Bollette: la lettura del contatore è obbligatoria?

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Bollette della luce, del gas e dell’acqua: come contestare i dati dei consumi stimati e i conguagli quando non c’è stata la lettura del contatore da parte dell’addetto.

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Hai ricevuto una bolletta enorme per un conguaglio. Spaventato per l’importo hai telefonato subito al servizio clienti ma l’operatore ti ha detto che non c’è nessun errore: il problema – ti ha spiegato – deriva dal fatto che sono stati fatti sempre calcoli delle bollette secondo consumi stimati visto che non ti sei mai preoccupato di comunicare i dati dell’autovettura. A tua volta però fai presente che la compagnia non si è mai preoccupata di mandare un proprio operatore per la lettura del contatore

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e che, pertanto, dopo tutto questo tempo, non è possibile inviare un conguaglio così elevato. Chi dei due ha ragione? Quando si tratta di bollette, la lettura del contatore è obbligatoria? Sul punto ha risposto, un paio di mesi fa, la Cassazione con una interessante ordinanza che va nel senso opposto a quelle che sono state le più recenti decisioni dei giudici di primo e secondo grado.

Nel momento in cui l’utente firma il contratto di fornitura della luce o del gas, si impegna a riconoscere come corretta la bolletta. Si tratta però solo di una presunzione di regolarità che può essere contestata in qualsiasi modo, anche con presunzioni. Non è quindi necessaria la prova del non corretto funzionamento del contatore, ma basta anche il confronto con i precedenti consumi e la destinazione dell’immobile: tanto è sufficiente, ad esempio, per far ritenere illegittima una bolletta di qualche migliaio di euro su un’utenza domestica. La compagnia elettrica o del riscaldamento ha l’onere di dimostrare, dinanzi all’opposizione del consumatore, la correttezza dei propri calcoli. Calcoli che devono essere eseguiti, di regola, secondo l’

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autolettura del contatore da parte dell’utente e, in mancanza, secondo consumi stimati.

Il punto è stabilire se la bolletta della luce o del gas di importo eccessivo può essere contestata se non è mai stata effettuata la lettura del contatore da parte dell’addetto della compagnia erogatrice. Sul punto la Cassazione ha ritenuto tale circostanza del tutto irrilevante: anche se non è passato il tecnico a rilevare i consumi effettivi e le bollette sono state conteggiate solo sulla base dei consumi stimati, le fatture – anche quelle relative ai conguagli – sono da ritenersi legittime. Una sola apertura sembra fornire la Corte quando dice che il consumatore che voglia contestare la mancata lettura del contatore deve dimostrare «quale sarebbe il diverso esito in caso di lettura» dello stesso e quindi «quale danno possa effettivamente subire dalla lamentata mancata lettura».

Secondo i giudici di merito, la lettura del contatore da parte dell’addetto della società del luce e del gas deve avvenire almeno una volta all’anno. Ad esempio, un interessante precedente del tribunale di Arezzo

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[2] ha stabilito che costituisce onere della società di gestione del servizio elettrico (nel caso di specie Enel distribuzione s.p.a.) provare che le modalità di sostituzione del vecchio contatore con il nuovo contatore elettronico, in difetto di contraddittorio durante siffatte operazioni (e quindi senza che l’utente abbia firmato alcun documento), possano considerarsi legittime e, di conseguenza, che l’importo del conguaglio richiesto sia stato determinato in maniera legittima, quando vi sia un’evidente sproporzione tra il consumo effettivamente accertato dalla società in alcuni periodi di vigenza del contratto di fornitura e quello che la stessa assuma di aver rilevato al momento della sostituzione del contatore. In altri termini, in caso di notevole sproporzione del consumo tra il periodo di lettura effettiva e quello rilevato al momento della sostituzione del contatore, non può considerarsi prova certa la semplice lettura del dipendente della società il quale potrebbe anche essere incorso in errore nella rilevazione dei dati; motivo per cui egli avrebbe dovuto per lo meno conservare e/o
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fotografare il vecchio contatore e per lo meno fotografare il nuovo contatore all’atto della sostituzione, in tal modo consentendo all’utente un controllo effettivo sui consumi registrati dal precedente contatore nonché sulla circostanza che il nuovo contatore misurasse effettivamente zero al momento dell’installazione.

La società fornitrice quindi, secondo alcuni giudici, deve periodicamente effettuare il sopralluogo sul contatore e dare lettura dei consumi effettivi, non potendosi considerare legittimo che l’utente resti esposto per un tempo indefinito e rimesso alle richieste della società per ipotetici consumi di gas [3].

Secondo la Cassazione [4], in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

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