Sisma bonus: agevolazioni anche per le società

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Agevolazioni fiscali per interventi antisismici: vale anche per le società e per gli immobili in locazione.

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Anche le società possono fruire delle agevolazioni fiscali per interventi antisismici (cosiddetto sisma bonus), anche qualora l’immobile non sia utilizzato direttamente, ma dato in locazione. È quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate in una recente risoluzione [1]. Vediamo cos’è il sisma bonus e perché vale anche per le società e non solo per le persone fisiche.

Sisma bonus: cos’è

Il sisma bonus consiste nella detrazione di imposta del 50%

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, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione fiscale è pari al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate. In particolare, è prevista una riduzione del:

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

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Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Sisma bonus: quali immobili?

Le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo.

  1. Requisito territoriale: gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) individuate con i codici 1, 2 e 3.
  2. Tipo di utilizzo: rileva la circostanza che la costruzione sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttive (ad oggi anche a fini residenziali diversi dall’abitazione principale), con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

Per “costruzioni adibite ad attività produttive”, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

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Sisma bonus: anche per le società?

Possono usufruire del sisma bonus anche i soggetti passivi Ires e, quindi, le società che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se:

Se gli immobili della società sono in locazione?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dato che la legge non pone alcun vincolo di natura soggettiva o oggettiva al riconoscimento del beneficio, e, anzi, mira a garantire la sicurezza degli edifici e l’integrità delle persone, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio.

Dunque il Sisma bonus può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente dalla stessa, ma destinati alla locazione.

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