Blackout luce e sbalzi di tensione: chi risponde dei danni?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

05 febbraio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Se manca la luce a causa di un malfunzionamento della linea di trasmissione bisogna rivolgere la domanda di risarcimento alla società che si occupa del trasporto della corrente e non a quella che la vende.

Annuncio pubblicitario

Se un calo di tensione della corrente elettrica o un blackout della luce fulminano un elettrodomestico che hai a casa o compromettono un impianto che hai in azienda a chi devi rivolgerti per ottenere il risarcimento del danno? La questione è diventata particolarmente delicata da quando le società che forniscono la luce – quelle cioè con cui gli utenti firmano i relativi contratti e che poi inviano le bollette – si sono diversificate da quelle che invece l’energia la producono e la “trasportano” alla rete elettrica. Un tempo non era così e tutto appariva più facile: c’era, infatti, il monopolio dell’Enel, unico ente che produceva, trasmetteva, distribuiva e forniva la luce a tutte le famiglie e aziende su tutto il territorio nazionale. Con la conseguenza che i danneggiati non avevano dubbi su chi contattare in caso di danni. Oggi invece, proprio sulla diversificazione tra società di trasmissione della corrette e quelle di rivendita all’utente si gioca l’esito di molte cause visto che, spesso, l’utente cita in giudizio il soggetto sbagliato. A chiarire

Annuncio pubblicitario
chi risponde dei danni in caso di blackout della luce e sbalzi di tensione è stata una recente ordinanza della Cassazione [1]. La Corte mette in guardia gli utenti: quando c’è un guasto dovuto al malfunzionamento della luce, non bisogna rivolgersi alla società con cui si è firmato il contratto di fornitura dell’energia.

In generale, la legge stabilisce che solo se c’è un «caso fortuito» il gestore di un servizio, come quello elettrico, non è tenuto a risarcire i danni. Il caso fortuito deve essere un evento imprevedibile e inevitabile. Non è considerato tale, ad esempio, la caduta di un fulmine, il maltempo o il temporale, in quanto eventi che – per quanto non quotidiani – rientrano nella logica stagionale. Solo l’evento atmosferico di eccezionale portata, fuori da qualsiasi prevedibilità, può essere considerato «caso fortuito» ed esclude il risarcimento del danno.

Annuncio pubblicitario

Non ci sono dubbi che, invece, quando la luce se ne va perché cade un traliccio o c’è un malfunzionamento della rete di trasmissione, chi è rimasto al buio o, peggio, ha subito dei danni all’interno del proprio immobile va risarcito. Ma, in questo caso, bisogna fare molta attenzione al soggetto che si chiama in causa.

La Cassazione ha infatti detto che la società che si occupa della semplice compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall’utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Per i danni subiti dall’utente finale a causa della mancata erogazione della luce, per via di un

Annuncio pubblicitario
malfunzionamento della rete di trasmissione, la società con cui il cittadino firma il contratto di fornitura non può essere chiamata a risponderne dei danni. I veri responsabili sono invece i soggetti che svolgono la gestione della rete e delle attività di trasporto dell’energia.

È vero, il codice civile [2] stabilisce che chiunque si valga di ausiliari nell’adempimento dei propri compiti risponde del danno da questi prodotti. Tuttavia, secondo l’orientamento costante della Cassazione, il soggetto che produce o che trasporta l’energia elettrica non è ausiliare di chi invece la vende all’utente. Con la conseguenza che quest’ultimo non è responsabile per il danno prodotto dal primo.

Annuncio pubblicitario

Infatti sono ausiliari del fornitore della luce solo coloro che agiscono su incarico di quest’ultimo, assoggettando la propria attività ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro. Può essere considerato ausiliario anche il soggetto la cui attività sia collegata con l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione.

Dunque la società con cui l’utente firma il contratto di vendita della luce e che poi spedisce le bollette non è tenuta a rispondere della mancata erogazione dell’energia elettrica per un irregolare funzionamento della linea di trasmissione; bisogna invece rivolgersi alla società che si occupa della distribuzione della tensione, con la conseguente manutenzione. Si tratta, in genere, di Enel Distribuzioni Spa che ora si distingue da Enel Servizio Elettrico Spa (che invece si occupa della vendita dell’energia nel mercato di maggior tutela) e da Enel Energia Spa (che si occupa infine della vendita dell’energia nel mercato di mercato libero).

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui