Dopo quanto tempo una causa va in prescrizione

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Autore: Mariano Acquaviva

22 febbraio 2018

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La prescrizione è una causa di estinzione che si calcola con riferimento alla pena massima prevista per il reato. Il processo civile, invece, non si prescrive.

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La prescrizione è una causa di estinzione del reato che, una volta verificatasi, impedisce la produzione degli effetti penali. La prescrizione è un istituto giuridico antichissimo, noto sia al diritto penale che a quello civile. La sua ragione è molto semplice: si ritiene che, decorso un (più o meno lungo) lasso di tempo, venga meno l’interesse della giustizia a punire il presunto colpevole. Infatti, più il fatto criminoso si allontana nel tempo, minore è l’efficacia rieducativa che la sanzione dovrebbe produrre sul reo. Inoltre, la prescrizione è motivata dal diritto dell’imputato a un giusto processo in tempi ragionevoli.

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Come detto, la prescrizione è una causa di estinzione anche nel diritto civile; in questo settore, però, la prescrizione non riguarda il processo, bensì l’esercizio del diritto. Questo vuol dire che, una volta fatto ricorso al tribunale per ottenere la tutela delle proprie ragioni, se il diritto non si era estinto prima, si sarà ormai al sicuro dalla prescrizione.

Al contrario, nel processo penale è ben possibile che la causa si prescriva per il decorso del tempo. In questo articolo cercheremo allora di capire dopo quanto tempo una causa va in prescrizione.

Prescrizione dei reati: come si calcola?

Secondo il codice, la

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prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria [1].

In poche parole, per capire quando un reato si prescriverà, sarà necessario far riferimento alla pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. Ad esempio, il peculato è punito con la pena da quattro a dieci anni e mezzo di reclusione [2]: questo vuol dire che il delitto di peculato si prescriverà decorsi dieci anni e mezzo dal fatto. La concussione [3], invece, è punita con la reclusione da sei a dodici anni: si prescriverà, quindi, in dodici anni.

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I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni, invece, si prescriveranno sempre in sei anni: è questa la soglia minima posta dalla legge. Così, ad esempio, il furto semplice [4], pur essendo punito al massimo con tre anni di reclusione, si prescriverà comunque in sei anni. Per le contravvenzioni, invece, il termine di prescrizione non è mai inferiore a quattro anni.

Prescrizione delle contravvenzioni: come si calcola?

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. I delitti e le contravvenzioni si differenziano a seconda della specie di pena prevista dal codice penale: i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. Ad esempio, la

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guida in stato di ebbrezza è punita al massimo con l’arresto: si tratta a tutti gli effetti di un reato contravvenzionale, il cui termine di prescrizione è pari a quattro anni.

Interruzione e sospensione: come si calcolano?

Per capire ancora meglio dopo quanto tempo una causa va in prescrizione, occorre precisare che il calcolo della prescrizione può essere allungato da due cause: la sospensione e l’interruzione.

Sospensione della prescrizione: cos’è?

Secondo il codice penale, la sospensione congela il decorso della prescrizione, il cui termine rimane bloccato fino a che la causa sospensiva non viene meno; a questo punto, la prescrizione riprende normalmente. La legge indica una serie di cause sospensive

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[5]: tra queste, solo a titolo di esempio, si ricordano quelle derivanti dall’impedimento del difensore oppure dell’imputato. A seguito della recente riforma Orlando, tra l’altro, il corso della prescrizione rimane altresì sospeso:

Interruzione della prescrizione: cos’è?

Diversa è l’

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interruzione: la prescrizione interrotta, infatti, comincia a decorrere daccapo dal giorno dell’interruzione [6]. Questo significa che l’interruzione azzera il tempo decorso fino al momento della sua verificazione, tempo che comincerà a calcolarsi nuovamente dal principio. Esempi di cause interruttive sono l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio.

Poiché l’interruzione comporterebbe un allungamento eccessivo dei termini di prescrizione, il codice dice che, pur in presenza di cause che giustificano l’interruzione, in nessun caso i termini di prescrizione possono superare di oltre

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un quarto quelli stabiliti per legge (salvo eccezioni per alcuni particolari reati) [7]. Volendo fare un esempio, abbiamo detto che il reato di furto si prescrive in sei anni; in presenza di interruzioni, il tempo massimo di prescrizione può aumentare, ma non più di un quarto. Questo significa che il furto si prescriverà, tenendo conto delle interruzioni, in sette anni e mezzo (sei anni + un anno e mezzo, cioè un quarto di sei = sette anni e mezzo).

Causa in prescrizione: casi particolari

Chiarito dopo quanto tempo una causa va in prescrizione, bisogna ricordare che le norme sopra ricordate costituiscono la regola: esistono, infatti, dei reati per i quali i termini di prescrizione sono maggiori. Si tratta di reati gravi, che destano un grande allarme sociale o che, comunque, sono considerati particolarmente biasimevoli. Ad esempio, il codice dice che i termini di prescrizione sono

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raddoppiati per i reati di omicidio stradale [8], in alcuni casi di frode in processo penale e depistaggio [9], nei delitti colposi di danno [10], in alcune ipotesi di omicidio colposo [11]. Ma molti altri compaiono in questa speciale lista nera.

Abbiamo detto che l’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Anche in questo caso ci sono delle eccezioni: si tratta dei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione [12], di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio [13], di corruzione in atti giudiziari [14], e di diversi altri delitti.

Infine, va ricordato che i delitti per i quali è prevista, come pena massima, l’ergastolo, sono imprescrittibili: questo vuol dire che la causa non va mai in prescrizione.

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