Compiuta giacenza: cos’è e come funziona

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Autore: Mariano Acquaviva

28 marzo 2018

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Raccomandate e atti giudiziari. Cartelle di pagamento Agenzia Entrate Riscossione, multe e notifiche ufficiale giudiziario. Termini della compiuta giacenza e dell’avviso di giacenza.

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Non ritirare una raccomandata oppure fingersi irreperibili non è una buona strategia. L’ordinamento italiano, proprio per far fronte a situazioni di questo genere, contempla l’istituto della compiuta giacenza. Cos’è? Come funziona? Ci sono differenze tra un atto e un altro? Vediamo cosa dice la legge.

Compiuta giacenza: cos’è?

La compiuta giacenza

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è un istituto previsto dalla legge per la spedizione di raccomandate o di atti giudiziari che non sono stati ritirati dal loro destinatario.

La compiuta giacenza presuppone che il postino non abbia trovato nel luogo di recapito della spedizione il destinatario, ovvero che lo stesso sia incapace o, ancora, che non vi siano familiari conviventi o il portiere dello stabile. In tutte queste ipotesi, il portalettere lascia un biglietto che si chiama avviso di giacenza, in cui lo invita a ritirare il plico presso un dato ufficio postale entro un preciso termine.

Avviso di giacenza: cos’è?

Abbiamo detto che la compiuta giacenza è uno strumento previsto dalla legge per far andare a buon fine la spedizione di raccomandate e di atti giudiziari non consegnati per assenza del destinatario o per mancato ritiro da parte dello stesso.

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Nello specifico, l’avviso di giacenza assegna dieci giorni di tempo se il postino ha cercato di consegnare un atto giudiziario notificato mediante il servizio postale, oppure trenta giorni di tempo se ha cercato di consegnare una raccomandata semplice.

Se in questo termine il destinatario non si reca all’ufficio postale a ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario, allora si determinerà, a partire dal giorno successivo a quello assegnato nell’avviso, l’effetto della compiuta giacenza dell’atto giudiziario o della raccomandata.

Avviso di giacenza: di che colore è?

L’avviso di giacenza contiene anche l’indicazione della città di provenienza della raccomandata. Può avere diversi

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colori e proprio in base al colore cambia il contenuto della missiva:

Compiuta giacenza: quali effetti?

La compiuta giacenza si concretizza, in pratica, in una vera e propria finzione di conoscenza. Decorsi i termini assegnati nell’avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirato all’ufficio postale si considerano consegnati

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: quindi, per la legge, è come se il destinatario avesse materialmente ricevuto l’atto giudiziario o la raccomandata. Ciò significa che, in questi casi, il contenuto della spedizione si considera conosciuto.

Compiuta giacenza: cosa succede dopo?

Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente con sopra apposta la dicitura “compiuta giacenza”.

Per quanto riguarda gli atti giudiziari, dopo la compiuta giacenza viene inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta appunto la giacenza maturata; dopo sei mesi, invece, viene restituito l’intero atto.

Compiuta giacenza: come funziona con Agenzia Entrate Riscossione?

Spiegato il significato della

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compiuta giacenza, dell’avviso di giacenza e dei suoi effetti, passiamo ora ad analizzare qualche caso concreto, cominciando da quello che, probabilmente, interessa maggiormente: la notifica delle cartelle di Agenzia Entrate Riscossione.

Agenzia Entrate Riscossione: come funziona la notifica?

È possibile che Agenzia Entrate Riscossione invii le sue cartelle esattoriali mediante raccomandata. Ricordiamo che le cartelle di pagamento (anche dette cartelle esattoriali) possono essere notificate in tre modi:

Agenzia Entrate Riscossione: come funziona la compiuta giacenza?

Quando la notifica della

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cartella di pagamento Agenzia Entrate Riscossione avviene per mezzo del portalettere, accade ciò che abbiamo sopra descritto: se il postino non trova nessuno al recapito indicato e il destinatario non si reca all’ufficio postale indicato nell’avviso di giacenza entro i termini predetti, la cartella notificata per compiuta giacenza diventerà titolo esecutivo, ed in base alla stessa Agenzia Entrate Riscossione potrà notificare un fermo amministrativo, pignorare lo stipendio o il conto in banca, oppure compiere altri atti esecutivi.

Quindi, occhio alla buca delle lettere: ricevere la posta o andare a ritirarla evitando così la compiuta giacenza può essere determinante. Spesso, infatti, le cartelle esattoriali notificate per raccomandata possono essere

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impugnate nei termini di legge per far valere vizi importanti come la prescrizione del credito, che conduce all’annullamento integrale della cartella.

È chiaro che se il contribuente non ritira la raccomandata che contiene la cartella, non ne conoscerà il contenuto e dunque non potrà impugnarla per dei vizi che non ha conosciuto, condannandosi da sé al pagamento dei tributi o delle sanzioni amministrative oggetto della cartella esattoriale volutamente non ritirata.

Compiuta giacenza: come funziona per gli atti giudiziari?

Abbiamo detto che, nel caso in cui la spedizione abbia ad oggetto un atto giudiziario, l’avviso di giacenza assegna un termine di dieci giorni per il ritiro dell’atto. Dobbiamo però spendere qualche parola in più, vista la delicatezza del contenuto della comunicazione.

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Infatti, bisogna distinguere:

Compiuta giacenza: come funziona la notifica con ufficiale giudiziario?

Gli atti giudiziari, di norma, vengono notificati non mediante le Poste Italiane ma attraverso ufficiale giudiziario. Vediamo qual è la procedura che conduce alla

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compiuta giacenza.

L’ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario della notifica in mani proprie secondo una precisa successione. La notifica infatti deve essere eseguita al destinatario:

Questo ordine è tassativo e, pertanto, se non è rispettato, la notificazione è nulla [1].

Se ciò non è possibile, la notifica può essere effettuata ovunque si trovi il destinatario (ad esempio, a casa di amici) purché nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario.

L’orario per effettuare le notificazioni a mani è compreso tra le ore sette e le ore ventuno. Se il destinatario accetta comunque di ricevere l’atto in orario diverso la notifica è valida; diversamente, se rifiuta, l’ufficiale giudiziario deve tentare nuovamente la notifica negli orari consentiti.

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Se il destinatario viene trovato e riceve l’atto, la notifica si considera eseguita; se, al contrario, rifiuta la consegna, la notifica si considera ugualmente eseguita. Pertanto l’ufficiale giudiziario non sarà tenuto ad ulteriori formalità o avvisi.

Se il destinatario non viene trovato, l’ufficiale consegna l’atto ai seguenti soggetti:

Se neanche tali soggetti sono presenti o se rifiutano di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso il

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Comune, affigge alla porta o alla cassetta un avviso di deposito e spedisce una successiva raccomandata in cui comunica al destinatario il tentativo (fallito) di notifica. In particolare la legge impone i seguenti adempimenti:

Se devono essere notificati più atti a un unico destinatario, l’ufficiale giudiziario invia, a pena di nullità, tante raccomandate quanti sono gli atti da notificare o, in alternativa, specifica in un unico avviso tutti gli atti cui esso si riferisce. L’avviso di ricevimento della raccomandata è indispensabile per provare l’avvenuta notifica.

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Compiuta giacenza: come funziona per le multe?

Quanto detto finora vale anche per la notifica delle multe dovute ad infrazioni del codice della strada.

Se il destinatario che ha ricevuto l’avviso di giacenza si reca alle poste, per ritirare la multa, entro dieci giorni dall’avviso stesso, la notifica si considera avvenuta nel giorno in cui l’addetto consegna la busta e, quindi, i termini per impugnare iniziano a decorrere da quello stesso momento.

Al contrario, se il ritiro avviene oltre i dieci giorni di tempo, la notifica si considera perfezionata alla scadenza del decimo giorno stesso; per cui, anche se la multa non è stata ritirata, i termini iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno.

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