Distanze tra costruzioni e dai confini: come sono regolate?
Chi vuole costruire su un proprio terreno o piantare degli alberi o siepi deve rispettare la normativa sulle distanze, onde lasciare luce e aria al vicino confinante.
Il tuo vicino di casa ha piantato sul confine tra il suo e il tuo giardino una serie di alberi che ti tolgono la luce. Oppure ha realizzato un terrapieno, elevando la sua proprietà rispetto alla tua e affacciandosi letteralmente oltre il tuo cortile. O ha costruito, vicino a casa tua, un piccolo gazebo in cui, però, passa numerose ore del giorno durante la stagione estiva. Ed ancora, il proprietario della casa accanto ha deciso di realizzare sul muro una piccola apertura, ma così facendo si affaccerà direttamente sulla finestra del tuo bagno, togliendoti ogni intimità. A questo punto è inevitabile che tu ti chieda
Per prevenire eventuali conflitti tra proprietari di terreni confinanti (li sentirai chiamare, dagli avvocati, con il termine «fondi») la legge pone una serie di norme che possiamo così di seguito sintetizzare.
Indice
Distanze minime per alberi, viti e siepi
Gli alberi di alto fusto (sono tali quelli il cui tronco supera i tre metri) devono essere piantanti a non meno di tre metri dal confine.
Gli alberi di non alto fusto vanno piantati a non meno di un metro e mezzo se i regolamenti comunali non rispondono diversamente.
Invece le viti, gli arbusti e le siepi possono stare a massimo mezzo metro dal confine.
Se gli alberi e le siepi sono più vicini di tali limiti, il vicino può chiedere che sian estirpati.
Distanze minime per costruzioni
Le costruzioni che non vengono edificate in aderenza tra loro (ossia con il muro attaccato all’altro) devono essere tenute a una distanza regolamentare di almeno tre metri dal confine tra le due proprietà. Ciò serve ad evitare che si tolgano reciprocamente luce e che spazi troppo angusti tra le costruzioni possano essere ricettacolo di sporcizia e animali pericolosi per la salute pubblica. I regolamenti comunali tuttavia possono stabilire (e di solito lo fanno) distanze superiori. Per cui, prima di procedere all’edificazione è sempre meglio informarsi al proprio Comune.
La disciplina sulle distanze si applica a chi edifica per secondo, ossia chi edifica sul proprio terreno quando sul terreno confinante esiste già una costruzione. Chi edifica per primo infatti non è obbligato a rispettare alcuna distanza se il fondo confinante non è edificato (criterio di prevenzione
Nelle zone sismiche è prevista una normativa particolare che regola la distanza minima tra costruzioni contigue, che si fronteggiano. La distanza tra le costruzioni, che viene stabilita sulla base di specifici calcoli, deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento, ossia di urto tra le strutture vicine.
Per verificare il rispetto delle distanze, si considerano non significative quelle sporgenze della costruzione con funzione solo ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come mensole, cornicioni, grondaie e simili). Vanno invece calcolate nel computo della distanza minima le sporgenze come scale, terrazze, balconi e corpi avanzati.
Il muro di divisione tra due terreni
Il muro di divisione che separa edifici, giardini, cortili e campi – ovviamente se di proprietari diversi – si presume (salvo prova contraria) di proprietà comune a entrambi i confinanti. Pertanto le eventuali spese per le riparazioni dovranno essere divise a metà tra i due comproprietari.
Distanze minime per luci e finestre
Le luci
Le vedute (ossia le normali finestre che consentono di affacciarsi e di vedere) sono certamente più “aggressive” rispetto alle luci, perciò devono stare ad almeno un metro e mezzo dal confine del vicino.