Blackout luce e sbalzi di tensione: chi risponde dei danni?
Se manca la luce a causa di un malfunzionamento della linea di trasmissione bisogna rivolgere la domanda di risarcimento alla società che si occupa del trasporto della corrente e non a quella che la vende.
Se un calo di tensione della corrente elettrica o un blackout della luce fulminano un elettrodomestico che hai a casa o compromettono un impianto che hai in azienda a chi devi rivolgerti per ottenere il risarcimento del danno? La questione è diventata particolarmente delicata da quando le società che forniscono la luce – quelle cioè con cui gli utenti firmano i relativi contratti e che poi inviano le bollette – si sono diversificate da quelle che invece l’energia la producono e la “trasportano” alla rete elettrica. Un tempo non era così e tutto appariva più facile: c’era, infatti, il monopolio dell’Enel, unico ente che produceva, trasmetteva, distribuiva e forniva la luce a tutte le famiglie e aziende su tutto il territorio nazionale. Con la conseguenza che i danneggiati non avevano dubbi su chi contattare in caso di danni. Oggi invece, proprio sulla diversificazione tra società di trasmissione della corrette e quelle di rivendita all’utente si gioca l’esito di molte cause visto che, spesso, l’utente cita in giudizio il soggetto sbagliato. A chiarire
In generale, la legge stabilisce che solo se c’è un «caso fortuito» il gestore di un servizio, come quello elettrico, non è tenuto a risarcire i danni. Il caso fortuito deve essere un evento imprevedibile e inevitabile. Non è considerato tale, ad esempio, la caduta di un fulmine, il maltempo o il temporale, in quanto eventi che – per quanto non quotidiani – rientrano nella logica stagionale. Solo l’evento atmosferico di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità, può essere considerato «caso fortuito» ed esclude il risarcimento del danno.
Non ci sono dubbi che, invece, quando la luce se ne va perché cade un traliccio o c’è un malfunzionamento della rete di trasmissione, chi è rimasto al buio o, peggio, ha subito dei danni all’interno del proprio immobile va risarcito. Ma, in questo caso, bisogna fare molta attenzione al soggetto che si chiama in causa.
La Cassazione ha infatti detto che la società che si occupa della semplice compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall’utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Per i danni subiti dall’utente finale a causa della mancata erogazione della luce, per via di un
È vero, il codice civile [2] stabilisce che chiunque si valga di ausiliari nell’adempimento dei propri compiti risponde del danno da questi prodotti. Tuttavia, secondo l’orientamento costante della Cassazione, il soggetto che produce o che trasporta l’energia elettrica non è ausiliare di chi invece la vende all’utente. Con la conseguenza che quest’ultimo non è responsabile per il danno prodotto dal primo.
Infatti sono ausiliari del fornitore della luce solo coloro che agiscono su incarico di quest’ultimo, assoggettando la propria attività ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro. Può essere considerato ausiliario anche il soggetto la cui attività sia collegata con l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione.
Dunque la società con cui l’utente firma il contratto di vendita della luce e che poi spedisce le bollette non è tenuta a rispondere della mancata erogazione dell’energia elettrica per un irregolare funzionamento della linea di trasmissione; bisogna invece rivolgersi alla società che si occupa della distribuzione della tensione, con la conseguente manutenzione. Si tratta, in genere, di Enel Distribuzioni Spa che ora si distingue da Enel Servizio Elettrico Spa (che invece si occupa della vendita dell’energia nel mercato di maggior tutela) e da Enel Energia Spa (che si occupa infine della vendita dell’energia nel mercato di mercato libero).