Come provare i rumori molesti

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Condominio: come difendersi dal vicino che fa rumore, come e quando agire per farlo smettere o chiedergli il risarcimento. Quando scatta il reato di disturbo della quiete pubblica.

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Il tuo vicino di casa è una persona molto rumorosa: rientra tardi la notte e, quando torna a casa, sbatte forte le porte, alza il volume della televisione, parla ad alta voce noncurante di chi dorme a quell’ora. Talvolta la mattina si alza presto e, prima di uscire, accende gli elettrodomestici e l’aspirapolvere; lo senti gridare con qualcuno, forse al telefono, e nonostante tu glielo abbia fatto capire (anche con i classici colpi di manico di scopa sul soffitto) lui è del tutto indifferente. Insomma, si tratta del classico scostumato. A questo punto, per salvaguardare la tua salute, hai deciso di agire legalmente contro di lui. Lo dovrai fare da solo perché gli altri condomini, pur avendo contezza del fatto, non intendono muovere un dito. A questo punto, però, ti chiedi

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come provare i rumori molesti. Il tuo sospetto è che, nel momento in cui chiamerai i carabinieri o citerai il vicino in tribunale per il risarcimento del danno, questi diventerà d’un tratto silenzioso – e lo credo bene, vista la minaccia di una causa! – e non potrai più dimostrare che ciò che affermi – ossia il disturbo della quiete tua e del vicinato – è vero. Come puoi tutelarti? Su questo aspetto è intervenuta, tre giorni fa, una interessante sentenza della Cassazione [1] che, in realtà, ha ribadito un indirizzo ormai costante. I giudici supremi hanno ricordato ancora una volta come provare i rumori del vicino di casa per poter denunciarlo (quando il suo comportamento configura un reato) o chiedergli i danni (quando invece siamo nell’ambito dell’illecito civile). Per spiegare la soluzione al problema, però, dobbiamo fare un brevissimo passo indietro.

Qual è la soglia per stabilire se i rumori sono illegali o meno?

Come potrai tu stesso immaginare,

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fare rumore non è vietato. Lo diventa solo superata una certa soglia. Per le attività commerciali e produttive questa soglia viene individuata dalla legge e dai regolamenti comunali e tiene conto dell’esigenza di tutelare, da un lato, il vivere pacifico dei cittadini e, dall’altro, l’economia nazionale che non può essere bloccata solo perché crea rumore. Invece, per i rumori prodotti dai privati vige una norma del codice civile [2] in base alla quale i rumori sono consentiti se non superano la «normale tollerabilità». Tutto qua: né una parola in più, né una in meno. Che significa? Comprenderai bene che si tratta di un concetto molto relativo: c’è chi è più sensibile e schizzinoso e chi invece anche con un trapano elettrico riuscirebbe a dormire. Tuttavia il codice fa riferimento all’uomo medio e intende far riferimento a una serie di parametri oggettivi quali:

Non rilevano, invece, le condizioni di salute dei vicini o l’età che sono elementi soggettivi.

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Inoltre bisogna considerare l’eventuale presenza, all’interno del regolamento di condominio, di specifiche clausole che vietano di fare rumore entro determinate fasce orarie. Se così fosse, in tali frangenti di tempo la soglia della liceità del rumore si abbasserebbe al di sotto della «normale tollerabilità». Tanto per fare un esempio, se il regolamento vieta di fare rumore dalle 8 di sera alle 6 di mattina, in questi orari sarebbe vietato fare una festa.

Fare rumore è reato?

Veniamo all’aspetto più delicato della questione dei rumori in condominio: la differenza tra illecito civile e penale. Contrariamente a quanto spesso si pensa il confine tra l’uno e l’altro non è l’entità del rumore ma il numero di persone molestate. Cerchiamo di spiegarci meglio. Quando il rumore supera la normale tollerabilità scatta subito l’illecito civile che dà la possibilità di ottenere:

Il

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rumore fa scattare il reato di disturbo della quiete pubblica (o meglio detto «disturbo delle attività e del riposo delle persone») solo quando dà fastidio a un numero indeterminato di soggetti: non quindi solo il vicino del piano di sopra, di sotto e dello stesso pianerottolo, ma a tutto il palazzo e/o al vicinato. Si pensi al caso del cane nel recinto che, abbaiando, disturbi tutto il quartiere o i condomini dell’edificio. Per inciso, proprio a riguardo del cane, la Cassazione ne ha ammesso il sequestro nei casi in cui le abitudini di vita del padrone (magari costretto a stare il giorno intero fuori casa per lavoro) possano comportare il rischio di reiterazione del reato di disturbo della quiete pubblica.

Perché scatti il reato è indifferente quante persone si siano lamentate, essendo sufficiente che la denuncia sia sporta anche da una sola persona. Addirittura è possibile procedere penalmente anche d’ufficio, ossia su iniziativa della polizia e dei carabinieri, senza che nessuno abbia fatto la segnalazione, se le autorità si accorgono di un rumore eccessivo (si pensi al caso del tuning con l’automobile o a un locale con il volume della musica al massimo).

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A riguardo la Cassazione ha detto che è irrilevante il numero di persone che si sono in concreto lamentate. È invece necessario che i rumori «abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività».

Vicino rumoroso: come dimostrarlo?

Veniamo ora alle prove da dare al giudice per dimostrare che il vicino fa rumore. La prova tradizionale è quella della perizia fonometrica: un tecnico nominato dal giudice, nel corso della causa, valuta con appositi strumenti i decibel prodotti dal responsabile e se questi sono superiori alla normale tollerabilità. Tuttavia, allertato da una causa in corso, il vicino potrebbe interrompere i rumori e farla franca. Come risolvere questo problema? Qui interviene il chiarimento della giurisprudenza che dice: è possibile dimostrare i rumori prodotti dal vicino in passato anche tramite una prova testimoniale. Si potrebbero, ad esempio, chiamare gli altri vicini che, davanti al giudice, dichiareranno se hanno sentito o meno i rumori. Non c’è necessità che questi sporgano denuncia o che si costituiscano quindi in giudizio: anzi, nel caso di un

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giudizio civile sarà più opportuno che ad avviare la causa sia solo uno dei proprietari molestati perché chi è parte nel processo non può testimoniare. Se, ad esempio, contro il condomino rumoroso si rivoltassero tutti i proprietari, nessuno di questi potrebbe testimoniare (appunto perché costituito in causa) e mancherebbe la prova.

Diversa è la regola nel processo penale dove anche la vittima può essere testimone a proprio favore. Per cui se, ad esempio, la denuncia fosse presentata da tutti i proprietari di appartamento, questi potrebbero ugualmente dichiarare al giudice – e le loro dichiarazioni avrebbero valore di prova – di aver sentito i rumori intollerabili.

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