Farmacista momentaneamente assente durante il turno: è reato
“Sono momentaneamente assente, chiamatemi a questo numero”: un messaggio che, al farmacista di turno, può costare la condanna per interruzione di pubblico servizio.
La Cassazione ha recentemente stabilito [1] che, quando la farmacia di turno risulti non reperibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico.
Non rileva neanche il fatto che il farmacista assente abbia affisso un cartello con il proprio numero di telefono o che, nelle adiacenze, vi siano altre farmacie aperte e reperibili o addirittura vi sia il presidio urgente ospedaliero. La legge infatti garantisce ai cittadini l’accesso il più tempestivo e il meno disagevole possibile alle prestazioni pubbliche inerenti il servizio sanitario. La tutela della salute è infatti un bene tutelato dalla stessa Costituzione e non ammette deroghe.
Pertanto, ogni qualvolta il farmacista di turno non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico, vi è una condotta passibile di denuncia penale per interruzione o di sospensione del servizio.