Cartella esattoriale: che fare se manca la prova della notifica?

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Autore: Redazione

24 gennaio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Agenzia Entrate riscossione è tenuta a conservare oltre cinque anni l’avviso di ricevimento della raccomandata o la relata di notifica.

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Tra i tanti motivi che spingono i contribuenti a tentare la sorte dell’impugnazione della cartella esattoriale, del fermo amministrativo, di un’ipoteca o di un pignoramento, vi è il difetto di notifica del cosiddetto «atto prodromico». Se il contribuente non ha mai ricevuto, prima dell’ultima notifica, alcuna comunicazione o diffida di pagamento, tutta la catena delle notifiche successiva ad essa è illegittima. Ad esempio: intanto la cartella di pagamento può essere valida in quanto c’è stata, prima di essa, la consegna di un avviso di accertamento. Intanto il fermo amministrativo è valido in quanto è arrivato in precedenza un preavviso di fermo e, prima di esso, la stessa cartella. A sua volta, l’ipoteca sulla casa è illegittima se non preceduta anch’essa da un preavviso nei 30 giorni prima e, ancor prima, da una cartella. E così il pignoramento è valido solo se non è decorso più di un anno dalla notifica dell’ultima cartella esattoriale. Se volessimo usare una metafora, potremmo dire che l’esecuzione forzata esattoriale segue un meccanismo “a cascata”, ma se manca uno solo di questi gradini intermedi tutto il procedimento può essere annullato. E poiché non sempre le prove delle notifiche vengono fornite in modo preciso e tempestivo, è anche vero che

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l’opposizione diventa il metodo più facile per liberarsi dal debito. Di recente la Cassazione [1] si è occupata di un caso simile, spiegando quando e come l’agente per la riscossione esattoriale (Agenzia Entrate Riscossione su tutti) deve dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di notifica. Ma procediamo con ordine e vediamo che fare se manca la prova della notifica della cartella esattoriale.

Come avvengono le notifiche delle cartelle esattoriali

Le cartelle possono essere comunicate al contribuente tramite:

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Come sapere se è stata fatta una notifica di una cartella

Può avvenire che il contribuente perda la cartella di pagamento o che questa venga consegnata a un familiare convivente che poi la smarrisca o dimentichi di darla al destinatario. Oppure potrebbe succedere che, non trovando nessuno in casa, il postino depositi la busta all’ufficio postale e lì rimanga fino alla compiuta giacenza. In tali casi il contribuente potrebbe voler sapere, in un momento successivo, se la notifica della cartella è mai avvenuta o se è avvenuta correttamente. Lo scopo è chiaro: in caso contrario potrebbe impugnare i successivi atti dell’Agente della riscossione (un pignoramento, un fermo, un’ipoteca). Questa verifica si fa presentando una

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istanza di accesso agli atti amministrativi cui l’agente della riscossione deve rispondere entro 30 giorni producendo gli originali (e conservandone una copia) dei documenti che attestano l’avvenuta notifica: l’avviso di ricevimento della raccomandata, la relata di notifica della consegna a mano, la pec che attesta la consegna dell’email certificata.

A seguito di questa verifica il contribuente può verificare se la notifica della cartella esattoriale, del preavviso di fermo o di ipoteca è effettivamente avvenuta o meno e, in quest’ultimo caso, proporre ricorso a colpo sicuro. Eccependo infatti l’omessa notifica dell’atto prodromico, il cittadino si libera del debito. Certo, in teoria nulla toglie che l’ente possa nuovamente e correttamente notificare l’atto, ma visti i tempi dei processi e dei procedimenti amministrativi è più che probabile che nel frattempo si sia compiuta la prescrizione o la decadenza del diritto alla riscossione.

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Per quanto tempo il contribuente può chiedere la prova della notifica?

Veniamo ora a un aspetto particolarmente delicato: quello della conservazione, da parte dell’Agente della riscossione, delle prove dell’avvenuta notifica dell’atto prodromico (per gli avvisi di accertamento bisogna invece rivolgersi all’ente titolare del credito: l’Agenzia delle entrate, l’Inps, ecc.). La legge dice che l’esattore è tenuto a conservare solo per cinque anni i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento. Ma quest’obbligo vale solo nei confronti del contribuente che faccia istanza di accesso agli atti amministrativi. Se invece si va in causa, perché il debitore presenta opposizione al pignoramento, all’ipoteca o al fermo, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna cartella, l’unico modo che ha l’esattore per dimostrare il contrario è produrre proprio i documenti che attestano la notifica. E tale obbligo va ben oltre i cinque anni. In altri termini il giudizio di opposizione potrebbe incardinarsi anche dopo il quinto anno e se l’Agente della riscossione ha, nel frattempo, cestinato gli avvisi di ricevimento, le relate di notifica o le pec, perde la causa.

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Insomma, l’esattore è tenuto a conservare ben oltre i cinque anni i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento, come la relata o la ricevuta di ritorno della raccomandata. Infatti, ha spiegato a chiare lettere la Cassazione, grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata. Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, a esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto. L’esattore non può avvalersi pertanto della norma

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[2] secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria: tale norma, infatti, non indica un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova processuale, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’Amministrazione.

Insomma, una cosa è il diritto di accesso agli atti che può essere esercitato al massimo entro cinque anni, un’altra l’onere della prova nel processo (prova della corretta notifica della cartella) che deve essere assolto senza limiti di tempo. Per cui, se anche in teoria la legge consente ad Agenzia Entrate Riscossione di cestinare le prove della notifica dopo cinque anni, questi farà bene a conservarle più a lungo se non vuol perdere le cause.

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