Compiuta giacenza: cos’è e come funziona
Raccomandate e atti giudiziari. Cartelle di pagamento Agenzia Entrate Riscossione, multe e notifiche ufficiale giudiziario. Termini della compiuta giacenza e dell’avviso di giacenza.
Non ritirare una raccomandata oppure fingersi irreperibili non è una buona strategia. L’ordinamento italiano, proprio per far fronte a situazioni di questo genere, contempla l’istituto della compiuta giacenza. Cos’è? Come funziona? Ci sono differenze tra un atto e un altro? Vediamo cosa dice la legge.
Indice
Compiuta giacenza: cos’è?
La compiuta giacenza
La compiuta giacenza presuppone che il postino non abbia trovato nel luogo di recapito della spedizione il destinatario, ovvero che lo stesso sia incapace o, ancora, che non vi siano familiari conviventi o il portiere dello stabile. In tutte queste ipotesi, il portalettere lascia un biglietto che si chiama avviso di giacenza, in cui lo invita a ritirare il plico presso un dato ufficio postale entro un preciso termine.
Avviso di giacenza: cos’è?
Abbiamo detto che la compiuta giacenza è uno strumento previsto dalla legge per far andare a buon fine la spedizione di raccomandate e di atti giudiziari non consegnati per assenza del destinatario o per mancato ritiro da parte dello stesso.
Nello specifico, l’avviso di giacenza assegna dieci giorni di tempo se il postino ha cercato di consegnare un atto giudiziario notificato mediante il servizio postale, oppure trenta giorni di tempo se ha cercato di consegnare una raccomandata semplice.
Se in questo termine il destinatario non si reca all’ufficio postale a ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario, allora si determinerà, a partire dal giorno successivo a quello assegnato nell’avviso, l’effetto della compiuta giacenza dell’atto giudiziario o della raccomandata.
Avviso di giacenza: di che colore è?
L’avviso di giacenza contiene anche l’indicazione della città di provenienza della raccomandata. Può avere diversi
- se è verde, contiene atti giudiziari: provvedimenti del tribunale o notificati da soggetti privati (un avvocato) per il tramite dell’ufficiale giudiziario del tribunale; multe, sanzioni provenienti dalla prefettura, ecc.;
- se è bianco si tratta di lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento, ecc.
Compiuta giacenza: quali effetti?
La compiuta giacenza si concretizza, in pratica, in una vera e propria finzione di conoscenza. Decorsi i termini assegnati nell’avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirato all’ufficio postale si considerano consegnati
Compiuta giacenza: cosa succede dopo?
Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente con sopra apposta la dicitura “compiuta giacenza”.
Per quanto riguarda gli atti giudiziari, dopo la compiuta giacenza viene inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta appunto la giacenza maturata; dopo sei mesi, invece, viene restituito l’intero atto.
Compiuta giacenza: come funziona con Agenzia Entrate Riscossione?
Spiegato il significato della
Agenzia Entrate Riscossione: come funziona la notifica?
È possibile che Agenzia Entrate Riscossione invii le sue cartelle esattoriali mediante raccomandata. Ricordiamo che le cartelle di pagamento (anche dette cartelle esattoriali) possono essere notificate in tre modi:
- per mezzo del messo notificatore: in tal caso la consegna avviene nelle mani del destinatario o, in sua mancanza, dei familiari conviventi, delle persone addette alla casa, dell’eventuale portiere. A questo punto possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- se il destinatario viene trovato in casa, ma rifiuta di ritirare il plico, l’atto si considera come se fosse stato regolarmente consegnato e la notifica produce tutti i suoi effetti;
- se, invece, il destinatario non è presente in casa, il messo tenta la notifica a familiari conviventi (purché con più di quattordici anni e capaci di intendere e volere), eventuali persone addette alla casa (colf, domestica, ecc.) o il portiere. Se tali soggetti non sono presenti a casa o essi rifiutano di ritirare l’atto (poiché è loro diritto farlo), la notifica non si considera ancora compiuta (come invece nel caso precedente), ma sono necessarie altre due attività: I) il messo deve depositare l’atto presso il Comune; II) di ciò ne dà notizia al destinatario inviandogli una seconda raccomandata. Fatto ciò, la notifica si considera compiuta e perfezionata dopo dieci giorni dalla consegna di tale seconda raccomandata o, se anteriore, dal giorno in cui il destinatario è andato a ritirare l’atto in Comune;
- per mezzo del portalettere e, quindi, con raccomandata a.r.: anche in questo caso possono verificarsi due ipotesi:
- se il destinatario è a casa ma rifiuta di ricevere la raccomandata, l’atto si considera ugualmente notificato in quello stesso momento e, pertanto, iniziano a decorrere i termini per l’esercizio dei diritti in via giudiziale o amministrativa (ricorsi, ecc.);
- se il destinatario non è in casa, il portalettere prova a consegnare la raccomandata ai soggetti sopra indicati, e cioè ai familiari conviventi, eventuali persone addette alla casa o al portiere. Se neanche questi soggetti vi sono o rifiutano di ritirare la raccomandata, la notifica si considera compiuta solo dopo che il postino avrà: I) depositato l’atto presso l’ufficio postale; II) avrà dato notizia di ciò al destinatario con la spedizione di una seconda raccomandata. Fatto ciò, la notifica si considera compiuta e perfezionata dopo dieci giorni dalla consegna di tale seconda raccomandata o, se anteriore, dal giorno in cui il destinatario è andato a ritirare l’atto in Comune;
- per mezzo di pec, cioè di posta elettronica certificata. In questa ipotesi, la notifica si considera perfezionata il giorno in cui il mittente ha spedito la pec e ha avuto comunicazione, da parte del gestore, dell’avvenuto recapito nella casella di posta del destinatario, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia o meno aperto il messaggio.
Agenzia Entrate Riscossione: come funziona la compiuta giacenza?
Quando la notifica della
Quindi, occhio alla buca delle lettere: ricevere la posta o andare a ritirarla evitando così la compiuta giacenza può essere determinante. Spesso, infatti, le cartelle esattoriali notificate per raccomandata possono essere
È chiaro che se il contribuente non ritira la raccomandata che contiene la cartella, non ne conoscerà il contenuto e dunque non potrà impugnarla per dei vizi che non ha conosciuto, condannandosi da sé al pagamento dei tributi o delle sanzioni amministrative oggetto della cartella esattoriale volutamente non ritirata.
Compiuta giacenza: come funziona per gli atti giudiziari?
Abbiamo detto che, nel caso in cui la spedizione abbia ad oggetto un atto giudiziario, l’avviso di giacenza assegna un termine di dieci giorni per il ritiro dell’atto. Dobbiamo però spendere qualche parola in più, vista la delicatezza del contenuto della comunicazione.
Infatti, bisogna distinguere:
- se il ritiro da parte del destinatario avviene nei termini di giacenza, cioè entro dieci giorni, la notifica si considera eseguita nel giorno del ritiro del plico presso l’ufficio postale;
- se invece si presenta dopo dieci giorni, ma entro sei mesi dalla data di spedizione della raccomandata si hanno due effetti:
- la notifica si considera eseguita al decimo giorno dalla giacenza (è una finzione, per non pregiudicare il notificante);
- l’avviso di ricevimento viene restituito al mittente con raccomandata e in esso viene specificata la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza”, con l’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni previsti per la giacenza” e della data di restituzione. In buona sostanza, in questi casi, la notifica si ha per avvenuta e si perfeziona per “compiuta giacenza”, decorsi dieci giorni dal deposito del plico presso l’ufficio postale (mancato ritiro della raccomandata nel termine di dieci giorni “compiuta giacenza”);
- se invece trascorrono sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato lo vada a ritirare, la raccomandata in originale viene restituita al mittente con raccomandata e con annotazione in calce della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione (mancato ritiro del piego nei sei mesi).
Compiuta giacenza: come funziona la notifica con ufficiale giudiziario?
Gli atti giudiziari, di norma, vengono notificati non mediante le Poste Italiane ma attraverso ufficiale giudiziario. Vediamo qual è la procedura che conduce alla
L’ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario della notifica in mani proprie secondo una precisa successione. La notifica infatti deve essere eseguita al destinatario:
- nell’abitazione e nel Comune dove ha l’abitazione;
- nel Comune di residenza di residenza;
- o, se ignoto, nel Comune di dimora;
- oppure, se è ignoto anche questo, in quello di domicilio.
Questo ordine è tassativo e, pertanto, se non è rispettato, la notificazione è nulla [1].
Se ciò non è possibile, la notifica può essere effettuata ovunque si trovi il destinatario (ad esempio, a casa di amici) purché nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario.
L’orario per effettuare le notificazioni a mani è compreso tra le ore sette e le ore ventuno. Se il destinatario accetta comunque di ricevere l’atto in orario diverso la notifica è valida; diversamente, se rifiuta, l’ufficiale giudiziario deve tentare nuovamente la notifica negli orari consentiti.
Se il destinatario viene trovato e riceve l’atto, la notifica si considera eseguita; se, al contrario, rifiuta la consegna, la notifica si considera ugualmente eseguita. Pertanto l’ufficiale giudiziario non sarà tenuto ad ulteriori formalità o avvisi.
Se il destinatario non viene trovato, l’ufficiale consegna l’atto ai seguenti soggetti:
- persona di famiglia: si considerano tali i parenti, gli affini e i soggetti conviventi con il destinatario purché maggiori di quattordici anni;
- addetto alla casa;
- addetto all’ufficio, come ad esempio il collega di lavoro o di studio del destinatario oppure a un addetto all’azienda.
- al portiere dello stabile in cui si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o, in mancanza, a un vicino di casa che accetti di ricevere l’atto. In tale caso il portiere o il vicino sottoscrive una ricevuta e l’ufficiale giudiziario avvisa il destinatario a mezzo raccomandata dell’avvenuta notificazione.
Se neanche tali soggetti sono presenti o se rifiutano di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso il
- deposito dell’atto presso la sede del Comune nel quale deve avvenire la notificazione. Si badi che il deposito avvenuto presso l’ufficio di una frazione del Comune, considerato impropriamente come casa comunale, comporta la nullità della notifica [2];
- affissione di un avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve indicare:
- le generalità del soggetto che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
- la natura dell’atto notificato;
- il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, con la data o il termine di comparizione;
- la data e sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario;
- invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento nella quale comunica l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità.
Se devono essere notificati più atti a un unico destinatario, l’ufficiale giudiziario invia, a pena di nullità, tante raccomandate quanti sono gli atti da notificare o, in alternativa, specifica in un unico avviso tutti gli atti cui esso si riferisce. L’avviso di ricevimento della raccomandata è indispensabile per provare l’avvenuta notifica.
Compiuta giacenza: come funziona per le multe?
Quanto detto finora vale anche per la notifica delle multe dovute ad infrazioni del codice della strada.
Se il destinatario che ha ricevuto l’avviso di giacenza si reca alle poste, per ritirare la multa, entro dieci giorni dall’avviso stesso, la notifica si considera avvenuta nel giorno in cui l’addetto consegna la busta e, quindi, i termini per impugnare iniziano a decorrere da quello stesso momento.
Al contrario, se il ritiro avviene oltre i dieci giorni di tempo, la notifica si considera perfezionata alla scadenza del decimo giorno stesso; per cui, anche se la multa non è stata ritirata, i termini iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno.