, nel frattempo, cestinato gli avvisi di ricevimento, le relate di notifica o le pec, perde la causa.
Insomma, l’esattore è tenuto a conservare ben oltre i cinque anni i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento, come la relata o la ricevuta di ritorno della raccomandata. Infatti, ha spiegato a chiare lettere la Cassazione, grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata. Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, a esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto. L’esattore non può avvalersi pertanto della norma
Insomma, una cosa è il diritto di accesso agli atti che può essere esercitato al massimo entro cinque anni, un’altra l’onere della prova nel processo (prova della corretta notifica della cartella) che deve essere assolto senza limiti di tempo. Per cui, se anche in teoria la legge consente ad Agenzia Entrate Riscossione di cestinare le prove della notifica dopo cinque anni, questi farà bene a conservarle più a lungo se non vuol perdere le cause.