Falsificare un assegno è reato?

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Autore: Redazione

20 febbraio 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Assegno al portatore o bancario, non trasferibile o con la girata: non può essere mai equiparato a una scrittura privata. La sua falsificazione è quindi sempre reato.

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Se dovessi scoprire che ti è stato dato un assegno falso cosa potresti fare per tutelarti? Se l’assegno non è in realtà un assegno, non puoi neanche protestarlo: il creditore, infatti, non ha in mano un titolo esecutivo per procedere al pignoramento (cosa che invece potrebbe fare se l’assegno fosse autentico). Ben inteso: non perché l’assegno è falsificato hai perso il tuo credito: hai sempre la possibilità di agire contro il debitore intentandogli una causa civile, ma è chiaro che se avessi la possibilità di denunciarlo tutto sarebbe più facile. La lama del penale, infatti, risulta molto spesso più convincente di anni di cause. Ma

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falsificare un assegno è reato? Se hai cercato su internet, avrai notato che, in passato ci sono stati orientamenti contrastanti. Avrai peraltro saputo che il reato di falso in scrittura privata è stato depenalizzato proprio di recente. Pertanto, potresti essere portato a pensare che non è più possibile sporgere una querela contro i taroccatori di assegni. Per fortuna, a mettere chiarezza sulla questione è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con una sentenza di poche ore fa [1]. Vediamo cosa ha detto la Suprema Corte in merito alla falsificazione di un assegno circolare o bancario.

Quale legge vieta la falsificazione dell’assegno?

Il primo nodo da affrontare è verificare se esiste una norma nel codice penale che punisce la falsificazione di assegno. Abbiamo addirittura due sono le possibilità. La prima è il reato di

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falso in scrittura privata [2] che però, come abbiamo detto, nel 2016 è stato depenalizzato [3]. La seconda è il reato di falsità in testamento olografo, cambiale e titoli di credito [4]. A prima battuta si potrebbe dire che il reato “giusto” è il secondo in quanto l’assegno è un «titolo di credito»; senonché lo scorso anno la Cassazione aveva negato tale interpretazione [5]. La norma in questione infatti – aveva spiegato la Corte – fa riferimento solo alla «cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore»: per cui l’assegno non trasferibile sarebbe equiparabile a una scrittura privata. A questo punto, secondo tale sentenza (ormai superata), falsificare un assegno non trasferibile non è più reato (in quanto equiparabile a una scrittura privata) mentre falsificare un assegno con clausola di trasferibilità integrerebbe il reato di
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falsità in testamento olografo, cambiale e titoli di credito.

Falsificare un reato è reato o è stato depenalizzato?

La soluzione sposata oggi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite è la seguente: falsificare un assegno bancario non trasferibile non è più reato ma solo un illecito civile cui si accompagna una sanzione amministrativa. Diverso il caso per gli assegni (e le cambiali) trasferibili per i quali resta ancora l’illecito penale (ossia il reato).

Tale soluzione ha comunque dei precedenti, anch’essi molto recenti [6].

Risultato: anche a seguito dell’intervenuta depenalizzazione, falsificare un assegno sia bancario che circolare resta reato solo se trasferibile.

In poche parole il Collegio esteso ha aderito a quell’orientamento inaugurato un paio di anni fa dalla quinta sezione penale secondo cui in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione del falso in scrittura privata e della nuova formulazione della falsità in titoli di credito, la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non è più sottoposta a sanzione penale. Chi quindi vuol agire contro il responsabile deve intentargli una causa civile per ottenere, tutt’al più, il risarcimento del danno.

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Cos’è l’assegno circolare?

L’assegno circolare è quello predisposto dalla banca su richiesta del cliente: quest’ultimo deposita del denaro necessario al pagamento dell’assegno presso l’istituto di credito e questo rilascia il titolo. Dunque, il pagamento dell’assegno è sempre certo, visto che i soldi sono stati versati prima ancora dell’emissione dell’assegno.

Cos’è l’assegno bancario?

L’assegno bancario è invece quello che viene rilasciato al titolare di un conto corrente e che potrebbe essere anche scoperto se, alla data dell’incasso da parte del creditore, sul deposito non ci sono soldi a sufficienza per coprirlo.

Cos’è la girata?

Il creditore che ottiene il pagamento con assegno può portarlo in banca per l’incasso o darlo a un proprio creditore come pagamento di un debito da questi contratto. L’assegno, tramite girata, è quindi un mezzo di pagamento. Per la girata è necessario che il possessore controfirmi l’assegno sul retro. Se c’è la possibilità di effettuare la girata l’assegno si dice

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trasferibile.

Oggi non tutti gli assegni possono essere trasferibili. A seguito di una legge del 2011 [7], tutti gli assegni di importo superiore a 1.000 euro (mille euro) devono essere muniti della clausola di non trasferibilità.

La nuova normativa anticiriciclaggio prevede che tutti gli assegni bancari e circolari siano già consegnati dalla banca con su di essi la stampa della la clausola «non trasferibile». Il cliente però ha diritto di richiedere, al proprio istituto di credito presso cui ha il conto corrente, il rilascio di un carnet di assegni privo della clausola «non trasferibile». Egli però deve sapere che potrà utilizzare tali assegni solo per importi inferiori a 1.000 euro; dovrà inoltre pagare l’imposta di bollo, pari a euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera, ossia non munito della clausola «non trasferibile». Chiaramente, il cliente che utilizza un assegno libero (ossia senza la dicitura «non trasferibile») per importi pari o superiori a mille euro sarà passibile di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all’importo dell’assegno.

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