Risarcimento danni compagnia del telefono: obbligo di conciliazione
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione è una semplice condizione di procedibilità anche per le domande di risarcimento: pertanto, se non adempiuto, consente di ottenere un rinvio dell’udienza in attesa dell’assolvimento dell’obbligo.
Hai avuto un disservizio con la compagnia del telefono: la linea fissa di casa (o magari quella mobile del cellulare) è rimasta bloccata per diverso tempo durante il quale non hai potuto né chiamare, né ricevere telefonate da parte di parenti ed amici. Ritieni di aver subito un danno economico e da stress non indifferente; sei perciò intenzionato a chiedere il risarcimento. Risarcimento che però la società non vuol riconoscerti in via bonaria: per contratto – sostengono dal call center – ti spetta solo un indennizzo di poche decine d’euro che ti verrà scalato dalla successiva bolletta. A tuo avviso, però, l’importo è irrisorio e non corrisponde all’effettivo pregiudizio che hai subito per via dell’isolamento di tutti questi giorni. Sei perciò intenzionato a fare causa alla ditta fornitrice del servizio e ciò per una semplice ragione: le clausole che hai firmato non possono comunque limitare i diritti del consumatore in modo drastico; a questi deve essere sempre data la possibilità, in caso di disservizio telefonico, di provare
La legge [2] stabilisce che per tutte le controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un operatore telefonico non è possibile proporre
La questione analizzata dalla Cassazione è se il tentativo obbligatorio di conciliazione con la società del telefono valga non solo per le contestazioni in merito a disservizi telefonici, alla mancata attivazione della linea o al ritardo nell’attivazione, al ricevimento di bollette con importi spropositati ed errati, all’attivazione di servizi o abbonamenti non richiesti, al mancato riconoscimento di rimborsi, ecc. ma anche per le questioni collaterali come, ad esempio, una successiva richiesta di risarcimento del danno. Sul punto la Corte non ha dubbi: la legge, nel prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie insorte tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, deve trovare applicazione anche in riferimento alla
Che succede però se il consumatore non avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione e, ciò nonostante, intraprende l’azione giudiziaria? In tal caso il giudice non può dichiarare il ricorso improponibile, non può cioè rigettarlo e chiudere il giudizio, ma deve dare un termine alle parti per provvedere alla procedura di conciliazione e, quindi, adempiere all’obbligo di legge. La causa cioè si sospende soltanto. Solo se le parti non hanno avviato la conciliazione nei termini indicati dal giudice, questi potrà, alla successiva udienza, rigettare la domanda dell’utente per non aver adempiuto alla condizione di procedibilità.