Come scaricare dalle tasse l’assegno di mantenimento

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Maria Monteleone

05 dicembre 2012

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Il coniuge tenuto al mantenimento dell’ex può dedurre l’assegno periodico dal proprio reddito: ecco le condizioni e la procedura.

Annuncio pubblicitario

Il coniuge separato o divorziato può scaricare dalle tasse l’assegno periodico di mantenimento versato all’ex in esecuzione di una sentenza o di un’ordinanza del giudice; non può invece dedurre gli assegni di mantenimento versati a favore dei figli [1].

Condizioni

Affinché possa avvenire la deduzione dell’assegno di mantenimento dal reddito nel modello 730 o Unico, sono necessarie le seguenti condizioni:

– deve trattarsi di assegno versato a favore del coniuge. L’assegno versato a favore dei figli non è infatti deducibile. Se il provvedimento del giudice non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l’assegno si considera per il

Annuncio pubblicitario
50% a favore del primo e per l’altro 50% a favore dei secondi;

– l’assegno è deducibile solo per l’importo indicato nel provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza), in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di divorzio. Non sono quindi deducibili: a) le somme che spontaneamente o in base ad un accordo privato un coniuge versi all’altro [2]; b) le maggiori somme corrisposte a seguito dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento, a meno che l’obbligo di adeguamento non sia stato disposto dal giudice [3];

– deve trattarsi di assegno erogato periodicamente, in quanto la periodicità fa sì che l’assegno abbia natura reddituale. Non sono deducibili gli assegni versati in un’

Annuncio pubblicitario
unica soluzione: questi ultimi, infatti, sono considerati come una sorta di transazione e non come redditi e pertanto non sono tassabili (né in capo al coniuge che li versa né in capo a quello che li riceve).

La periodicità dell’assegno deve essere disposta dal giudice; l’assegno corrisposto in un’unica soluzione non è deducibile neppure se le parti hanno deciso di rateizzarlo [4].

Procedura

Per beneficiare della deduzione dell’assegno periodico occorre indicare l’ammontare di quest’ultimo nella dichiarazione dei redditi, nella sezione dedicata a “spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”, inserendo il codice fiscale del coniuge beneficiario. Inoltre, occorre allegare una certificazione mensile dei versamenti e una copia della sentenza di separazione o di divorzio che ha disposto la corresponsione dell’assegno.

Coniuge beneficiario

Abbiamo finora visto che l’assegno di mantenimento costituisce onere deducibile per il coniuge che lo versa. Nello stesso tempo e dall’altro lato, sempre se sussistono tutte le condizioni sopra elencate, esso costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve. Dunque, quest’ultimo deve inserirlo nella propria dichiarazione dei redditi [5].

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui