Cartella di pagamento: spetta il rimborso delle spese?
L’agente di riscossione è tenuto a sopportare le conseguenze processuali dell’accoglimento dell’opposizione, tra cui la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Hai fatto ricorso contro una cartella di pagamento e il tuo avvocato ti ha chiesto un onorario particolarmente elevato. In parte sono le tasse che devi pagare per avviare il giudizio (il cosiddetto «contributo unificato»); in parte si tratta del giusto onorario dovuto al professionista. A te sembra assurdo dover pagare per colpa di un errore commesso da altri (nel caso di specie il fisco italiano) e, se anche sei costretto per il momento ad anticipare queste spese, speri di ottenere, a fine causa, il rimborso dall’avversario. Così ti chiedi
La regola vuole che chi perde una causa debba pagare le spese processuali alla controparte: questo principio (detto «principio della soccombenza») vale sia per il processo civile che per quello tributario ma, in passato, ha trovato numerose eccezioni tutte le volte in cui il giudizio aveva ad oggetto delle cartelle di pagamento. Questo perché molti giudici ritenevano che, anche nel caso in cui il debito non fosse dovuto, la responsabilità per una illegittima richiesta di pagamento non dovesse ricadere sull’Agente della riscossione – il quale ha solo una funzione di intermediario per la riscossione – ma tutt’al più sulla pubblica amministrazione. Risultato: il cittadino vinceva il ricorso ma le spese legali restavano a suo carico. Ciò ha portato molti contribuenti a fare ricorso fino alla Cassazione per ottenere la restituzione dei costi sostenuti per la parcella dell’avvocato o del commercialista. A mettere le cose in ordine ora interviene una ordinanza della Suprema Corte secondo cui, se
È vero, nella procedura di riscossione esattoriale, l’agente della riscossione non è tenuto a verificare la legittimità del titolo esecutivo; questi si deve limitare a compilare la cartella secondo il modello ministeriale e a notificarla al debitore. Tutt’al più la responsabilità dell’Esattore può scattare solo per vizi formali, ossia quando la cartella viene notificata a termini ormai decorsi oppure omettendo le informazioni necessarie per consentire al contribuente di difendersi (l’indicazione della motivazione della cartella, la quantificazione degli interessi, la firma del responsabile del procedimento, ecc.). Se invece l’ente titolare del credito ha errato nell’iscrivere a ruolo l’importo, chi ne risponde?
La Cassazione, a riguardo, ricorda che tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva vi è una netta scissione e dunque l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta nei confronti dell’agente di riscossione. Ne consegue che in capo a quest’ultimo, quale legittimato passivo, si produrranno tutte le conseguenze dell’eventuale fondatezza dell’opposizione all’azione esecutiva.
Detto in parole povere, tutte le volte in cui viene notificata una cartella di pagamento il contribuente è tenuto a proporre ricorso contro quest’ultima nei termini indicati dalla legge (60 giorni come regola; 40 giorni per i contributi previdenziali; 30 per le sanzioni amministrative). Null’altro gli è richiesto. Sarà l’esattore a doversi difendere in giudizio contro il ricorso avanzato dal cittadino, eventualmente chiamando in causa l’ente titolare del credito responsabile per aver azionato una pretesa di pagamento illegittima (il quale sarà responsabile in solido con l’esattore per il pagamento delle spese processuali). Se non lo fa, le conseguenze di una eventuale soccombenza da parte dell’amministrazione non possono che ricadere sullo stesso agente della riscossione e non certo sul cittadino. Diversamente, si avrebbe la paradossale conseguenza che sul contribuente ricadrebbero le conseguenze dell’inerzia dell’esattore per non aver chiamato in causa l’ente titolare del credito.