Risarcimento danni compagnia del telefono: obbligo di conciliazione

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione è una semplice condizione di procedibilità anche per le domande di risarcimento: pertanto, se non adempiuto, consente di ottenere un rinvio dell’udienza in attesa dell’assolvimento dell’obbligo.

Annuncio pubblicitario

Hai avuto un disservizio con la compagnia del telefono: la linea fissa di casa (o magari quella mobile del cellulare) è rimasta bloccata per diverso tempo durante il quale non hai potuto né chiamare, né ricevere telefonate da parte di parenti ed amici. Ritieni di aver subito un danno economico e da stress non indifferente; sei perciò intenzionato a chiedere il risarcimento. Risarcimento che però la società non vuol riconoscerti in via bonaria: per contratto – sostengono dal call center – ti spetta solo un indennizzo di poche decine d’euro che ti verrà scalato dalla successiva bolletta. A tuo avviso, però, l’importo è irrisorio e non corrisponde all’effettivo pregiudizio che hai subito per via dell’isolamento di tutti questi giorni. Sei perciò intenzionato a fare causa alla ditta fornitrice del servizio e ciò per una semplice ragione: le clausole che hai firmato non possono comunque limitare i diritti del consumatore in modo drastico; a questi deve essere sempre data la possibilità, in caso di disservizio telefonico, di provare

Annuncio pubblicitario
ulteriori danni rispetto a quelli presunti e risarciti in automatico ai sensi delle condizioni generali di contratto. Dover combattere contro un colosso – non importa che si chiami Tim, Telecom, Vodafone, Fastweb, Tiscali o chi per lei – non ti spaventa visto che hai alle spalle la normativa europea che tutela i diritti inviolabili del consumatore. Prima di agire ti chiedi però se sia necessario o meno tentare innanzitutto una mediazione, volta a raggiungere una conciliazione con la controparte. Si tratta infatti di un obbligo stabilito in generale per tutte le controversie relative alle contestazioni di bollette e utenze (anche quindi per gas e luce). Sul punto è intervenuta una recente ordinanza della Cassazione [1] secondo la quale sussiste l’obbligo di conciliazione anche per la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del telefono. Vediamo cosa hanno detto i giudici in questa occasione.

La legge [2] stabilisce che per tutte le controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un operatore telefonico non è possibile proporre

Annuncio pubblicitario
ricorso al giudice fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità Garante. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

La questione analizzata dalla Cassazione è se il tentativo obbligatorio di conciliazione con la società del telefono valga non solo per le contestazioni in merito a disservizi telefonici, alla mancata attivazione della linea o al ritardo nell’attivazione, al ricevimento di bollette con importi spropositati ed errati, all’attivazione di servizi o abbonamenti non richiesti, al mancato riconoscimento di rimborsi, ecc. ma anche per le questioni collaterali come, ad esempio, una successiva richiesta di risarcimento del danno. Sul punto la Corte non ha dubbi: la legge, nel prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie insorte tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, deve trovare applicazione anche in riferimento alla

Annuncio pubblicitario
richiesta di risarcimento dei danni (come ad esempio nel caso di servizio sospeso per lungo periodo, ritardo nell’attivazione dell’utenza, mancata esecuzione dell’obbligo di portabilità, ecc.). Infatti la norma citata prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le controversie che possono insorgere tra utenti – o categorie di utenti – e soggetti autorizzati o destinatari di licenze oppure tra quest’ultimi. Il testo normativo non prevede dunque alcuna limitazione e non sussiste dunque motivazione per escludere dall’ambito di applicazione della norma la domanda di risarcimento conseguente alla violazione o all’inadempimento di rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio.

Che succede però se il consumatore non avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione e, ciò nonostante, intraprende l’azione giudiziaria? In tal caso il giudice non può dichiarare il ricorso improponibile, non può cioè rigettarlo e chiudere il giudizio, ma deve dare un termine alle parti per provvedere alla procedura di conciliazione e, quindi, adempiere all’obbligo di legge. La causa cioè si sospende soltanto. Solo se le parti non hanno avviato la conciliazione nei termini indicati dal giudice, questi potrà, alla successiva udienza, rigettare la domanda dell’utente per non aver adempiuto alla condizione di procedibilità.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui